Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25775 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.30/10/2017),  n. 25775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22113-2015 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati FABRIZIO FRENI e VIRGINIA PAONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2638/49/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva guanto segue:

Con sentenza n. 2638/49/2015, depositata il 18 marzo 2015, non notificata, la CTR della Campania ha rigettato l’appello proposto dal sig. M.E., già dipendente ENEL, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della maggiore somma oggetto di ritenuta sull’IRPEF determinata all’atto della riscossione dell’indennità corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro quale incentivo all’esodo, non essendo stata applicata l’aliquota agevolata.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, convertito dalla L. n. 248 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la CTR avrebbe male interpretato la disposizione in oggetto laddove ha negato che la documentazione allegata agli atti del giudizio di merito, proveniente dal datore di lavoro, progetto aziendale del 30 giugno 1999 e successivo progetto del 15 aprile 2002, prorogato fino al 2011, potesse assumere natura di accordi o atti aventi data certa ai fini dell’applicabilità del regime transitorio previsto dalla norma succitata.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, quale il versamento del contributo a titolo d’incentivo.

Il primo motivo risulta in primo luogo carente per difetto di autosufficienza.

Posto che è pacifico che nella fattispecie in oggetto la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta in epoca successiva al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del succitato decreto, per beneficiare dell’aliquota agevolata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, norma abrogata, secondo la disciplina transitoria stabilita dal succitato D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, come convertito dalla L. n. 248 del 2006, occorreva che il contribuente dimostrasse che la cessazione del rapporto di lavoro, per quanto successiva all’entrata in vigore del citato decreto, fosse avvenuta in attuazione “di atti o accordi aventi data certa” anteriori alla stessa.

Quand’anche si convenga con parte ricorrente nel senso che, sulla base d’interpretazione fatta propria dalla stessa Amministrazione finanziaria con la circolare n. 10/E del 16 febbraio 2007, nel concetto di accordi debbano essere compresi anche gli impegni a carattere collettivo assunti dal datore di lavoro con le associazioni di categoria dei dipendenti, il ricorso non indica se l’adesione del contribuente al piano aziendale d’incentivo all’esodo, ove pur eventualmente formulata successivamente alla data di entrata in vigore del summenzionato decreto, sia intervenuta necessariamente entro il termine indicato nell’accordo aziendale, anteriore alle modifiche normative introdotte dalla L. n. 248 del 2006 (si veda, in proposito, Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2016, n. 23165; cfr. anche Cass. sez. 5, 18 giugno 2014, n. 13834 e Cass. sez. 5, 6 febbraio 2009, n. 2931, nel senso che la norma di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4 – bis, è norma eccezionale, di strettissima interpretazione, sicchè tutto quanto non sia sussumibile con certezza nella speciale previsione agevolativa ricade nel regime fiscale ordinario).

Nè, sul punto, il difetto di allegazione può intendersi supplito dal principio di non contestazione, i cui limiti di applicazione, con riferimento ad analoga fattispecie, sono stati chiariti dalla citata Cass. n. 13834/14.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, che ha ben chiaro che nella fattispecie si controverte in tema di corresponsione d’indennità aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto “come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente, cosiddette “incentivi all’esodo””, rileva come alcuna adesione vi sia stata da parte del lavoratore, attesa la mancanza della predisposizione da parte dell’ENEL stessa di un piano agevolato per coloro che, come l’odierno ricorrente, hanno maturato la pensione nel 2008.

Non vi è, dunque, da parte della decisione impugnata, alcuna omissione di fatto storico decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

Il contenuto della memoria depositata in atti dal contribuente non apporta contributo critico decisivo a scalfire le osservazioni sopra esposte, conformi alla proposta del relatore depositata in atti.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere ugualmente compensate, tenuto conto della contrastante giurisprudenza di merito formatasi sulla questione ed in considerazione del consolidarsi dell’indirizzo di questa Corte in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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