Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25777 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R., rappresentata e difesa dall’avv. VILLANI Maurizio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 26, n. 63 del 18 maggio 2006.

Letta la relazione scritta del Consigliere relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la contribuente propose ricorsi avverso gli avvisi, con cui l’Ufficio aveva rideterminato gli imponibili Irpef per le annualità 1989 e 1990, con accertamento sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, sulla base dei criteri di cui al D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992;

che l’adita commissione provinciale accolse il ricorso proposto dalla contribuente, assumendo l’illegittimità dell’applicazione dei criteri di cui ai citati DD.MM. ad annualità anteriori alla relativa emanazione con decisione che, in esito all’appello dell’Ufficio, fu riformata dalla commissione regionale;

– che dalla motivazione della decisione dei giudici di appello si ricava il convincimento della legittimità dell’applicazione retroattiva del redditometro nonchè quello della mancata offerta da parte della contribuente di idonea prova contraria alla presunzione derivante dalle risultanze del c.d. “redditometro”;

rilevato:

che, avverso la decisione di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge (del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e della L. n. 212 del 2000, art. 10) oltre che l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

considerato:

– che le doglianze vanno disattese;

– che le prime due si rivelano, invero, generiche e del tutto carenti sul piano dell’autosufficienza, posto che non forniscono la benchè minima indicazione in merito agli elementi probatori su cui si fonderebbero le deduzioni contrarie alle risultanze del “redditometro”; mentre la questione di costituzionalità (peraltro già ritenuta infondata, v. C. Cost. 297/04, 299/89, 283/87) è priva di ogni prospettazione;

ritenuto:

che, alla luce degli esposti rilievi, il ricorso della contribuente si rivela manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli art. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la soccombenza, la contribuente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna la contribuente alla refusione delle spese, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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