Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25773 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19206/2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA 3,

presso lo studio dell’avvocato ANGELA ORLANDO, rappresentato e

difeso dagli avvocati DEBORAH D’ANGELO, GIUSEPPE CENTOLA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/26/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 15/12/2014, depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

C.M. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate, la quale resiste con controricorso, avverso la sentenza della CTR della Puglia – sez. stacc. Foggia – n. 94/26/15, depositata il 20 gennaio 2015, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso le cartelle di pagamento ex art. 36 bis emesse dall’Ufficio per il pagamento di Irpef ed Iva relative all’anno 2001.

La CTR, in particolare, premesso che il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, doveva qualificarsi come clemenziale, affermava l’intervenuta decadenza del contribuente in conseguenza del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate e rilevava altresì la tempestività della notifica della cartella.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la nullità della sentenza della CTR per aver omesso di rilevare l’inammsisibilità dell’appello dell’Agenzia in difetto dell’ autorizzazione della Direzione regionale.

Il motivo è infondato.

Ed invero come di recente ribadito da Cass. 10736/2014 e 22/2016 nel processo tributario la disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più applicabile una volta divenuta operativa – in forza del D.M. Economia 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le Agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, spettando a ciascuna agenzia (nella specie, l’Agenzia delle Dogane) appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali.

Tale indirizzo è condiviso dal Collegio che non ravvisa motivi per discostarsene.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha affermato la decadenza dal condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, in conseguenza del mancato tempestivo pagamento delle rate.

Pure tale censura è infondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende senz’altro date continuità, infatti, il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono “clemenziale” e non “premiale” come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario.

Da ciò consegue che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione in ordine alla determinazione del “quantum” il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive. (v. tra le altre Cass. 20745/10 e 10650/13).

Con il terzo motivo si denunzia la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che l’Agenzia avrebbe posto in essere comportamenti scorretti e violativi dei principi di collaborazione e buona fede, atteso che l’Agenzia a seguito della sentenza della CTP di Foggia che aveva dichiarato illegittimo il diniego di condono aveva da un lato provveduto ad iscrivere a ruolo e notificare cartella di pagamento per l’importo di 3.011,76 Euro, relativo al 30% dell’importo dell’ultima rata di condono, e, dall’altro, proposto appello avverso la sentenza suddetta, chiedendone l’integrale riforma.

Il motivo che presenta profili di inammissibilità per novità della questione, è nel merito infondato.

Non appare infatti ravvisabile, nella scelta dell’Agenzia delle Entrate di agire mediante iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva dell’importo dovuto dal contribuente, e di proporre altresì appello avverso la sentenza della CTP, alcuna violazione del dovere di buona fede e collaborazione, ma una legittima scelta processuale conforme alla vigente normativa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.200,00 Euro per compensi oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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