Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25776 del 15/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 15/10/2018), n.25776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13279/2017 proposto da:

P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE MEDAGLIE

D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CIUFO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA PIZZOCARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6579/13/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA del 23/11/2016, depositata il 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che P.O. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bergamo. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF del 2008.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il ricorrente assume che, ai fini del reddito imponibile degli immobili locati, non avrebbe dovuto considerarsi l’ammontare dei canoni indicati nei contratti di locazione ove tali canoni risultassero non versati dall’inquilino, sicchè, in caso di morosità dell’inquilino, il proprietario non avrebbe dovuto includere nella propria dichiarazione i canoni non percepiti;

che, inoltre, la CTR non avrebbe tenuto conto del fallimento della locataria e della revoca del contratto, da parte della Curatela fallimentare;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che, con atto del 10 luglio 2018, il P. ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non richiede l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, e, determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Sez. 6-L, n. 3971 del 26/02/2015);

che le spese possono essere compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio (Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018);

che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6-1, n. 23175 del 12/11/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso per intervenuta rinuncia. Compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA