Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25774 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. I, 22/09/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14496/2019 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Consuelo Feroci;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Bari, Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2021 da CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che:

B.D., cittadino albanese, impugnava avanti il Tribunale di Bari il diniego della protezione internazionale reso dalla Commissione Territoriale chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o in subordine della protezione umanitaria.

Il primo Giudice, con Decreto n. 1857 del 2019 rigettava la domanda in tutte le sue articolazioni rilevando che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni o appartenenza ad un gruppo sociale sicché non integravano gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato potendo al più rientrare nell’ambito dell’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Osservava però che il racconto offerto dal richiedente non appariva nel suo complesso credibile in ragione delle numerose contraddizioni ed omissioni e dell’estrema genericità nell’esposizione delle circostanze che avevano portato il ricorrente a lasciare il Paese.

Evidenziava per quanto attiene alla protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. c) che nella zona di provenienza del richiedente non sussisteva l’esistenza di un conflitto armato in senso stretto o la violenza diffusa ed indiscriminata.

Da ultimo relativamente alla domanda di protezione umanitaria osservava l’assenza di situazioni di vulnerabilità soggettiva e di integrazione nel tessuto sociale e lavorativo italiano.

Avverso tale decreto B.D. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28.7.1958,ratificata dalla L. n. 722 del 1954 della Direttiva 2004/83/CE attuata dal D.Lgs. n. 251 del 2007 in particolare dello stesso Decreto n. 251, artt. 2, 7, 8 e 14.

Si critica la decisione nella parte in cui ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente per il solo fatto che non fosse stata fornita una prova scritta.

Si lamenta in particolare che il Tribunale avrebbe dovuto fondare la decisione sulla credibilità del ricorrente tenendo conto delle risposte dallo stesso fornite e non in base al verbale redatto dalla Commissione.

Si sottolinea che il primo Giudice avrebbe dovuto formulare, anche in virtù del potere officioso attivabile in materia, le proprie domande per fondare un proprio autonomo convincimento sul racconto del richiedente e non basarsi su quanto riportato nel decreto della Commissione.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e successive modificazioni.

Si osserva che la misura residuale della protezione umanitaria è legata ad una serie di motivi espressamente indicati dalla norma che andrebbero valutati anche nell’ipotesi di non credibilità del racconto offerto dal richiedente.

Il primo motivo è inammissibile.

In tema di protezione internazionale, in effetti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018).

La valutazione d’inattendibilità del richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 33858 del 2019).

Nel caso in esame, il Tribunale ha ampiamente e logicamente argomentato le ragioni della inverosimiglianza del narrato per circostanze non plausibili, per la vaghezza della narrazione, per le lacune del racconto (v. da pag. 3 a pag. 4 del provvedimento impugnato).

La motivazione reca una accurata analisi della narrazione per concludere in merito alla inattendibilità.

Tale apprezzamento, tuttavia, non risulta essere stato specificamente impugnato dal ricorrente con la precisa indicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dei fatti, principali o secondari, che il giudice di merito, nell’accertamento svolto circa l’intrinseca attendibilità della sua narrazione, avrebbe del tutto omesso di esaminare, ancorché dedotti nel corso del giudizio di merito e decisivi nel senso che la loro valutazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto diversa rispetto a quella affermata dalla decisione impugnata.

Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è ampiamente dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

Ed e’, peraltro, noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie neppure specificamente invocata né comunque accertata nel giudizio di merito) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

Il secondo motivo è parimenti inammissibile per difetto di specificità.

Il giudice territoriale ha motivato il diniego di protezione umanitaria – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019) – non ravvisando una effettiva lesione di diritti fondamentali e della mancata segnalazione di situazione di vulnerabilità soggettive nonché della mancata integrazione nel tessuto sociale e lavorativo italiano del richiedente. A fronte ricorrente – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.

A fronte di queste considerazioni la censura in esame si limita a dissertare in ordine ai principi giuridici in materia.

La doglianza risulta così compromessa dalla sua totale genericità, poiché finisce per rappresentare deduzioni astratte e di principio che non assumono rilievo rispetto alla specifica vicenda in esame né si correlano al contenuto della decisione impugnata.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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