Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25775 del 13/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25775
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17365-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI
4, presso lo studio dell’avvocato ALOISIA BONSIGNORE, rappresentata
e difesa dall’avvocato DOMENICO CAROTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 770/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 12/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in data 22 luglio 2008, presentava istanza di rimborso di un credito IVA, scaturente dalle dichiarazioni relative agli anni 1999 e 2000 e riportato nelle successive dichiarazioni annuali.
Il ricorso proposto dalla Curatela fallimentare avverso il diniego opposto dall’Agenzia delle entrate all’istanza del contribuente veniva respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza in data 12 febbraio 2019, accoglieva l’appello proposto dalla Curatela fallimentare. Osservava la CTR che, vertendosi in tema di credito IVA relativo agli anni 1999 e 2000, riportato nelle dichiarazioni anno per anno e richiesto in rimborso il 22 luglio 2008, il termine di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, era ormai decorso, sicchè l’Ufficio era decaduto dalla facoltà di contestare il rimborso richiesto.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso la Curatela fallimentare.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
La controricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38-bis, e dell’art. 2697 c.c.. Sostiene la ricorrente che la CTR, ponendosi in contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 5069 del 2016, non aveva considerato che il credito IVA chiesto a rimborso nella dichiarazione periodica poteva essere disconosciuto dall’Amministrazione finanziaria anche oltre i termini ordinari di decadenza previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, applicandosi tali termini soltanto alle attività di accertamento di un credito dell’Amministrazione e non a quelle con cui l’Amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito.
Il Collegio, rilevato che con ordinanza n. 15525 del 2020 la quinta sezione civile ha rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite controversia vertente sulla medesima questione oggetto del presente giudizio, rimette la causa, difettando evidenza decisoria, alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020