Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25776 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 14/12/2016, (ud. 19/05/2016, dep.14/12/2016),  n. 25776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 465/12) proposto da:

R.E., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Giuseppe Maggioni del

foro di Milano e dall’Avv.to Andrea Cuccia del foro di Roma ed

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

piazza Augusto Imperatore n. 22;

– ricorrente –

contro

P.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Pitton e

Andrea Leo del foro di Varese e dall’Avv.to Fabio Alberici del foro

di Roma, in virtù di procura speciale apposta in calce al

controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via delle Fornaci n. 38;

– controricorrente –

e contro

IMMOBILIARE BOZZOLO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2023

depositata il 30 giugno 2011 e notificata alla ricorrente il 21

ottobre 2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Fabio Pitton, per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. evocava, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio – Sezione distaccata di Saronno, la Immobiliare BOZZOLO s.r.l. e premesso di essere proprietario pro indiviso della quota di un terzo, nonchè nudo proprietario di una quota di altro terzo, unitamente a F.F. e a N.M., dell’immobile sito in Comune di (OMISSIS), costituito da un fabbricato ad uso abitativo su due piani fuori terra e da un fabbricato ad uso box, insistente su terreno confinante con il mappale (OMISSIS), acquistato dallo zio, P.E., unitamente al fratello, Pi.Gi., padre e dante causa dell’attore, fondi provenienti da atto di divisione del 28.2.1962, che prevedeva anche una servitù di passo sul mappale (OMISSIS) in favore del mappale (OMISSIS); aggiungeva che entrambi i lotti di terreno erano chiusi da un’unica recinzione arborea e con rete metallica lungo il perimetro, come se si trattasse di un solo terreno; proseguiva affermando che sin dai primi anni ‘70 sul mappale (OMISSIS) erano stati realizzati, ad opera del padre, un manufatto con base in cemento e sovrastruttura in metallo per allestimento di pollai ed altra struttura non fissa, di circa mq. 80, per ricovero di legna da ardere, attrezzi agricoli ed autovettura, circostanze che da sole denotavano l’animus rem sibi habendi, nè lo zio durante la sua vita, nè la sua erede, dopo la sua morte avvenuta nel 1989, R.E., si erano mai occupati in alcun modo del terreno di loro proprietà, tanto da non possederne neanche le chiavi del cancello di accesso alla proprietà congiunta, nè di quelle del successivo cancello posizionato all’interno del mappale n. (OMISSIS); concludeva che le due particelle di terreno, solo catastalmente distinte, ma di fatto costituenti un unicum, erano state da sempre possedute e gestite dal padre dell’attore e dalla sua famiglia ed ora da lui, ininterrottamente dal 1964 all’attualità, per cui aveva appreso con sorpresa che la zia, R.E., aveva venduto il fondo alla Immobiliare BOZZOLO s.r.l.. Ciò posto, chiedeva che venisse dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione in suo favore del mappale (OMISSIS).

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della società convenuta, la quale chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio R.E., che nel costituirsi spiegava domanda riconvenzionale per ottenere, fra l’altro, la condanna dell’attore alla restituzione del fondo, il giudice adito, espletata istruttoria, accoglieva la domanda attorea e per l’effetto dichiarava l’intervenuta usucapione del fondo in questione.

In virtù di rituale appello interposto dalla Immobiliare BOZZOLO s.r.l., la Corte di appello di Milano, proposto appello incidentale anche dalla R., nella resistenza del P., respingeva entrambi i gravami e per l’effetto confermava la decisione del giudice di prime cure seppure con diversa motivazione.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che era emerso dalle prove assunte che l’appellato, proprietario pieno per un terzo del mappale (OMISSIS) e per un altro terzo quale nudo proprietario, era possessore del mappale (OMISSIS) dapprima unitamente al padre e, successivamente, da solo, a far tempo dal 1984-1985, allorchè il padre era stato colpito da ictus cerebrale, per cui il figlio era rientrato nella casa paterna ed in tale veste aveva proposto l’azione de qua. Nè risultava dimostrato il fatto del consenso e/o della tolleranza di P.E. alla realizzazione del pollaio e delle altre opere sul suo terreno, essendo le dichiarazioni dei testi L.I. e I.D.C. ed incerte a fronte di quelle della teste N.M., madre del P., dalle quali emergeva che nè Ermenelgildo P. nè R.E. avevano mai chiesto la chiave del cancello per entrare nel loro fondo. Inoltre il teste T. aveva confermato di avere piantumato gli alberi nel predetto terreno e di avere potato la siepe dal 1968 per incarico del solo Pi.Gi., il quale gli consegnava le chiavi di entrambi i cancelli, che utilizzava per circa quindici giorni l’anno, per sistemare entrambi i terreni. Nè poteva essere accolta l’eccezione di incapacità a testimoniare della N., madre dell’attore, per avere questa un interesse nella causa quale usufruttuaria di un terzo del mappale (OMISSIS), vertendosi nella specie di esercizio del possesso uti dominus di altro terreno.

In conclusione risultava dimostrato che quanto meno dal 1985 il P. aveva posto in essere, nei confronti della R., tutti gli atti oppositivi alla proprietà esercitando poteri dominicali sul terreno, coltivandolo, manutenendolo, accudendo agli animali, potando gli alberi e la siepe, utilizzando i manufatti costruiti sullo stesso dal padre, posizionando cancelli per intercluderlo ed impedirne l’accesso ad altri, ivi compreso anche il proprietario, mai recatosi in loco per oltre quarantanni, non incidendo sul possesso animo domini che lo sconfinamento dell’area occupata fosse di minima entità rispetto all’intero mappale.

Quanto alla domanda riconvenzionale di restituzione della somma di Euro 1.136,21 non poteva trovare accoglimento per essere stata la polizza a garanzia dei terreni de quibus stipulata e corrisposto il premio da Pi.Gi., per cui legittimamente l’assicurazione aveva liquidato all’assicurato il danno; nè potevano essere rifuse le imposte e le tasse sul terreno, giacchè non quantificato e documentato l’ammontare della richiesta; del pari non poteva essere liquidato il risarcimento del danno richiesto nella misura del prezzo di compravendita del terreno non essendo conseguenza diretta della condotta dell’attore.

Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione la R., sulla base di tre motivi, cui ha resistito il P. con controricorso, rimasta intimata la Immobiliare Bozzolo s.r.l..

In prossimità della pubblica udienza parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto dimostrato dapprima il compossesso e poi un possesso esclusivo da parte di P.G. del terreno de quo. Ad avviso della ricorrente le concrete circostanze cui la sentenza impugnata ha fatto riferimento per il riconoscimento dell’animus possidendi sarebbero esclusivamente riferibili a Pi.Gi. e non anche al figlio G., come la realizzazione del pollaio e del ricovero per la legna, all’inizio degli anni ‘70, per cui i fatti posti a base della riconosciuta usucapione sarebbero atti a provare l’usucapione di Gi.. La stessa potatura della siepe o la cura degli animali, perlomeno fino al 1984/1985, sono da riferire esclusivamente in capo a Pi.Gi.. Con la conseguenza che si poteva concludere per il compossesso. Nè avrebbe potuto essere valutato il possesso di P.G. dal 1984/1985 per non essere i suoi comportamenti manifestazioni di autonomo possesso ma collegati alla pregressa realizzazione da parte del padre del pollaio e della legnaia. Parimenti non poteva essere riconosciuto animus possidendi a P.G. per avere falciato il prato e potato la siepe altrui, che per esercitarlo in proprio avrebbe dovuto esercitarlo anche contro il padre.

Prosegue la ricorrente affermando che il P., in entrambi i gradi di giudizio, avrebbe chiesto la dichiarazione di usucapione per un terreno non caduto nella successione del padre.

Il motivo è destituito di fondamento.

Posto che per consolidata giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n. 16914 del 2011), su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto ben può crearsi una situazione di compossesso “pro indiviso” tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest’ultimo, della comproprietà “pro indiviso” dello stesso bene, una volta trascorso il tempo per l’usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato, alcuna censura può muoversi alla Corte milanese che, con apprezzamento di fatto sorretto da motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici e come tale incensurabile nella attuale sede, ha ritenuto sussistere in capo al P. un possesso del mappale (OMISSIS), oggetto di causa, utile ai fini dell’usucapione, sulla scorta del raccolto testimoniale secondo cui per lo meno dal 1984-1985 (la notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio è del 2006) il predetto aveva sempre utilizzato il terreno, coltivandolo, facendo manutenzione agli edifici realizzati dal padre ed utilizzandoli, accudendo agli animali del pollaio, potando gli alberi e la siepe, facendovi pure effettuare dei lavori posizionando cancelli per intercluderlo ed impedirne l’accesso ad altri, comportandosi pertanto come proprietario dell’intero fondo.

La decisione impugnata si fonda, dunque, su di un corretto presupposto giuridico, quello secondo il quale il possesso non esclusivo del bene sarebbe comunque idoneo ai fini dell’usucapione, ma soprattutto detto assunto viene superato dal possesso esclusivo ad usucapionem per il tempo necessario da parte del solo attore del mappale in questione.

Le critiche formulate dalla ricorrente al riguardo non colgono nella segno principalmente perchè sollecitano a questa Corte una nuova rivalutazione dei fatti, peraltro non unitariamente considerati ma singolarmente analizzati e criticati nelle loro valenza probatoria ad onta del principio acquisito – e correttamente applicato dalla Corte di merito – secondo cui “quod singula non probant simul unita probant”.

La Corte distrettuale, inoltre, ha ritenuto verosimile, per una serie di apprezzabili ragioni, le dichiarazioni della teste N., e questa affermazione non ha formato oggetto di critica.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1141, 1144 e 1146 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la corte di merito ritenuto un possesso in capo a Pi.Gi. e la successione nel medesimo da parte di P.G.. In sintesi, la R. lamenta che i giudici del merito abbiano ravvisato gli estremi di un possesso utile ad usucapionem già in capo a Pi.Gi. senza che ne ricorressero i presupposti, per avere egli gestito il terreno in ragione dello strettissimo rapporto di parentela, fratello, che lo legava all’originario proprietario, di cui era anche socio in affari, e con la sua permissio. Pertanto non potevano essere bollate le deposizioni rese dai testi di parte convenuta come labili ed incerte.

La doglianza è inammissibile, prima che infondata, atteso che con essa non si censura la ratio decidendi che non risiede nella configurabilità nella specie dell’accessione del possesso del diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 1146 c.c., comma 2, fra l’attore ed il genitore, ma riguarda il possesso utile ad usucapionem del solo P.G., dandosi atto nella sentenza impugnata che il figlio, utilizzato il terreno dal padre per le coltivazioni e per altri lavori fin da prima del 1984, era subentrato allo stesso, colpito da ictus celebrale, almeno a far tempo dal 1985 e quindi si sarebbe comunque ampiamente maturata l’usucapione in suo favore per essere stato introdotto il presente giudizio nel novembre 2006.

Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente deduce – in via subordinata – il vizio di motivazione in merito a quanto osservato dalla corte in punto di prescrizione del diritto della R. al rimborso del corrispettivo delle imposte dalla stessa versate per il terreno poi dichiarato usucapito e l’asserita impossibilità di quantificare tale importo.

Anche l’ultima censura è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi posta a base del rigetto della domanda di rimborso “delle somme tutte da lei e dal marito E. corrisposte in adempimento degli obblighi fiscali”, costituita dalla genericità della richiesta laddove ha osservato che “l’intervenuta…..non ha mai indicato l’ammontare della richiesta, nè, sulla scorta della documentazione prodotta, è possibile quantificarne l’importo dovuto” (pag. 17 della sentenza impugnata).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.270,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori previsti per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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