Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25774 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. III, 13/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25756-2018 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO, 44, presso lo studio dell’avvocato MARTA LETTIERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO VITOBELLO;

– ricorrente –

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, via Lazzaro Spallanzi n. 22 presso lo studio

dell’avv. GUIDO GRANZOTTO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avv. SIMONA COPPOLA;

– controricorrente –

nonchè

CLASS YACHT SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 663/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

R.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli MPS Leasing & Factoring s.p.a. e Class Yacht s.r.l. chiedendo, premesso di avere stipulato con la seconda un contratto di appalto e vendita per la realizzazione di imbarcazione, con la prima un contratto di leasing avente ad oggetto la medesima imbarcazione e con entrambe le convenute un contratto trilaterale di cessione a MPS della posizione di committente/acquirente nell’appalto/vendita, declaratoria di risoluzione del contratto di appalto e vendita per inadempimento di Class Yacht, di risoluzione del contratto di cessione dell’appalto e vendita per l’inadempimento dell’appaltatrice con la corresponsabilità di MPS e di risoluzione del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta a causa della risoluzione dell’appalto, nonchè la condanna di Class Yacht alla restituzione dell’importo di Euro 100.000,00 con il risarcimento del danno e di MPS alla restituzione della somma di Euro 173.194,63, oltre il risarcimento del danno. Le convenute proposero domanda riconvenzionale. Il Tribunale adito rigettò tutte le domande. Avverso detta sentenza proposero appello principale il R. ed appello incidentale MPS. Con sentenza di data 12 febbraio 2018 la Corte d’appello di Napoli accolse parzialmente l’appello principale, disponendo la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di leasing, e rigettò l’appello incidentale.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, con riferimento alla domanda restitutoria connessa a quella di risoluzione del leasing, che “la parte appellante non ha dato adeguata prova dell’avvenuto esborso della somma indicata quale “primo corrispettivo” e dei ratei di preammortamento. L’istante ha in particolare dedotto che i ratei di cui innanzi sarebbero stati corrisposti mediante addebito su conto corrente; ma, ciò nonostante, invece di produrre un estratto conto o altra documentazione bancaria che dei versamenti in questione potesse dar conto, ha preteso di provarli mediante la prova testimoniale, disattesa dal giudice di prime cure”.

Ha proposto ricorso per cassazione R.M. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso MPS Leasing & Factoring s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2702,2733 e 2735 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Espone la parte ricorrente che nel contratto trilaterale di cessione di appalto risulta previsto che “le parti prendono atto che sono state concordate tra R.M. e Class Yacht s.r.l. le seguenti modalità di pagamento per lo stato di avanzamento lavori: Euro 100.000 + IVA prevista alla firma del contratto di appalto (già anticipati dall’utilizzatore come meglio precisato al successivo punto 6)” e che al punto 6) risulta previsto che “resta inteso che la somma di Euro 120.000,00 IVA compresa già versata da R.M. alla Class Yacht s.r.l. si intende in data odierna considerata quale versamento in conto prezzo che lo stesso cantiere dichiara di aver ricevuto. R.M. nel confermare la volontà di utilizzare la somma suindicata a titolo di parziale compensazione dell’anticipo dovuto alla MPS Leasing & Factoring s.p.a. autorizza pertanto Class Yacht s.r.l. ad utilizzare la quota in conto prezzo a favore di MPS Leasing & Factoring s.p.a.”. Aggiunge che nel contratto di locazione finanziaria l’art. 4 prevede che “il corrispettivo complessivo della locazione finanziaria definitivamente fissato ai sensi del precedente art. 3 sarà da pagarsi come segue: a) primo corrispettivo: Euro 111.111,12 oltre imposte e tasse al momento della sottoscrizione del presente contratto…”.

Osserva quindi il ricorrente che le due scritture private sottoscritte da MPS L&F hanno efficacia di prova legale ai sensi dell’art. 2702 c.c. quanto alla provenienza delle dichiarazioni, mentre le dichiarazioni medesime hanno valore confessorio e dunque di prova legale ai sensi degli artt. 2733 e 2735, sicchè non potevano essere oggetto di prudente apprezzamento da parte del giudice.

Il motivo è infondato. Il tema posto dalla censura è l’omessa sussunzione nella figura della confessione stragiudiziale delle dichiarazioni contenute nelle scritture private indicate nel motivo. La confessione sarebbe quella resa dalla creditrice MPS Leasing & Factoring s.p.a. al debitore R.M., ammettendo il fatto del ricevuto pagamento (in funzione di quietanza).

La dichiarazione della creditrice contenuta nel contratto trilaterale di cessione di appalto è di scienza dell’accordo intervenuto fra R.M. e Class Yacht s.r.l. circa le modalità di pagamento per lo stato di avanzamento lavori. Al punto 6) del medesimo contratto vi è la dichiarazione da parte Class Yacht s.r.l. di avere ricevuto il versamento di Euro 120.000,00 IVA compresa in conto prezzo e la dichiarazione di R.M. con cui manifesta la volontà di utilizzare la somma indicata a titolo di parziale compensazione dell’anticipo dovuto alla MPS Leasing & Factoring s.p.a., autorizzando Class Yacht s.r.l. ad utilizzare la quota in conto prezzo a favore di MPS Leasing & Factoring s.p.a.. La dichiarazione di MPS Leasing & Factoring s.p.a. è limitata alla scienza dell’accordo intervenuto fra le due altre parti della scrittura privata e non ha il contenuto dell’ammissione di un pagamento ricevuto.

Nel contratto di locazione finanziaria, concluso da MPS Leasing & Factoring s.p.a. ed il R., in relazione alle modalità di pagamento del corrispettivo da parte dell’utilizzatore, si prevede il pagamento del “primo corrispettivo: Euro 111.111,12 oltre imposte e tasse al momento della sottoscrizione del presente contratto”. La dichiarazione ha natura negoziale in quanto costituisce la programmazione delle modalità di pagamento del corrispettivo, prevedendo in particolare che, alla sottoscrizione del contratto, venga pagato il “primo corrispettivo”, e non ha la natura della dichiarazione unilaterale recettizia mediante cui il creditore riconosce di avere riscosso la somma, rilasciando quietanza. Ciò si evince anche dall’uso del tempo verbale del futuro semplice: “il corrispettivo complessivo della locazione finanziaria…sarà da pagarsi…al momento della sottoscrizione del presente contratto”, il che comporta che la sottoscrizione precede e non segue il pagamento. Avendo la valenza della programmazione delle obbligazioni, la dichiarazione non è sussumibile nella confessione ammissiva del pagamento ricevuto.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente che manca la motivazione circa le ragioni per le quali le scritture private relative alla cessione dell’appalto ed al leasing debbano essere ritenute prive di valore probatorio e che risulta violata la regola della non contestazione in ordine al versamento del “primo corrispettivo” del leasing. Aggiunge che il giudice di appello ha omesso di esaminare il fatto delle dichiarazioni contenute nelle due scritture private.

Il motivo è inammissibile. Una volta che, alla stregua di quanto osservato nel primo motivo, sia da escludere l’efficacia confessoria delle dichiarazioni in questione, viene in rilievo la specifica competenza del giudice di merito in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, nei limiti dell’assenza di vizio motivazionale e del rispetto dei vincoli fissati dalle norme di diritto, fra cui gli artt. 115 e 116 c.p.c., oggetto dell’odierna censura. A tale proposito va rammentato che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (fra le tante da ultimo Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229 e già prima Cass. sez. U. n. 16598 del 2016, che ha ribadito – in motivazione non massimata – Cass. n. 11892 del 2016).

In realtà, nel motivo di censura vi è anche una denuncia di vizio di motivazione, ma, sempre alla stregua di quanto osservato a proposito del primo motivo, si tratta di censura priva di decisività. Infine, circa la denunciata violazione della regola della non contestazione, vi è un generico rinvio al contenuto delle difese, senza specifica indicazione, in assolvimento dell’onere previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, delle circostanze del contegno processuale da cui ricavare la dedotta non contestazione (cfr. Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062). Non vi è in particolare riproduzione diretta e, in alternativa, indiretta (con precisazione della parte di riferimento) degli atti in questione. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 132, n. 4, essa è rimasta priva di giustificazione.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, stante il versamento del “primo corrispettivo” mediante un complesso sistema di compensazioni reciproche, non si sarebbe mai potuto provare il versamento mediante documentazione bancaria e che la circostanza del primo versamento non è mai stata contestata dalla controparte. Aggiunge di aver provato mediante la produzione delle fatture antecedenti al marzo 2009 inviate da MPS L&F per l’importo di Euro 39.836,00 il versamento della somma di Euro 53.000,00 a titolo di oneri di prelocazione e che non è mai stato oggetto di contestazione da parte di MPS L&F la circostanza, non avendo mai negato di avere ricevuto tali somme per essersi limitato a richiedere con domanda riconvenzionale gli oneri di prelocazione maturati successivamente al marzo 2009.

Il motivo è inammissibile. Circa le modalità mediante cui provare il versamento sia del “primo corrispettivo” che degli oneri di prelocazione, la censura attiene ad una tipica valutazione di merito in ordine alle risultanze istruttorie, valutazione riservata al giudice di merito. Quanto alla violazione della regola della non contestazione, in relazione al “primo corrispettivo” vigono le ragioni di inammissibilità (mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) già rilevate a proposito del precedente motivo. In relazione al versamento degli oneri di prelocazione il ricorrente intende dedurre la violazione della regola di diritto dal giudizio di fatto in ordine alla portata del contegno processuale, ed in particolare il contenuto della domanda riconvenzionale. In tal modo però si confonde la denuncia della violazione della regola della non contestazione quale violazione della norma di diritto, che postula l’accertamento del fatto processuale rappresentato dal comportamento di non contestazione, ed il giudizio di fatto propriamente inteso, quale convincimento in ordine alle circostanze della vicenda sostanziale sulla base della condotta asseritamente di non contestazione (in tale limitato senso va richiamata Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680).

Il ricorrente, prima della formulazione dei motivi di censura, ha eccepito anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 360 c.p.c. per violazione dell’art. 111 Cost. per l’impossibilità di denunciare un vizio di valutazione delle prove in presenza di erroneo apprezzamento delle prove documentali e/o del comportamento processuale delle parti. La questione sollevata è, con riferimento alle prove documentali, irrilevante posto che, in relazione al tipo di censura sollevata (violazione della disciplina delle prove legali), la norma di cui all’art. 360 consente il dispiegamento della critica mossa con l’odierno ricorso. Con riferimento alla valutazione del comportamento processuale, la questione, mentre non rileva con riferimento alle condotte di non contestazione non indicate in modo idoneo e specifico dal ricorrente, è manifestamente infondata quanto alla pretesa non contestazione del pagamento degli oneri di prelocazione in quanto censura relativa al margine di apprezzamento del legislatore in ordine alla configurazione del giudizio di legittimità, il cui limite costituzionale è rappresentato dalla possibilità di proporre sempre ricorso in Cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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