Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25776 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25776 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 31467-2007 proposto da:
RONCADI

IVO

C.F.RNCVI034P03I133P,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio
dell’avvocato FIORENTINI STEFANO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ZANARDI PAOLO;
– ricorrente 2013
1997

contro

GAMBATO IMPORTAZIONI CAFFE’ S.A.S., P.I.1951870276,
IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo
studio dell’avvocato GENTILE GIAN MICHELE, che la

Data pubblicazione: 15/11/2013

i

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARRARO
LUCIANO;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

1024/2007

della CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/08/2007;

udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito

l’Avvocato

Zanardi

Paolo

difensore

del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
f■.% ,1,/-7~ 4 ove___
Con atto di citazione notific to il 21.5.1999, la
s.a.s.Gambato Importazione Caffè conveniva in giudizio,

Roncadi per sentirlo condannare al pagamento della
somma di £ 23.880.800, oltre interessi legali e maggior
danno ex art. 1224 c.c., quale residuo importo di due
forniture di caffé di cui alle fatture n. 17/E e 19/E del
29.5.1992. Esponeva l’attrice che il convenuto, titolare
della Torrefazione Nazionale Caffé Pelè, aveva ordinato
delle partite di caffé per una propria filiale ungherese,
da pagarsi mediante accredito bancario alla consegna,
previa intestazione della fattura alla filiale Caffè Pelé
KFT. Si costituiva il Roncadi contestando di essere legittimato passivo ad assumendo di aver effettuato un solo
ordine di acquisto in nome e per conto della società ungherese, destinataria della merce.
Con sentenza 27.12.2002 il Tribunale accoglieva la domanda relativa al saldo della prima fattura e condannava
il convenuto al pagamento, in favore della s.a.s. Gambato
Importazione Caffè, della somma di 1.478,80 oltre interessi; quanto alla seconda fornitura rilevava la carenza
della relativa domanda; compensava per 4/5 le spese di
lite condannando il Roncadi al pagamento del residuo
importo. Avverso tale sentenza proponeva appello la

1

innanzi alla pretura di Venezia, sez. dist. di Mestre, Ivo

s.a.s. Gambato Importazione Caffé chiedendo il pagamento del residuo importo delle due forniture di caffè.
Si costituiva il Roncadi chiedendo, in via incidentale, la

l’aveva condannato al pagamento della somma di
£ 1.487,40( relativo alla fornitura di caffè di cui alla fattura 17/E) ed al pagamento di 1/5 delle spese legali, in
considerazione dalla propria estraneità al rapporto giuridico oggetto di causa.
Con

sentenza

depositata

il

13.8.

z.007 la Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il Roncadi al pagamento, in favore dell’appellante principale, della somma di

e

11.155,88, relativa alla secondo fattura n. 19/E, oltre

interessi legali e pagamento delle spese processuali del
doppio grado di giudizio.
Osservava la Corte di merito:
il primo giudice aveva omesso di considerare che la società attrice, con l’atto di citazione per rinnovazione nel
giudizio di primo grado, aveva espressamene specificato,
al paragrafo 3), che oltre a residuare un saldo della prima fattura n. 17/E, la seconda fattura n. 19/E i per £
21.600.899 : era rimasta del tutto insoluta; aveva, quindi,
concluso per il pagamento del residuo importo della forniture di caffè commissionate, pari a £ 23.880.800;quanto

2

riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui

alla prima fornitura rilevava che il Roncadi, in sede
d’interpello, aveva riconosciuto come propria la firma
portata dal relativo ordinativo mediante telefax, in data

levata alcuna contestazione in merito alla provenienza
della scrittura stessa in quanto non formalmente e tempestivamente disconosciuta.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Roncadi Ivo formulando sei motivi.
Resiste con controricorso la s.a.s. Gambato Importazione
Caffé.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 c.c. e
215, 10 co. n. 2 c.p.c. circa l’efficacia probatoria della
fotocopia del telefax del 7.4.1992( doc. 1 di parte attrice); il Roncadi, contrariamente a quanto affermato nella
sentenza impugnata, interrogato all’udienza del
26.3.2002, aveva espressamente disconosciuto detta fotocopia senza che si fosse verificata alcuna decadenza ai
sensi dell’art. 215 c.p.c., posto che nel regime anteriore
alla entrata in vigore della riforma 26.11.1990 n. 353,
applicabile al procedimento oggetto di causa, era possibile eccepire, in qualsiasi fase del processo di merito il
disconoscimento della conformità della copia fotostatica

3

7.4.1992 e che, in sede di appello, non poteva essere sol-

all’originale;
2)insufficienza di motivazione circa l’efficacia probatoria del telefax del 29.5.2002, ritenuto dalla Corte di me-

del Roncadi circa l’ordine telefonico dello stesso, pur in
difetto della individuazione del nesso tra il presupposto
costituito dalla sottoscrizione del telefax da parte della
s.r.l. Gambato e l’ effettuazione dell’ordine telefonico da
parte del Roncadi;
3)omessa ed insufficiente motivazione circa l’efficacia
probatoria dei documenti n.10 e 11 di parte attrice, riguardanti le comunicazioni rilasciate dallo spedizioniere
presso cui si trovava la merce in vendita con le relative
note di carico e distinte pesi, formalmente vistate dalla
Guardia di Finanza; difettava, in particolare, il rapporto
di consequenzialità tra il presupposto considerato dalla
Corte( ossia il contenuto di una dichiarazione( doc. 10)
priva di sottoscrizione) ed il contenuto di una dichiarazione mancante di qualsiasi riferimento alla consegna
della merce al Roncadi( doc. 11);
4) insufficienza di motivazione circa l’efficacia probatoria dei documenti l’a) e 2) di parte attrice, inidonei a
dimostrare l’esecuzione dell’ordine via fax della s.a.s.
Gambato, trattandosi di scritture prive di sottoscrizione e
provenienti (documento l a) dalla stessa attrice;

4

rito confermativo della asserita confessione giudiziale

5) insufficienza di motivazione circa l’efficacia probatoria delle testimonianze rese da Zanella Mara e Gambato
Paola in ordine all’ordinativo per via telefonica, da rite-

actoris ;
6)omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, non avendo la Corte territoriale
indicato l’iter logico dell’affermazione secondo cui unico soggetto legittimato passivo della richiesta di pagamento era il Roncadi, non considerando il tenore
dell’ordinativo, tramite telefax del 7.4.1992, espressamente effettuato “per una filiale di Ungheria” e non tenendo conto dell’avvenuta consegna della merce alla società Café Pelé KFT che aveva provveduto a pagarla con
fatture a sé intestate.
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo va rilevato che l’art. 2719 c.c.
richiede l’espresso disconoscimento della conformità
all’originale delle copie fotografiche di scritture non
autenticate,da parte di chi intende contestarne
l’utilizzabilità in giudizio, e tale norma trova applicazione anche alla copia fotostatica di un documento
acquisito agli atti di causa (Cass. n. 14378/1999; n.
212/2006).
Il disconoscimento, peraltro, è soggetto alle modalità ed

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nersi nulle e/o “tamquam non essent” perché “de relato

ai termini previsti dagli artt. 214 e 215 c.p.c., dovendo
essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento(Cass.

Nella specie, la sentenza impugnata ha affermato che
l’allora convenuto non aveva provveduto, nella propria
comparsa di costituzione, a disconoscere formalmente
la scrittura 7.4.1992, con la conseguenza che, ai sensi
dell’art. 215 c.p.c. e 2719 c.c., doveva ad essa riconoscersi, ex art. 2702 c.c., efficacia probatoria, fino a
querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni in
esso contenute da parte del sottoscrittore.
Va aggiunto che, contrariamente all’assunto del ricorrente, al presente giudizio è applicabile il regime procedimentale introdotto dalla riforma n. 353/1990, posto che
l’atto di citazione in rinnovazione risulta notificato il
21.5.1999, successivamente all’entrata in vigore della riforma stessa.
Quanto alla seconda censura è sufficiente rilevare che
essa non contiene il contenuto del fax e, conseguentemente è priva del requisito di autosufficienza.
Del pari il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi
congiuntamente in quanto attinenti all’efficacia probatoria di alcuni documenti acquisiti al processo, sono
privi di autosufficienza non essendo stato riprodotto il

6

n. 8878/2000; n. 13334/1999).

contenuto dei relativi documenti citati ed implicando,
peraltro, le doglianze un riesame nel merito della vicenda processuale, esulante dal sindacato di legittimità.

alla scrittura privata 7.4.1992 ed ha ritenuto, di conseguenza, che la seconda fornitura fosse stata commissionata in proprio dal Roncadi e destinata ad una sua filiale in Ungheria, non risultando che l’ordinativo stesso
fosse stato fatto in nome e per conto del terzo e, cioè,
del Caffè Pelè KFT( pag. 10 sent. imp).
Il quinto motivo si risolve nella prospettazione di una
diversa valenza delle acquisizioni

probatorie, poste a

fondamento della decisione in quanto ritenute di rilevanza decisiva. In particolare il Giudice di appello, ai
fini della prova dell’ordinativo tramite telefono, ha considerato determinante la dichiarazione resa dal Roncadi
in sede d’interrogatorio, ravvisando nelle ulteriori circostanze probatorie ( prova testimoniale e nota di carico
e scarico della merce 21.4.92) “una conferma ulteriore
delle argomentazioni della venditrice Gambato”.
Privo di fondamento è, infine, il sesto motivo, una volta
accertato che la s.a.s. Gambato Importazione Caffè non
aveva intrattenuto rapporti negoziali con la caffè Pelò
KFT e che aveva ricevuto solo da Ivo Roncadi gli ordinativi relativi alle forniture oggetto di causa.

7

La Corte di merito ha,comunque, dato rilevanza decisiva

Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali liquidate come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali che si liquidano in E
1.300,00 di cui

e

200,00 per esborsi oltre accessori di

legge.
Così deciso in Roma il 1.10.2013

P.Q.M.

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