Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25777 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20941-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FIRENZE MARATHON SOCIETA’ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 141/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente, una società cooperativa sportiva dilettantistica, proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto all’istanza di rimborso IRAP per gli anni d’imposta dal 2010 al 2013;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso ritenendo che per poter beneficiare del regime agevolato riservato alle società sportive dilettantistiche occorre non superare il volume di ricavi di 250mi1a Euro, cosicchè la parte contribuente, ancorchè senza fini di lucro, era soggetto passivo rispetto all’IRAP;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello della parte contribuente, ritenendo che nella specie si applichi non il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, – che determina la base del calcolo IRAP genericamente per tutte le società commerciali – ma la L. n. 289 del 2002, art. 90, – che rimanda al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 10, e stabilisce il sistema di calcolo misto – e rappresenta norma speciale rispetto all’art. 5 cit.: l’applicabilità al caso di specie dell’art. 10 cit., discende dall’art. 90, che equipara in tutto le “associazioni” sportive dilettantistiche alle “società” sportive dilettantistiche, costituite in società di capitale senza fini di lucro, dall’essere l’art. 10 cit., norma speciale rispetto all’art. 5 cit., e dalla ratio legis dell’art. 10, che favorisce lo sviluppo dell’attività amatoriale fra i consociati;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, arti. 5 e 10, della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 1, e dell’art. 73 TUIR, comma 1, lett. a), in quanto l’art. 90 cit., stabilisce che le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società sportive; fra tali disposizioni vi è l’art. 148 TUIR, comma 3, secondo cui non si considerano commerciali le attività delle associazioni sportive dilettantistiche svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali: poichè nessun altra norma disciplina peculiarmente il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche, queste ultime seguono il regime fiscale degli enti non commerciali mentre le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, come la parte contribuente nel presente procedimento, seguono quello proprio degli enti commerciali.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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