Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25774 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.30/10/2017),  n. 25774

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21828-2015 proposto da:

COMUNE DI SCHIAVON, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORIS TOSI;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DE

CRISTOFARIO, 40, presso lo studio dell’avvocato MARIANTONIETTA

SAFFIOTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO DE

LEONARDIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 311/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che il controricorrente ha depositato memoria adesiva alla proposta del relatore, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 311/1/2015, depositata il 9 febbraio 2015, la CTR del Veneto accolse l’appello principale proposto dal sig. P.L. nei confronti del Comune di Schiavon, disattendendo l’appello, da qualificarsi incidentale, proposto dall’ente locale, avverso la sentenza della CTP di Vicenza che aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto dal contribuente avverso avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni 2007 e 2008 in relazione a terreno di proprietà del P., sul quale insistevano dei fabbricati da considerarsi ormai collabenti.

La CTR ritenne che il terreno fosse da considerare pertinenza di quella che un tempo fu una villa veneta e che l’area, sottoposta ai vincoli propri dei beni storico -architettonici, non potesse essere considerata come area fabbricabile.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Schiavon ha proposto ricorso per cassazione, affidato in sostanza a quattro motivi, di là da quella che figura come numerazione degli stessi nelle rispettive rubriche in ricorso.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1,2 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso l’edificabilità dell’area perchè su di essa insistono dei fabbricati collabenti.

Il motivo è manifestamente infondato, alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte resa specificamente in tema di IC1 (cfr. Cass. sez. 6-5, ordinanze nn. 20160, 20161, 20162 e 20163, depositate il 24 settembre 2014), che ha escluso la natura edificabile di area su cui, come quella oggetto della presente controversia, siano possibili unicamente interventi di risanamento conservativo dei fabbricati esistenti, nel caso di specie collabenti (circostanza in fatto non controversa tra le parti).

Il principio cui si riferisce la pronuncia citata dal ricorrente (Cass. sez. 5, 1 marzo 2013, n. 5166), peraltro anteriore a quelle innanzi citate, è resa in materia di IRPEF (in tema di plusvalenza derivante da cessione di immobile collabente) e non si ritiene, quindi, pertinente alla fattispecie in esame.

Con il secondo motivo il ricorrente cumula formalmente due ordini di censure, l’una quale error in procedendo, “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36,laddove la Commissione Tributaria Regionale fonda la propria decisione su una motivazione contraddittoria”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’altra quale error in indicando, per dedotta violazione degli artt. 817 e 818 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

In realtà nell’articolazione del motivo la censura si dipana essenzialmente sul versante motivazionale, lamentando la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, da un lato, esclude la soggezione ad ICI del terreno quale area fabbricabile e dall’altro ne esclude l’assoggettabilità a detto tributo locale quale pertinenza dei ruderi ivi esistenti.

Sennonchè il motivo, pur prospettato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deve ritenersi inammissibile, in quanto il vizio denunciato è propriamente quello di motivazione contraddittoria, sottratto, ormai, al sindacato di legittimità in relazione all’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7 aprile 2014, n. 8053) e dalla successiva giurisprudenza conforme, dovendosi di contro escludere che l’anomalia motivazionale denunciata possa ricondursi a vizio di legge costituzionalmente rilevante.

Infondato è pure il terzo motivo, col quale il Comune ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e dell’art. 112 c.p.c.in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che, di là dall’improprietà terminologica adoperata dal ricorrente nell’atto di appello nelle conclusioni (richiesta di “annullo della sentenza appellata”), essa va coordinata col contenuto del ricorso di primo grado del contribuente in larga parte disatteso dalla sentenza resa dalla CTP, che si era limitata a rettificare in diminuzione il valore attribuito all’area ai fini impositivi e, pertanto, la pronuncia della CTR che ha disatteso l’eccezione d’inammissibilità dell’appello formulata dal Comune è in linea con la giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr., tra le molte, con riferimento ad appello proposto dal contribuente, Cass. sez. 6-5, ord. 22 gennaio 2016, n. 1200).

Infine è infondato il quarto motivo di ricorso, col quale il Comune di Schiavon denuncia, sempre lamentando motivazione contraddittoria, altresì la violazione dell’art. 2909 c.c..

Richiamato quanto innanzi esposto circa la doglianza di motivazione contraddittoria, nella parte in cui il ricorrente si duole della violazione del giudicato che si sarebbe formato in relazione alla circostanza della mancata presentazione della dichiarazione ICI per gli anni 2007 e 2008 (e conseguente omesso versamento d’imposta), di cui è dato atto nella sentenza di primo grado, va rilevato che alcun giudicato interno può ritenersi formato sul punto, atteso il carattere meramente ricognitivo della relativa affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, tenuto conto del fatto che l’obbligo di dichiarazione è venuto meno proprio con decorrenza dal 2007 (prima annualità oggetto degli avvisi di accertamento impugnati), giusta il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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