Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25774 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 14/10/2019), n.25774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 4077 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

D.B.M., (C.F.: (OMISSIS)) M.M. (C.F.:

(OMISSIS)) MI.Fa. (C.F.: (OMISSIS)) MI.Ro. (C.F.:

(OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

ricorso, dall’avvocato Simone Calzolai (C.F.: CLZ SMN 64R30 G999U);

– ricorrenti-

nei confronti di:

(OMISSIS), (P.I.: (OMISSIS)), in persona del Direttore Generale,

legale rappresentante pro tempore, T.C.R.;

B.M., (C.F.: (OMISSIS))

G.J.G., (C.F.: (OMISSIS));

rappresentati e difesi, giusta procure in calce al controricorso,

dagli avvocati Anthony Perotto (C.F.: PRT NHN 66A07 Z114V) e Guido

Foglia (C.F.: FGL GDU 74H28 H501F);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

1735/2017, pubblicata in data 24 luglio 2017 (e notificata in data

22 novembre 2017);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9

luglio 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G. (in proprio e quale genitore rappresentante del minore Ma.Ma., che ha peraltro raggiunto la maggiore età in corso di causa), M.A., M.D. (in proprio e quale genitore rappresentante del minore D.B.M., che ha anch’egli raggiunto la maggiore età in corso di causa), nonchè R. e Mi.Fa., hanno agito in giudizio nei confronti dell'(OMISSIS) (oggi (OMISSIS)), nonchè dei medici G.J.G. e B.M., per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali da ciascuno di essi subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto M.V. (padre di G., A. e M.D., nonchè nonno di Ma.Ma., D.B.M., R. e Mi.Fa.), avvenuto in conseguenza di negligenze imputabili alla struttura presso la quale gli erano stati prestati trattamenti sanitari nonchè dei medici che lo avevano operato.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Pisa, che ha condannato tutti i convenuti, in solido a pagare l’importo di Euro 102.357,33, oltre accessori, in favore di ciascuno dei figli della vittima, l’importo di Euro 30.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuno dei nipoti della vittima Ro. e Mi.Fa., nonchè l’importo di Euro 25.000,00 in favore di ciascuno degli altri due nipoti della vittima, Ma.Ma. e D.B.M..

La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso ogni risarcimento in favore dei nipoti della vittima.

Ricorrono Ma.Ma., D.B.M., Ro. e Mi.Fa., sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso l'(OMISSIS), G.J.G. e B.M..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per aver rigettato implicitamente l’eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c.”.

Il motivo è per un verso inammissibile e per un verso infondato.

La censura è generica, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Manca nel ricorso lo specifico richiamo al contenuto dell’atto di appello dei convenuti, da cui dovrebbe desumersi il difetto di specificità del gravame, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. (nella formulazione temporalmente applicabile alla fattispecie) che, secondo i ricorrenti, la corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di rilevare.

D’altra parte, per quanto è possibile desumere dal contenuto del ricorso e degli atti in esso specificamente richiamati, la contestazione di difetto di specificità del suddetto gravame risulta infondata, sotto il profilo processuale.

Nella decisione impugnata (in particolare, cfr. a pag. 10, sub “Motivo 3”) è chiaramente richiamato il contenuto del motivo di appello relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore dei nipoti della vittima (unico aspetto ancora rilevante in questa sede) e si tratta all’evidenza di una contestazione sufficientemente specifica, di modo che la sua implicita affermazione di ammissibilità, con conseguente esame nel merito da parte della corte di appello risultano conformi ai principi di diritto espressi da questa Corte a Sezioni Unite, in ordine all’interpretazione dell’art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018, Rv. 648722 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3115 del 08/02/2018, Rv. 648034 – 01).

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La corte di appello ha negato il risarcimento del dedotto danno non patrimoniale, in favore dei nipoti ex filio della vittima, richiamando l’orientamento di questa Corte che (dopo alcune iniziali oscillazioni) si è ormai consolidato nel senso per cui, ai fini del riconoscimento di un danno non patrimoniale conseguente all’uccisione di uno stretto congiunto (o alle gravissime lesioni da questi subite): a) non è necessario un rapporto di convivenza (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12146 del 14/06/2016, Rv. 640287 – 01; b) resta però ferma la necessità che il congiunto alleghi e dimostri, in concreto, l’esistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, la cui perdita evidenzi il danno non patrimoniale e ne consenta la liquidazione, in via equitativa, in relazione all’intensità di detti rapporti (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016, Rv. 642944 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 29332 del 07/12/2017, Rv. 646716 – 01: “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno”).

In particolare, se nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè nei reciproci rapporti tra coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle) la suddetta perdita può sempre essere presunta, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto, solo in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, nell’ambito del quale l’effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell’attuale società, in base all’id quod plerumque accidit (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018, Rv. 648035 – 02), laddove invece si tratti di altri congiunti essa va sempre sostenuta dalla allegazione e dalla prova dell’esistenza effettiva di rapporti di affetto, di frequentazione e di solidarietà familiare.

E’ opportuno aggiungere che, naturalmente, l’allegazione e la prova dell’effettività dei rapporti con il familiare perduto, quanto meno stretta sia la parentela, più dovranno essere specifiche e rigorose, venendo gradualmente meno ogni possibile presunzione di fatto in ordine al loro atteggiarsi ed alla loro possibile esistenza, in ragione della minore intensità del vincolo parentale. Di conseguenza, in caso di rapporti tra nonni e nipoti, sarà sufficiente (oltre che agevole per il danneggiato) allegare e documentare, pur in mancanza di convivenza, anche solo l’esistenza di una frequentazione (più o meno intensa) o comunque la sussistenza di effettivi rapporti di affetto e solidarietà familiare (o anche solo, in caso di bambini molto piccoli, quanto meno il probabile futuro sviluppo di tali rapporti, in considerazione dei legami in concreto esistenti nella famiglia di provenienza), mentre con progressivo maggior rigore dovranno essere valutati tale elementi in caso di parentela via via più lontana.

Non è possibile, comunque, quanto meno al di fuori dello stretto ambito della famiglia nucleare come sopra indicata, presumere gli indicati rapporti tra congiunti, senza nessuna attività assertiva e asseverativa di parte in proposito.

Nella specie, i giudici di merito hanno rilevato che gli attori, nipoti ex fili della vittima, non avevano effettuato alcuna allegazione in ordine ai loro effettivi rapporti con il nonno, nè avevano richiesto alcuna prova in proposito, da cui fosse possibile (sia pure in via presuntiva) dedurre l’esistenza di tali rapporti, onde hanno ritenuto che non potesse essere riconosciuto loro alcun concreto risarcimento per la relativa perdita, in presenza esclusivamente del mero vincolo di parentela (non contestato).

La decisione impugnata risulta dunque conforme ai sopra indicati principi di diritto, cui la Corte intende dare continuità, mentre il ricorso non contiene motivi idonei ad indurre alcuna rimeditazione in ordine agli stessi.

3. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione del relativamente recente consolidamento degli orientamenti di questa Corte in ordine alle questioni dibattute e comunque in considerazione dello stesso alterno andamento del giudizio, nei suoi gradi di merito.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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