Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25775 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25775 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA

Appalto

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19650/07) proposto da:
DE.MA S.n.c. (C.F.: DMT MLE 39S15 1820V), in persona dell’amministratore e legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine
del ricorso, dall’Avv. Guido Chessa Miglior ed elettivamente domiciliata presso la sig.ra
Antonia De Angelis, in Roma, Via Portuense, n. 104; – ricorrente principale contro
ANGIUS SALVATORE (C.F.: NGS SUT 48R03 D443K), rappresentato e difeso, in virtù di
procura a margine del controricorso, dall’Avv. Claudio Staderini e presso il suo studio
elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana, n. 80; – controricorrente e
CATIGNANI ENRICO (C.F.: CTG NRC 27CO2 D465L), rappresentato e difeso, in virtù di
procura speciale a margine del controricorso (contenente anche ricorso incidentale),

:

43 -Ì 2,ii 3

Data pubblicazione: 15/11/2013

dall’Avv. Giomaria Demuro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gian
Michele Gentile in Roma, via G. G. Belli, n. 27;

– altro controricorrente-

nonché
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19986/07) proposto da:
CATIGNANI ENRICO (C.F.: CTG NRC 27CO2 D465L), rappresentato e difeso, in virtù di

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gian Michele Gentile in Roma, via G. G. Belli, n. 27;
– altro ricorrente-

contro
DE.MA S.n.c. (DMT MLE 39S15 1820V), in persona dell’amministratore e legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine
del ricorso principale, dall’ Avv. Guido Chessa Miglior ed elettivamente domiciliata presso
la sig.ra Antonia De Angelis, in Roma, Via Portuense, n. 104; – ricorrente principale e
ANGIUS SALVATORE (C.F.: NGS SUT 48R03 D443K), rappresentato e difeso, in virtù di
procura a margine del controricorso, dall’Avv. Claudio Staderini e presso il suo studio
elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana, n. 80; – controricorrente –

nonché
sul ricorso incidentale (iscritto al N.R.G. 24153/07) proposto da:
CATIGNANI ENRICO (C.F.: CTG NRC 27CO2 D465L), rappresentato e difeso, in virtù di
procura speciale a margine del controricorso (contenente anche ricorso incidentale),
dall’Avv. Giomaria Demuro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gian
Michele Gentile in Roma, via G. G. Belli, n. 27; – ricorrente incidentale contro

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procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giomaria Demuro ed elettivamente

ANGIUS SALVATORE (C.F.: NGS SUT 48R03 D443K), rappresentato e difeso, in virtù di
procura a margine del controricorso, dall’Avv. Claudio Staderini e presso il suo studio
elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana, n. 80; – controricorrente e
DE.MA S.n.c. (DMT MLE 39S15 1820V), in persona dell’amministratore e legale

del ricorso principale, dall’ Avv. Guido Chessa Miglior ed elettivamente domiciliata presso
la sig.ra Antonia De Angelis, in Roma, Via Portuense, n. 104; – ricorrente principale Avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n.

(0 1″
2600‘ depositata il 15

dicembre 2006 e notificata il 7 maggio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26 settembre 2013 dal
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l’Avv. Gian Michele Gentile per gli eredi del ricorrente Catignani Enrico, in
persona dei figli Catignani Antonio, Catignani Roberto e Catignani Marcella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. /
Aurelio Golia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, per quanto di
ragione, e per l’inammissibilità dei ricorsi incidentali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 27 aprile 1998, il sig. Angius Salvatore conveniva,
dinanzi al Tribunale di Lanusei, Catignani Enrico e la DE.MA . S.n.c., chiedendo che
fossero condannati al risarcimento dei danni per la cattiva esecuzione delle opere oggetto
di un contratto di appalto, stipulato con la suddetta società, della cui progettazione e
direzione dei lavori era stato incaricato il sig. Catignani.
Nella regolare costituzione del contraddittorio, il Tribunale adito, con sentenza n. 353/01,
in accoglimento per quanto di ragione della proposta domanda, condannava i convenuti al
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rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine

risarcimento dei danni, in solido fra loro, nella misura di lire 30.482.200 oltre che alla
rifusione delle spese del giudizio.
Con atto di citazione, notificato il 16 luglio 2001, il sig. Angius impugnava la decisione di
prime cure, dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari, chiedendo l’integrale accoglimento
delle domande proposte in primo grado.

l’accoglimento dei loro appelli incidentali.
La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 377/06, depositata il 15 dicembre 2006
(poi notificata il 7 maggio 2007), in accoglimento, per quanto di ragione, del proposto
gravame principale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, che nel resto
confermava, condannava il sig. Catignani e la DE.MA . S.n.c., in solido fra loro, al
pagamento a favore dell’appellante Angius, della somma di euro 70.671,04, a titolo di
risarcimento per i danni (richiesti con l’atto di citazione notificato il 27 aprile 1998), oltre gli
interessi di mora; rigettava gli appelli incidentali proposti da entrambi gli appellati.
La Corte territoriale poneva a sostegno della sua decisione gli accertamenti compiuti dal
consulente tecnico d’ufficio, il quale giungeva alla conclusione che la soluzione ottimale fra
la demolizione del vano scala per eliminare i vizi lamentati e, invece, l’eliminazione degli
stessi con rimedi non demolitivi, era quella della demolizione del vano scala esistente e
del conseguente rifacimento del manufatto.
Avverso la predetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la
DE.MA . S.n.c., articolato in tre motivi. Hanno resistito con due distinti controricorsi Angius
Salvatore e Catignani Enrico, quest’ultimo proponendo, altresì, ricorso incidentale
(notificato il 18 settembre 2007 ed iscritto al N.R.G. 24153/’07), basato su sei motivi.
Risulta, peraltro, “ex actis” che il Catignani aveva già formulato antecedentemente
(siccome notificato il 9 luglio 2007 ed iscritto al N.R.G. 19986/’07) altro ricorso autonomo

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Gli appellanti si costituivano in giudizio, invocando il rigetto dell’appello ed, altresì,

avverso la stessa sentenza, riferito anch’esso a sei motivi, coincidenti con quelli posti a
fondamento del predetto ricorso incidentale.
Con nota del 24 aprile 2013, ritualmente depositata, l’avv. Gian Michele Gentile, sul
presupposto che erano intervenuti — nelle more del giudizio — il decesso del Catignani
Enrico e quello del suo precedente difensore costituito (avv. Giomaria Demuro), si

Catignani Roberto e Catignani Marcella (essendo già premorta la consorte Maria
Speranza Appia), con tre distinte procure speciali rilasciate nelle forme della scrittura
privata autenticata nella firma ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.p.c. .
I difensori della DE.MA . s.n.c. e degli eredi del Catignani Salvatore hanno anche

depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Rileva il collegio che occorre, innanzitutto, disporre — ai sensi dell’art. 335 c.p.c. – la
riunione dei tre ricorsi per evidente connessione soggettiva ed oggettiva, risultando
proposti avverso la stessa sentenza. Avendo, peraltro, il Catignani Salvatore (come
esposto in narrativa) formulato un duplice ricorso avverso la stessa sentenza della Corte di
appello di Cagliari n. 377/’07, ne deriva che il ricorso incidentale (iscritto al N.R.G.
24153/’07), risultante proposto successivamente all’altro ricorso autonomo (iscritto al
N.R.G. 19986/’07), deve essere dichiarato inammissibile per avvenuta consumazione
dell’esercizio del diritto di impugnazione. Costituisce, infatti, principio pacifico della
giurisprudenza di questa Corte che la consumazione del diritto di impugnazione
conseguente alla proposizione del ricorso principale per cassazione esclude che la
stessa parte possa introdurre nuovi e diversi motivi di censura rispetto a quelli
avanzati con il ricorso originario ovvero reiterare i motivi già prospettati mediante la
proposizione di un successivo ricorso (da valere come incidentale) che, se

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costituiva nell’interesse degli eredi del Catignani, in persona dei figli Catignani Antonio,

avanzato, va dichiarato inammissibile (cfr., ad es., Cass. n. 15813 del 2005 e, da

ultimo, Cass. n. 27898 del 2011).
2. Ciò posto, si rileva che con il primo motivo formulato la ricorrente principale DE.MA .
s.n.c. ha censurato la sentenza impugnata per assunta violazione e falsa applicazione
degli artt. 1218 c.c., 342, co. 1 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; ha dedotto,

l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, in ordine all’art. 360 n. 5 c.p.c.. La stessa società ricorrente, ai sensi dell’art. 366
bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile alla fattispecie, risultando la sentenza impugnata
pubblicata il 15 dicembre 2006) ha formulato il seguente quesito di diritto: “circoscritto
l’ambito della devoluzione in appello dalla domanda dell’appellante, specificamente rivolta
all’accertamento di un preciso vizio dell’opera appaltata, può estendersi dal giudice la
dichiarazione di responsabilità dell’appaltatore in relazione anche a difetti diversi, sol
perché emersi dalla nuova indagine del consulente tecnico e da lui esaminati anche con
riguardo ai possibili rimedi ed ai relativi costi?”.

3. Con il secondo motivo la medesima ricorrente principale ha riproposto le censure
contenute nella prima doglianza, ponendo il seguente quesito di diritto: “specificata
dall’appellante la misura del risarcimento richiesto mediante l’indicazione di una precisa
somma di danaro, è nel potere del giudice di liquidare una somma maggiore, il cui calcolo
derivi dalla relazione del consulente d’ufficio per aver egli valutato tecnicamente la
consistenza più ampia dei difetti della costruzione appaltata e quindi stimato i costi dei
relativi rimedi?”.

4. Con il terzo motivo la ricorrente DE.MA . s.n.c. ha dedotto la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1218, 1207, 1208, 1220, 1223, 1226 e 1227, co. 2, c.c., 343 e 112
c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessa motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., formulando il seguente quesito
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altresì, la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 n. 4 c.p.c., nonché

di diritto: “il convenuto soccombente, che abbia offerto in forma reale pagamento integrale
della somma determinata dal primo giudice a titolo risarcitorio per difetti dell’opera
appaltata, può invocare in appello la responsabilità del creditore per non aver questi
provveduto dopo l’offerta ai previsti magisteri di rimedio lasciando aggravare il danno e
comunque può ottenere il convenuto che il giudice del gravame limiti la riliquidazione del

5. Con il primo motivo del ricorso autonomo successivo (iscritto al N.R.G. 19986/’07,
avanzato antecedentemente al ricorso incidentale iscritto al N.R.G. 24153/’07, già ritenuto
inammissibile) il Catignani Enrico ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1218 c.c., 342 , co. 1 e 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.; ha
prospettato, inoltre, la nullità della sentenza ed errores in procedendo, ex art. 360 n. 4
c.p.c., congiuntamente all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti
controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., formulando i
seguenti quesiti di diritto: “- una volta che l’appellante abbia, nell’atto di appello, specificato
e quantificato i danni richiesti in relazione a un preciso vizio dell’opera, può il giudice
estendere la dichiarazione di responsabilità del tecnico a difetti diversi che siano emersi
dalla c.t.u., difetti comportanti l’esborso di somme ben maggiori di quelle chieste in atto di
appello? – una volta che il giudice abbia delimitato l’indagine del c.t.u. all’individuazione
delle somme necessarie per eliminare i vizi lamentati dall’appellante, può, il giudice,
liquidare una somma nettamente superiore perché il c.t.u. ha individuato altri vizi e difetti
che comportano un maggiore esborso?”.

6. Con il secondo motivo del suddetto ricorso il Catignani Enrico ha prospettato la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c., 342 , co. 1 e 112 c.p.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.; ha, altresì, denunciato la nullità della sentenza ed errores in
procedendo, ex art. 360 n. 4 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione

circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.,
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danno per equivalente cristallizzandone l’ammontare alla data dell’offerta reale?”.

formulando i seguenti quesiti di diritto: “- una volta che l’appellante ha devoluto, con l’atto
di appello, la determinazione del quantum risarcitorio specificando la somma richiesta, può
il giudice determinare un quantum maggiore e diverso sulla base di calcoli contenuti nella
c.t.u. che ha valutato maggiori, e quindi più costosi, rimedi? — determinato, con l’atto di
appello, il thema decidendum specificamente precisato, anche, negli importi risarcitori

domanda nuova che ampli il devolutum chiedendo la liquidazione di una somma ben
maggiore di quella richiesta con l’atto di appello?”.

7. Con il terzo motivo dello stesso ricorso il medesimo Catignani Enrico ha denunciato la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1207, 1220, 1223, 1227, co. 2, c.c., 343 e
112 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza ed errores in procedendo, ex art.
360 n. 4 c.p.c., nonché l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., formulando i seguenti quesiti di diritto: “- nel
momento in cui il soccombente offre l’intera somma liquidata dal giudice a titolo risarcitorio

e il creditore la rifiuti determinando, così, l’aggravamento del danno, può, il soccombente,
in appello invocare la responsabilità del creditore per non avere, questi, provveduto a
limitare i danni, e, quindi, ottenere dal giudice del gravame che la condanna non vada oltre
quanto liquidato dal primo giudice? — nel momento in cui il soccombente offre l’intera
somma liquidata dal giudice a titolo risarcitorio e il creditore la rifiuti determinando, così,
l’aggravamento del danno, può, il soccombente, in appello invocare la responsabilità del
creditore per non avere, questi, provveduto a limitare i danni e, quindi, ottenere dal giudice
del gravame che la condanna non vada oltre quanto maturato al momento dell’offerta
reale?”.

8. Con il quarto motivo del suo ricorso autonomo il Catignani Enrico ha denunciato la
violazione e falsa applicazione degli artt. 2226, 2230,1667, 1669, 2697 c.c. e 343 c.p.c.,
ex art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la nullità della sentenza ed errores in procedendo, ex art.
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richiesti, è possibile la proposizione, nell’udienza di precisazione delle conclusioni di una

360 n. 4 c.p.c., e il vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., formulando i seguenti quesiti di diritto: ” – la
denuncia, con racc. 29.9.1989, con la quale si evidenziava la realizzazione di una diversa
connessione strutturale relativa al piano cantina, e il riconoscimento, con atto di citazione
in opposizione a d.i. 3.1.1994 delle anomalie costruttive, nonché la confessoria

difetti erano noti al committente ben prima del 1996, sono idonei a spostare e fissare il
dies a quo di cui all’ad. 1669 a data prossima al 1994? – in presenza della lettera
28.9.1989 e al fatto che l’ordine di eseguire i lavori del vano cantina in diversa
connessione strutturale sia stata impartita dal committente può esonerare il progettista e il
direttore dei lavori dalla responsabilità di cui all’ad. 1669 c.c.? – in presenza del fatto che
l’ordine di eseguire i lavori del vano cantina sia stato impartito dal committente ed eseguito
dall’appaltatore in assenza del d.l. determina la concorrente responsabilità, ex ad. 1227
c.c., del committente stesso e l’attenuazione della responsabilità del progettista? – per la
decorrenza del dies a quo di cui all’ad. 1669 c.c., occorre, in presenza di evidenti vizi, il
conforto di una valutazione tecnica? — in presenza di una pluralità di vizi conseguenti al
vizio più grave conosciuto dal committente, diversa connessione strutturale del vano
cantina, il die a quo di cui all’ad. 1669 c.c., decorre dal primo, grave vizio manifestato e
conosciuto?”.
9. Con il quinto motivo del suo ricorso Il Catignani Enrico ha dedotto la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2226, 2230 c.c., 343 e 112 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., la nullità
della sentenza ed errores in procedendo, ex art. 360 n. 4 c.p.c., nonché l’omessa
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n.
5 c.p.c., formulando i seguenti quesiti di diritto: ” — la responsabilità del professionista
incaricato di redigere un progetto relativo alle strutture di un edificio risponde dei danni se
il committente abbia, senza contestazione, accettato l’opera? — il dies a quo per la
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ammissione (con atto di citazione davanti al Pretore di Tortoti del 27.4.1998) che i detti

denuncia dei vizi, in caso di responsabilità professionale relativa a difetti di un immobile,
decorre da quando il committente abbia, senza contestazione, iniziato ad abitare
nell’immobile stesso?”.

10. Con il sesto ed ultimo motivo del ricorso in questione il Catignani Enrico ha prospettato
la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, R.D. n. 274/1929, I. n. 1086/1971, 1418,

360 n. 4 c.p.c., nonché l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., formulando il seguente quesito di diritto: ” — la
nullità del contratto di prestazioni professionali di un geometra effettuate in violazione
dell’art. 16 del R.D. n. 274/1929, della legge n. 1086/1971 e dell’art. 1418 c.c., determina
la nullità del contratto di prestazione professionale e, quindi, la conseguenza che
entrambe le parti non sono titolari di diritti che in quel contratto hanno origine?”.

11. Il primo motivo articolato dalla ricorrente principale DE.MA . s.n.c. è, in parte,
inammissibile e, in parte, infondato.
Con tale doglianza la predetta ricorrente ha inteso censurare la sentenza impugnata per un
assunto vizio di ultrapetizione e con riferimento all’adozione di una ritenuta motivazione
insufficiente e contraddittoria, sul presupposto che la Corte territoriale avesse sostenuto,
per un verso, che l’oggetto del controversia era costituito solo “dalla non corretta
realizzazione del vano scala dell’abitazione” e non dagli altri difetti evidenziati in corso di
causa e, per altro verso, provveduto alla liquidazione del danno in base ai costi di ripristino
indicati nel giudizio di appello dal nuovo c.t.u., benché questi ricomprendessero sia i costi
per l’eliminazione dei difetti del vano scala che quelli per l’eliminazione degli altri difetti
evidenziati in corso di causa.
La censura si prospetta inammissibile con riferimento al dedotto vizio motivazionale perché
essa — in violazione dell’art. 366 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile alla controversia
in discorso) — non risulta corredata, quanto alla supposta contraddittorietà, dalla chiara ed
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1421 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza ed errores in procedendo, ex art.

autonoma indicazione del fatto controverso in relazione al quale è stato dedotto il predetto
vizio logico e, con riferimento alla ravvisata inadeguatezza del percorso motivazionale,
dalla necessaria sintesi dello stesso vizio tale da essere preposta a denotare le ragioni per
la quali la prospettata insufficienza della motivazione la rendeva inidonea a giustificare la
decisione adottata dalla Corte sarda.

allegazione di un quesito di diritto non propriamente specifico con riferimento alla concreta
fattispecie dedotta in giudizio, la ricorrente ha omesso di richiamare univocamente i
necessari passaggi della relazione del c.t.u. che — in rapporto all’oggetto complessivo della
domanda — avrebbero potuto consentire di apprezzare la eventuale sussistenza del vizio di
ultrapetizione. Ad ogni modo, la Corte cagliaritana, pronunciandosi nei limiti dell’appello
proposto dall’Angius, ha provveduto alla determinazione del costo delle opere ritenute
idonee, sulla base della rinnovata c.t.u., per eliminare il difetto di costruzione del vano
scala mantenendosi nell’ambito della domanda proposta dall’appellante e del quesito oltre
che dell’accertamento devoluto allo stesso c.t.u. senza alcuna estensione a questioni o
situazione estranee alla domanda.
12. Anche il secondo motivo formulato dalla ricorrente principale è privo di pregio,
risultando inammissibile in ordine al supposto vizio di omessa motivazione per violazione
dell’indicato art. 366 bis c.p.c. (non emergendo, in modo univoco e specifico, l’indicazione
del fatto controverso del giudizio) ed infondato quanto alla denunciata violazione di legge
relativa al presunto vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nell’aver
liquidato il danno invocato dall’Angius in una misura superiore a quella dallo stesso
specificamente richiesta con l’atto di appello.
A quest’ultimo proposito occorre rilevare che — come evidenziato dalla Corte di appello e
come implicato anche dall’esame della prima censura — l’Angius, con il secondo motivo di
gravame (a cui corrispondevano anche le conclusioni rassegnate in secondo grado), aveva
11

Il motivo è destituito di pregio, quanto alla supposta violazione di legge, perché, oltre alla

lamentato l’insufficiente liquidazione del complessivo danno patito, invocato una pronuncia
di rideterminazione del complessivo importo dovuto, avuto riguardo ai danni in concreto
riscontrabili e che sarebbero stati determinati in causa (e, quindi, prescindendo da una
precisa quantificazione preventiva e da una effettiva indicazione specifica di tutte le voci
risarcitorie riconducibili all’inadempimento nell’esecuzione dell’opera appaltata, demandate

processo, comprendendosi, perciò, in esse — al fine di un completo soddisfacimento
dell’appellante principale – anche gli importi imputabili al pregiudizio economico
successivamente derivato all’Angius dalla mancata disponibilità della somma
corrispondente al capitale dovuto a titolo di risarcimento per il periodo dalla data del fatto
lesivo sino a quella della decisione).
Di conseguenza, deve ritenersi che la Corte territoriale non sia incorsa, nel quantificare le
somme per cui ha pronunciato condanna (relativamente ai due distinti titoli di imputazione
concretamente valutati), nel vizio di ultrapetizione essendosi attenuta alle risultanze della
c.t.u., disposta in appello, in relazione all’ambito dell’accertamento devolutogli con i motivi
di gravame. Del resto è risaputo (cfr. Cass. n. 27285 del 2006) che non incorre nel vizio
di ultrapetizione il giudice di merito, che abbia esercitato il doveroso compito di
definire e qualificare la domanda proposta dalla parte – senza essere in ciò
condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima e tenuto conto del
contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in
giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate in corso di causa – e si sia, quindi,
nel pronunciare su di essa, attenuto ai limiti della domanda come interpretata.
Oltretutto bisogna considerare che — secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es.,
Cass. n. 10263 del 2000) – l’obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito
contrattuale (od anche extracontrattuale) ha per oggetto l’integrale reintegrazione
del patrimonio del danneggiato; pertanto, nella domanda di risarcimento del danno
12

all’oggettivo accertamento giudiziale delle stesse che sarebbero risultate all’esito del

deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di compenso per il pregiudizio
subito dal creditore a causa del ritardato conseguimento dell’equivalente monetario
del danno, ragion per cui non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che, (anche)
in mancanza di espressa domanda, liquidi il conseguente danno da lucro cessante.

13. Anche il terzo motivo della ricorrente principale va disatteso, presentando sia profili di

Con tale censura la DE.MA s.n.c. ha inteso lamentare la supposta violazione delle
richiamate norme oltre al vizio di carente motivazione circa i motivi di appello incidentale
attinenti, l’uno, alla purgazione della “mora debendi” mediante l’intervenuta offerta di un
assegno al committente dopo la sentenza di primo grado e, l’altro, al ritenuto concorso del
danneggiato nell’aggravamento del danno, deducendo che, se la Corte territoriale avesse
tenuto conto della risultanza documentale costituita dal verbale dell’offerta reale redatto
dall’ufficiale giudiziario, la stessa non avrebbe mancato di modificare sostanzialmente il
suo giudizio sia in ordine alla responsabilità del creditore, ai sensi dell’art. 1227, comma 2,
c.c. (a cui si imponeva di rimediare ai danni asseritamente subiti), sia, in ogni caso, con
riguardo alla determinazione quantitativa del risarcimento dei danno ai sensi degli artt.
1223, 1224 e 1226 c.c. .
A parte la presumibile novità della prima questione prospettata, deve, in ogni caso,
rilevarsene l’infondatezza poiché con essa — senza cogliere appieno la “ratio decidendi”
della sentenza di appello – si pone riferimento ad un’offerta inidonea a purgare la mora,
siccome non completamente rispettosa degli adempimenti prescritti dagli artt. 1208 e
segg. c.c. (anche in relazione alle modalità imposte dagli artt. 73 e 74 disp. att. c.c.). A tal
proposito il collegio intende rimarcare il principio (v., in proposito, Cass. n. 3228 del 1984 e
Cass. n. 7555 del 1996) secondo cui mentre ogni offerta di adempimento vale ad
escludere la mora del debitore, quest’ultimo, ove voglia conseguire l’effetto più
ampio della liberazione dell’obbligazione (come tale costituente il presupposto
13

inammissibilità che di infondatezza.

costitutivo per l’eventuale configurazione di un concorso del creditore in funzione
della limitazione dei danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria
diligenza, così come previsto dall’art. 1227, comma 2°, c.c.), è tenuto a far seguire
l’offerta reale di danaro (o, eventualmente, di titoli di credito) dal deposito secondo
la specifica disciplina contemplata dagli artt. 1208 e segg. c.c. e dal

1212 c.c., in correlazione con quanto disposto dall’art. 74 disp. att. c.c.); senonché —
nella fattispecie — non risulta (e di ciò non viene dato atto nemmeno nella sentenza qui
impugnata) che la ricorrente abbia dato piena prova di averli assolti (senza, peraltro,
trascurare la circostanza che l’ultimo comma dell’art. 1207 c.c. sancisce che “gli effetti
della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa è successivamente dichiarata
valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore”: cfr., per
riferimenti, Cass. n. 23844 del 2008).
L’ulteriore profilo – riguardante la possibile configurabilità del concorso del creditore
nell’aggravamento dei danni nella prospettazione operatane di essersi il committente
astenuto dagli interventi edili indispensabili a rimediare agli inconvenienti lamentati — si
caratterizza per la sua novità e, come tale, va ritenuto inammissibile nella presente sede di
legittimità, senza, oltretutto, mancare di evidenziare che la ricorrente non ha nemmeno
assolto, sul punto, al necessario requisito di specificità nell’esposizione del contenuto della
censura, operando l’imprescindibile richiamo testuale al passaggio argomentativo della
comparsa in appello in cui era stato riportato questo aspetto della dedotta doglianza.
14. Ciò posto con riguardo all’esame dei motivi formulati dalla ricorrente principale DE.MA
s.n.c. (ritenuti tutti da respingere), si può passare all’analisi delle censure avanzate dal
Catignani Enrico con il suo autonomo (e tempestivo) ricorso iscritto al N.R.G.19986/’07 (a
cui, come detto, è correlata l’inammissibilità del ricorso incidentale successivamente
proposto per l’operatività del principio di consumazione del diritto di impugnazione), in
14

perfezionamento di tutti gli adempimenti conseguenti (per come specificati nell’art.

sostituzione del quale — come attestato in narrativa — si sono costituiti, in qualità di suoi
eredi, i figli Catignani Antonio, Catignani Roberto e Catignani Marcella.
15. Con il primo motivo (riferito alle richiamate violazioni e all’indicato vizio di motivazione),
sostanzialmente identico a quello dedotto nell’interesse della DE.MA s.n.c., il Catignani
Enrico aveva inteso censurare la sentenza impugnata per avere la stessa incluso nei

fabbricato resa necessaria da altri vizi e difetti accertati dal c.t.u., che, tuttavia, non erano
stati richiesti dall’Angius.
Rileva il collegio che il motivo è inammissibile quanto al prospettato vizio motivazionale
(mancando l’assolvimento del requisito prescritto dall’ad. 366 bis c.p.c.) ed infondato
quanto alle supposte violazioni di legge. Infatti, nella sentenza oggetto di ricorso, la Corte
sarda, dopo aver premesso che la controversia vedeva intorno all’accertamento del
pregiudizio derivante dalla scorretta realizzazione del vano scala, pronunciandosi sul
motivo di gravame con il quale era stato dedotto che l’eliminazione dei vizi del vano scala
imponeva la parziale demolizione ed il rifacimento delle strutture, ha motivato
adeguatamente e logicamente il proprio convincimento sull’accoglimento dell’originaria
domanda dell’attore che imponeva — in tal senso osservandosi il principio del

“tantum

devolutum quantum appellatum” — la demolizione ed il rifacimento del vano scala e sul

costo (pari ad euro 34291,39, rivalutato all’attualità) dei materiali e della manodopera
occorrenti per tale eliminazione.
Quanto alla supposta nullità della c.t.u. rinnovata in appello va rimarcato che la relativa
doglianza è inammissibile perché non corredata da alcun quesito di diritto attinente al
possibile vizio processuale prospettato, senza, oltretutto, trascurare che lo stesso
ricorrente assume di aver proposto tale eccezione solo all’udienza di precisazione delle
conclusioni (e, quindi, tardivamente rispetto al regime di nullità relativa che risulta
applicabile a tali tipi di vizi “in procedendo”). Va, infatti, ribadito in questa sede che la
15

danni, in base alla rinnovata c.t.u., il costo di una parziale demolizione e ricostruzione del

nullità della consulenza tecnica d’ufficio – ivi compresa quella dovuta all’eventuale
estensione dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai
poteri che la legge conferisce al consulente – ha carattere relativo e deve, pertanto,
essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della
relazione, restando altrimenti sanata.

riferimento non alla supposta novità dei vizi sui quali era stata fondata la sentenza di
appello, bensì alla quantificazione dei danni, da ritenersi illegittima perché ritenuta operata
in misura eccedente quella richiesta con l’atto di appello dall’Angius.
Questo motivo è essenzialmente speculare alla seconda censura dedotta dalla ricorrente
principale DE.MA s.n.c., ragion per cui esso va disatteso sulla scorta delle stesse ragioni
già evidenziate con riferimento alla doglianza formulata dalla suddetta DE.MA s.n.c., che
devono intendersi qui per integralmente richiamate (v. paragrafo sub 12).
17. Con il terzo motivo (come in precedenza riportato) il Catignani Enrico ha riprodotto, nel
suo complesso, la medesima censura proposta dalla ricorrente principale con la terza
doglianza, ragion per cui esso deve essere respinto sulla scorta delle stesse motivazioni
adottate con riferimento al predetto motivo della DE.MA s.n.c. (da intendersi qui per
integralmente richiamate: v. paragrafo sub 13). In sostanza, con questa censura, il
Catignani ha inteso sostenere l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui, con
la stessa, era stata disposta la condanna al pagamento dell’ulteriore somma capitale di
euro 36.379,65, quale danno da inadempimento, sia perché l’Angius non aveva accettato
la somma offerta per il tramite dell’Ufficiale giudiziario con verbale del 24 aprile 2002 (che
gli avrebbe consentito di rimediare ai vizi) sia perché la condanna stessa era stata operata
con l’aggiunta della rivalutazione e degli interessi posteriori alla predetta data in cui si era
proceduto all’offerta reale.

16

16. Con la seconda censura il Catignani Enrico aveva replicato la prima doglianza ma con

Senonché, per come già spiegato in ordine al terzo motivo formulato nell’interesse della
DE.MA s.n.c., l’offerta reale — così come realizzata dall’impresa esecutrice e dal direttore
dei lavori — non era stata effettuata in modo completamente idoneo ed efficace a
determinare la liberazione dei due debitori dall’obbligazione a loro imputata. Inoltre, sul
piano generale, occorre sottolineare (cfr., ad es., Cass. n. 24301 del 2006) che, in tema di

difformità dell’opera – a titolo di risarcimento del danno – ha ad oggetto un debito di valore,
che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in
considerazione del diminuito potere d’acquisto della moneta intervenuto fino al momento
della decisione (per i relativi criteri di computo v., da ultimo, Cass. n. 18028 del 2010),
ribadendosi, altresì, che l’obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito contrattuale ha
per oggetto l’integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato, con la conseguenza
che nella domanda di risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la
richiesta di compenso per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardato
conseguimento dell’equivalente monetario del danno.
18. Anche il quarto motivo dedotto nell’interesse del Catignani Enrico (come
precedentemente riportato) relativamente alla indicate violazioni di legge ed al vizio di
omessa e contraddittoria motivazione, con riferimento all’asserto che i vizi erano stati
conosciuti dall’Angius ben prima dell’autunno 1997 (ovvero nel settembre 1989,
allorquando l’Angius aveva ricevuto la lettera di dimissione dello stesso ricorrente, quale
direttore dei lavori) e che lo stesso committente non aveva fornito la prova di averli
conosciuti entro l’anno dalla domanda, è privo di pregio.
Al di là del profilo di inammissibilità che investe il prospettato vizio motivazionale perché
difettante dell’assolvimento del requisito previsto dall’art. 366 bis c.p.c., occorre osservare
– quanto alle prospettate violazioni di legge — che la Corte di appello (v. pagg. 13-15 della
sentenza impugnata) ha adeguatamente motivato sulla decorrenza del termine di
17

appalto, la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e

decadenza, avendolo correttamente raccordato al momento in cui il committente aveva
avuto piena conoscenza del pericolo di rovina dell’edificio e della gravità dei difetti
– apprezzati solo a seguito della visione dei risultati dell’accertamento tecnico stragiudiziale
disposto dallo stesso committente, senza che potesse sortire alcun effetto in proposito la
richiamata lettera di dimissioni dello stesso direttore dei lavori, sia perché essa non

contenuti erano da ritenersi assolutamente insufficienti a consentire al committente
un’adeguata valutazione dei rischi di dissesto dell’edificio in connessione con la scorretta
esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto.
Pertanto, decidendo in tal senso, il giudice di appello si è conformato al costante
orientamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice (cfr., ad es., Cass. n. 9199 del
2001; Cass. n. 16008 del 2002 e Cass. n. 1436 del 2008), alla stregua del quale, in tema
di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c., il termine per la
relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza
sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando
non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in
ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e
la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il
danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. E la
Corte territoriale, sulla base di questa corretta impostazione ai fini della individuazione
della decorrenza del termine in questione, ha dato atto che l’Angius aveva provveduto —
una volta che ne era stata acquisita la certezza, l’obiettiva gravità e la sussistenza del
nesso eziologico intercorrente tra gli stessi e l’imperfetta esecuzione dell’opera – a fornire
la prova della tempestività della denuncia dei vizi da cui l’opera stessa era risulta affetta.
19. Anche il quinto motivo (riferito alla già indicate violazioni di legge e al richiamato vizio
di motivazione) denunciato dal Catignani Enrico riguardante la supposta prescrizione
18

manifestava, in effetti, tale volontà in forma inequivoca, sia perché gli elementi in essa

dell’azione di responsabilità professionale esercitata nei suoi confronti e la non
estensibilità al progettista-direttore dei lavori della responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c.
non coglie nel segno.
Al di la — quanto al vizio di motivazione — dell’omesso assolvimento del requisito di
ammissibilità contemplato dal più volte citato art. 366 bis c.p.c., la censura relativa alle

sentenza impugnata, pur riconoscendo che il Catignani non aveva partecipato
direttamente alla modifica strutturale della cantina, ha comunque ravvisato — con
l’esplicitazione di un congruo percorso logico — che le cause del dissesto erano
riconducibili anche ad errori di progettazione ed all’omessa vigilanza sulla esecuzione
delle opere, escludendo, peraltro, che lo stesso direttore dei lavori avesse rassegnato le
dimissioni dall’incarico.
Quanto al contestato profilo del ritenuto concorso di responsabilità tra impresa appaltatrice
e direttore dei lavori (oltre che progettista), deve ribadirsi in questa sede la correttezza
giuridica della sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato che, in tema di contratto di
appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei
lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il
danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il
quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in
cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale
(cfr. Cass. n. 12367 del 2002; Cass. n. 20294 del 2004 e, da ultimo, Cass. n. 14650 del
2012). In altri termini, occorre rimarcare che, in materia di appalto, qualora il danno
subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti
dell’appaltatore e del direttore dei lavori (ovvero del progettista), entrambi
rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della
solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo
19

dedotte violazioni di legge si prospetta infondata perché la Corte territoriale, nella

efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano
autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.
20. Anche il sesto ed ultimo motivo (riferito alle violazioni in precedenza già ricordate ed al
vizio di carente motivazione) addotto dal Catignani Enrico con riguardo alla supposta
nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d’opera intercorso tra lo stesso e

destinazione non agricola, la cui direzione dei lavori non sarebbe stata consentita ad un
geometra), è privo di fondamento. Infatti, oltre ad evidenziare ancora una volta
l’inammissibilità del profilo relativo al vizio logico siccome la doglianza risulta al riguardo
non rispettosa della previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c. (presentando la censura solo il
quesito di diritto relativo alle denunciate violazioni di legge), il collegio rileva che la Corte di
appello sarda ha congruamente e logicamente motivato — nella sentenza impugnata – sulla
circostanza che la struttura del fabbricato si presentava chiaramente come tale da essere
compresa a pieno titolo nella previsione normativa di modesta costruzione (che, ancorché
da realizzarsi in cemento armato, prevedeva la realizzazione di semplici strutture
isostatiche), e, quindi, non comportante la nullità del contratto d’opera professionale del
Catignani rivestente la qualità di geometra (a cui, peraltro, incombeva la prova del
contrario, risultata non assolta, non essendo stata riscontrata, in modo univoco,
l’emergenza della effettiva necessità che, nella fattispecie, occorresse procedere a calcoli
di struttura particolarmente complessi, demandanti alla competenza professionale di un
ingegnere). Oltretutto, deve sottolinearsi che il Catignani Enrico era stato chiamato a
rispondere, nella controversia in questione, a titolo di responsabilità extracontrattuale, con
la conseguenza che, rispetto a tale forma di responsabilità, era venuta ad assumere rilievo
l’attività effettivamente svolta in concorso con la ditta appaltatrice e non la validità del
contratto stipulato con il committente.

20

l’Angius (siccome avente ad oggetto la costruzione di un’opera in cemento armato, con

21. In definitiva,

alla stregua delle complessive ragioni esposte, devono essere

integralmente respinti sia il ricorso proposto nell’interesse della DE.MA s.n.c. iscritto al
N.R.G. 196501’07 che quello formulato per conto del Catignani Enrico iscritto al N.R.G.
19986/’07, con conseguente inammissibilità del successivo ricorso (iscritto al N.R.G.
24153/’07) avanzato nell’interesse dello stesso Catignani, per intervenuta consumazione

In virtù di tale statuizione, sia la DE.MA s.n.c. che gli eredi (in solido) del Catignani Enrico
(ritualmente costituitisi in sua sostituzione) vanno condannati, sulla scorta del principio
della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del
controricorrente Angius Salvatore, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo sulla
scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio
2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtù dell’art. 41 dello stesso D.M.: cfr.
Cass., S.U., n. 17405 del 2012).
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale (iscritto al N.R.G. 196501’07) proposto
nell’interesse della DE.MA s.n.c., nonché il ricorso successivo (iscritto al N.R.G. 199861’07)
formulato da Catignani Enrico, dichiarando la conseguente inammissibilità dell’ulteriore
ricorso (iscritto al N.R.G. 24153/’07), per conto dello stesso Catignani Enrico.
Condanna la ricorrente principale DE.MA s.n.c. nonché — in solido fra loro – gli eredi
costituiti per conto dell’altro ricorrente Catignani Enrico (in persona dei sigg. Catignani
Antonio, Catignani Roberto e Catignani Marcella) al pagamento, in favore del
controricorrente Angius Salvatore, delle spese processuali del presente giudizio,
liquidandole, distintamente a carico della predetta ricorrente principale e — in solido fra loro
– dei menzionati eredi dell’altro ricorrente Catignani Enrico, in euro 5.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.

21

del diritto di impugnazione.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26 settembre 2013.

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