Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25775 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 14/10/2019), n.25775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16139 dell’anno 2018, proposto da:

Q.F.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa,

giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Giovanni Carini

(C.F.: CRN GNN 66P25 F839M);

– ricorrente –

nei confronti di:

Z.B.A., (C.F.: (OMISSIS));

Z.B.C., (C.F.: (OMISSIS));

Z.B.F., (C.F.: (OMISSIS));

Z.B.M., (C.F.: (OMISSIS));

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avvocato Roberto Gorio (C.F.: GRO RRT 59A05 B157Q);

– controricorrenti –

nonchè

C.C., (C.F.: (OMISSIS)) C.F. (C.F.:

(OMISSIS)) A.D. (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n.

217/2018, depositata in data 9 marzo 2018 (e notificata in data 21

marzo 2018);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9

luglio 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C. e C.F. hanno agito in giudizio nei confronti di A., M., C. e Z.F., per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento di questi ultimi all’obbligo di costituire o far costituire una servitù di passaggio su un fondo di loro proprietà alienato ad un terzo.

I convenuti, nel contestare le domande proposte nei loro confronti, hanno chiamato in causa, per essere manlevati, V.W., acquirente del fondo, Q.F.M. (madre e amministratore di sostegno di quest’ultimo, alla quale, dopo la stipula di un contratto preliminare, era stata conferita procura a vendere l’immobile e che aveva, quindi, stipulato l’atto con sè stessa, anche quale rappresentante dell’acquirente), nonchè il notaio che aveva rogato il relativo atto di vendita, A.D..

Il Tribunale di Brescia ha accolto le domande degli attori, condannando in solido i convenuti A., M., C. e Z.F. a risarcire loro il danno, liquidato in Euro 94.542,26, oltre accessori. Ha altresì condannato i chiamati in causa Q.F.M. e A.D., in solido, a tenere indenni i convenuti di quanto pagato agli attori in dipendenza della sentenza.

La Corte di Appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello della Q..

Ricorre quest’ultima, sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso A., M., C. e Z.F..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art6. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 1362 c.c. e ss.; degli artt. 1377 c.c. e ss. e degli artt. 1708,1711,1712 e 1713 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Secondo la ricorrente non sarebbe corretta l’interpretazione offerta dalla corte di appello dell’effettivo contenuto della volontà delle parti, desumibile dai vari negozi dalle stesse posti in essere (contratto preliminare di vendita; procura a vendere, con contestuale scrittura privata; contratto definitivo di vendita) e ritenuti tutti oggetto di collegamento negoziale, in vista dell’alienazione dell’immobile degli Z..

In particolare, la Q. nega che nella procura a vendere (anche a sè stessa) l’immobile, a lei conferita dai promittenti venditori Z. dopo la stipula del contratto preliminare di vendita con il figlio V.M. (per sè e/o per persona da nominare), potesse ritenersi implicitamente previsto l’obbligo di inserire nel contratto definitivo di vendita (poi stipulato in favore dell’altro figlio V.W.) la clausola di costituzione della servitù di passaggio in favore del fondo dei C., nei termini indicati nel contratto preliminare, richiamato esclusivamente e genericamente nella scrittura privata stipulata contestualmente al conferimento della procura stessa, ma non in quest’ultima.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Nel ricorso la ricorrente trascrive il contenuto della procura a vendere conferitale successivamente alla stipula del contratto preliminare di vendita, ai fini della stipula del contratto definitivo, ma non il preciso ed integrale contenuto della contestuale scrittura privata sottoscritta dalle parti, in relazione alla quale afferma esclusivamente che essa farebbe riferimento agli immobili “oggetto del preliminare”, non alle obbligazioni dallo stesso discendenti e, in particolare, alla questione della costituzione della servitù.

Sotto questo aspetto, il ricorso difetta dunque di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non consentendo alla Corte di valutare nel merito la fondatezza della censura.

In ogni caso, emerge chiaramente dalla decisione impugnata che la corte di appello, interpretando il contenuto complessivo dei vari atti posti in essere dalle parti, ha ritenuto sussistere un collegamento negoziale fra gli stessi, ed ha ricostruito l’effettiva volontà delle parti stesse, concludendo che fosse loro intenzione vincolare i poteri della procuratrice, in sede di stipula del contratto definitivo di vendita, di modo che la stessa fosse tenuta ad inserire, in tale contratto, la clausola costitutiva della servitù in favore del fondo dei C., nei medesimi termini indicati nel contratto preliminare (e quindi senza alcuna ulteriore condizione sospensiva).

Si tratta di attività di interpretazione del contenuto dei negozi giuridici stipulati dalle parti, attività che rientra certamente nei poteri di accertamento dei fatti riservati ai giudici di merito e che, nella specie, risulta altresì sostenuta da adeguata motivazione, non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile in sede di legittimità. Le censure della ricorrente, sebbene articolate come censure di violazione di norme di diritto, risultano in realtà fondate su un generico richiamo degli artt. 1362 c.c. e ss., oltre che delle disposizioni in tema di mandato, ma senza la specificazione con riguardo alle prime – dei canoni interpretativi che in concreto sarebbe stati violati. Esse si risolvono in sostanza nella proposta di una interpretazione del contenuto negoziale diversa rispetto a quella offerta dai giudici di merito, cioè nella contestazione di accertamenti di fatto e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità (cfr. in proposito, tra le tante: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 – 01; Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010, Rv. 613562 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23569 del 13/11/2007, Rv. 600273 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 22536 del 26/10/2007, Rv. 600183 – 01).

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1711 e 1712 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3-4”.

Secondo la ricorrente, la clausola di costituzione della servitù in favore del fondo dei C., seppure difforme da quella prevista nel contratto preliminare di vendita, era stata comunque inserita nel contratto definitivo. Quindi sarebbe configurabile al più una gestione del mandato difforme dalle istruzioni, che avrebbe dovuto essere contestata dai mandanti, ai sensi dell’art. 1712 c.c., in un termine ragionevole e, in mancanza, si sarebbe dovuta reputare approvata.

Il motivo è inammissibile.

Si tratta infatti di una questione di diritto che presuppone accertamenti di fatto, alla quale nella sentenza impugnata non si fa alcun cenno.

La ricorrente avrebbe pertanto dovuto allegare e documentare (richiamando il contenuto dei relativi atti processuali) in che termini essa era stata proposta sin dal giudizio primo grado, in che termini era stata decisa dal tribunale ed in che termini tale ultima decisione era stata eventualmente oggetto di gravame, denunciando poi l’omissione di pronuncia laddove la corte di appello non avesse deciso in relazione ad uno specifico motivo di gravame sul punto.

Essa sostiene invece esclusivamente, in modo del tutto generico, di avere proposto in sede di appello la questione, ma non richiama neanche il contenuto dell’atto di appello, da cui ciò dovrebbe desumersi. Anzi, nella parte del ricorso in cui è sintetizzato il contenuto del suo atto di gravame, non si dà alcuna contezza di tale questione (la quale, come già sottolineato, implica evidentemente accertamenti di fatto, quanto meno in ordine alla data e ai termini della comunicazione ai mandanti dell’esecuzione del mandato, nonchè in ordine al tempo eventualmente trascorso tra tale comunicazione e le contestazioni dei mandanti, che in realtà i controricorrenti sostengono essere state tempestive).

Il motivo di ricorso in esame non è dunque sufficientemente specifico, anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e non consente alla Corte di pervenire all’esame nel merito delle censure con esso avanzate.

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1708 c.c. e ss., artt. 2043 e 2055 c.c. in violazione dell’art. 360, n. 3”.

Secondo la ricorrente, la responsabilità del mancato inserimento nel contratto definitivo di vendita della clausola relativa alla servitù da costituire in favore del fondo dei C. con il preciso contenuto indicato nel preliminare, sarebbe da attribuirsi esclusivamente al notaio rogante, trattandosi di una questione tecnica.

La censura è per un verso infondata, per altro verso inammissibile.

Essa non coglie adeguatamente, in primo luogo, l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come già chiarito, la corte di appello, in base all’interpretazione del complesso degli atti negoziali collegati stipulati dalle parti, ha accertato che la Q. – quale procuratrice degli Z. nel contratto definitivo di vendita del loro fondo (p.lla (OMISSIS)) – aveva l’obbligo di inserire in tale contratto definitivo la clausola di costituzione di servitù di passaggio in favore del fondo confinante dei C., nei termini indicati nel contratto preliminare. Ha di conseguenza ritenuto che, non avendo esattamente adempiuto a tale obbligo, dovesse rispondere nei confronti dei mandanti, da lei rappresentati nel contratto definitivo di vendita, in solido con il notaio rogante, cui è stata imputata la non corretta redazione dell’atto (notaio che peraltro non ha proposto il ricorso per cassazione).

I giudici di merito non hanno cioè negato, anzi hanno espressamente riconosciuto, che il mancato inserimento della clausola in questione fosse imputabile, sul piano tecnico, alla non corretta assistenza prestata nella redazione del testo dell’atto contrattuale definitivo da parte del notaio. Ciò, peraltro (ferma la responsabilità solidale di detto notaio), come correttamente ritenuto dagli stessi giudici di merito, non avrebbe potuto in nessun caso comportare l’esonero da responsabilità della Q., rappresentante e mandataria dei venditori, per l’inesatta esecuzione della prestazione di cui al mandato, in quanto la stessa era direttamente obbligata nei confronti di questi ultimi sulla base di detto contratto (di cui il notaio ovviamente non era parte) e quindi risponde anche dell'(eventuale) errore del tecnico di cui si è avvalsa ai fini della redazione del contenuto dell’atto definitivo di vendita.

Avrebbe potuto, in astratto (ed eventualmente), al più ipotizzarsi una sua azione di rivalsa nei confronti del notaio (domanda che però non risulta proposta nel corso del giudizio di merito, o comunque della quale non si dà conto in modo specifico, con il richiamo dei relativi atti processuali, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel ricorso).

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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