Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25773 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. III, 13/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10379-2018 proposto da:

C.D.T.M. E C SAS, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 2, presso lo studio dell’avvocato UGO

PRIMICERJ, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE PEA;

– ricorrenti –

contro

HYPO ALPE ADRIA BANK SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PISCITELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO CIVALE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 921/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C. s.a.s. di T.M. & C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Udine Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. chiedendo l’accertamento che nessun interesse, stante il superamento del tasso soglia, era dovuto in relazione al leasing immobiliare, cui l’attrice era subentrata in qualità di cessionaria del contratto, e per l’effetto la rideterminazione dell’importo dovuto, oltre l’accertamento della nullità della clausola di indicizzazione del tasso. Il Tribunale adito rigettò la domanda principale ed accolse parzialmente la domanda riconvenzionale, dichiarando la risoluzione del contratto e rigettando per il resto la domanda riconvenzionale. Avverso detta sentenza propose appello C. s.a.s. di T.M. & C.. Con sentenza di data 19 dicembre 2017 la Corte d’appello di Trieste rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che la diversa natura degli interessi corrispettivi, nella specie ristorati nei limiti di legge, rispetto a quelli moratori non consentiva di pervenire alla restituzione di tutte le somme versate a titolo di interessi e che, in relazione al motivo di appello secondo cui quanto meno doveva essere disposta la restituzione degli interessi moratori, l’appellata aveva riproposto ai sensi dell’art. 346 c.p.c. l’eccezione di assenza di usurarietà anche per gli interessi moratori. Osservò quindi, premesso che era indubbio che qualsiasi accessorio rientrava nel calcolo del tasso soglia, che non si poteva semplicemente aggiungere al tasso base del 8,64% il dieci per cento, previsto dal contratto a titolo di spese di recupero crediti con riferimento alla commissione d’incasso espressa in un importo fisso per il singolo canone non tempestivamente pagato, e che era perciò indispensabile procedere alla conversione percentuale annua al fine di armonizzare i due dati. Aggiunse che il Tribunale aveva errato nell’individuazione del tasso soglia al quale parametrare gli interessi moratori pattuiti al fine della determinazione della loro usurarietà. Osservò in particolare che, seguendo le indicazioni della Banca d’Italia, il tasso soglia degli interessi moratori si attestava al 10,97% (corrispondente al tasso degli interessi corrispettivi aumentato di due punti) e che era inevitabile che il modesto aumento determinato dalla percentualizzazione di poco più di Euro 42.000,00 (10% dei canoni non pagati) su un capitale milionario portava alla correzione verso l’alto di pochi centesimi di decimale e comunque non al superamento della corretta soglia dell’interesse moratorio.

Ha proposto ricorso per cassazione C. s.a.s. di T.M. & C. sulla base di due motivi e resiste con controricorso Hypo Alpe Adria Bank s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Con ordinanza di data 25 febbraio 2020 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione dell’atto di rinuncia, stante il solo deposito di un atto di accettazione di rinuncia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., art. 644 c.p. e D.L. n. 394 del 2000, art. 1 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che l’accertamento della pattuizione ed applicazione di interessi moratori oltre il tasso soglia usura comporta la nullità dell’intera clausola riguardante gli interessi, i quali non devono essere dovuti a qualunque titolo, senza poter distinguere fra interessi moratori e corrispettivi.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 e 1456 c.c., art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, in relazione all’esclusione dell’usurarietà degli interessi moratori, nel contratto risulta pattuito il tasso degli interessi di mora, pari all’8,64% da calcolare sulla rata insoluta, e la commissione di incasso (10% da calcolare su ogni scadenza di pagamento rimasta insoluta) e che la conversione in percentuale annua della commissione d’incasso è pari proprio al 10%, trattandosi di percentuale espressa su base annua, per cui se la morosità dura un anno il tasso di mora effettivo è pari alla sommatoria del tasso di mora (8,64%) con la commissione di incasso (10%), e quindi al 18,64%, tasso superiore a quello soglia, anche aggiungendo i due punti percentuali indicati dalla Banca d’Italia. Aggiunge che il giudice di merito avrebbe dovuto disporre CTU al fine di accertare se fino alla sospensione dei pagamenti da parte di C. s.a.s. fossero stati corrisposti importi maggiori rispetto al dovuto per effetto dell’applicazione di interessi usurari e solo all’esito valutare l’inadempimento, se sussistente.

E’ intervenuta rinuncia al ricorso, con adesione della parte controricorrente. Non si provvede pertanto in ordine alle spese.

PQM

Dichiara l’estinzione del processo.

Non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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