Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25774 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14765/2009 proposto da:

ITALTRIEST SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo

studio dell’avvocato CAROLEO Francesco, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 3 STUDIO VAIANO-IZZO, presso

lo studio dell’avvocato IZZO Raffaele, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MERONI RUGGERO, ANTONELLA FRASCHINI, SURANO

MARIA RITA, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2007 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 24/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Italtriest Spa propone ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 92/49/07, depositata il 24 aprile 2008, con la quale, accolto l’appello del Comune di Milano contro quella della provinciale, veniva dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi per mancata Integrazione del contraddittorio con la concessionaria soc. Esatri – Esazione Tributi Spa, trattandosi di vizi denunziati in relazione alle cartelle di pagamento della tassa di pubblicità per gli anni 2000-01. L’ente impositore resiste con controricorso, mentre la concessionaria della riscossione, evocata in giudizio dal controricorrente, non si è costituita, e la contribuente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR non delibava tutte le questioni relative alla tardiva proposizione dell’appello; alla novità della censura addotta a sostegno di esso; alla decadenza impositiva; alla mancata notifica degli accertamenti, etc..

Il motivo è inammissibile, in quanto risulta formulato in modo generico; non è stato enunciato come mancata pronuncia ex art. 112 c.p.c., e non sono stati riportati i punti del relativo atto di controdeduzioni, in cui le doglianze sarebbero state prospettate al giudice di appello. Peraltro la questione pregiudiziale inerente alla mancata integrazione del contraddittorio con la concessionaria della riscossione è assorbente di ogni altra. Infatti in tema di imposta comunale sulla pubblicità, qualora il Comune affidi il servizio di accertamento e di riscossione ad uno dei soggetti iscritti nell’apposito albo nazionale, come nella specie, il concessionario, subentrando in tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla relativa gestione, e quindi anche nelle contestazioni riguardanti gli accertamenti da esso operati, è legittimato a resistere in giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 25, 32 e 52, ed in deroga al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, non solo se l’impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, ma anche quando i motivi di ricorso attengono alla debenza del tributo.

Tale legittimazione, per i ricorsi proposti in data anteriore al 31 dicembre 2000, non è esclusa neppure dall’intervenuta abrogazione dell’art. 25 cit. ad opera del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53, u.c., in quanto l’art. 64 di tale D.Lgs., prevede la proroga dei contratti di gestione fino alla predetta data, a meno che i Comuni non si avvalgano della facoltà di escludere l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 23382 del 04/11/2009, n. 933 del 2009). In tali casi l’atto esecutivo va impugnato dinanzi al giudice tributario nel termine di decadenza previsto, chiamando in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell’atto. Pertanto non è configurabile un litisconsorzio necessario con l’ente impositore, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell’amministrazione, dovendosi escludere la possibilità di disporre successivamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario stesso (V. pure Cass. Sentenze n. 3242 del 14/02/2007, n. 24975 del 2006).

3. Tutti gli altri motivi, parecchi dei quali peraltro privi di quesito o di indicazione del fatto, risultano assorbiti.

4. Ne discende che il ricorso va rigettato.

6. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, relativamente all’ente impositore costituito.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore del controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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