Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25773 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 768/2009 proposto da:

ITALTRIEST SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo

studio dell’avvocato CAROLEO Francesco, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA LUNG.RE MARZIO 3 STUDIO VAIANO-IZZO, presso lo

studio dell’avvocato IZZO Raffaele, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati RUGGERO MERONI, MARIA RITA SURANO, ANTONELLA

FRASCHINI, giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

ESATRI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 96/2007 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 09/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Italtriest Spa propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 96/44/07, depositata il 9 novembre 2007, con la quale, rigettato l’appello della contribuente contro quella della provinciale, non veniva riconosciuta la sua pretesa di annullamento della cartella di pagamento in misura inferiore della tassa di pubblicità per gli anni 1999 e 2000, già riguardanti la società ILLPA, successivamente incorporata dalla medesima, fatta notificare dalla società Esatri – Esazione Tributi Spa per conto del Comune di Milano. In particolare il giudice di appello affermava che legittimamente gli enti avevano operato col pretendere il tributo in questione, dal momento che gli avvisi di accertamento, regolarmente notificati o comunque già conosciuti dalla contribuente, erano ormai divenuti definitivi, mentre l’atto esecutivo non denotava alcun vizio che ne infirmasse la validità, dichiarando perciò assorbita ogni conseguente censura. Il Comune di Milano resiste con controricorso, mentre la soc. Esatri – Esazione Tributi Spa non si è costituita, e la contribuente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo motivo la ricorrente deduce omessa e contraddittoria motivazione circa il pagamento dell’imposta, senza specificare dettagliatamente il fatto; il punto del gravame di appello che lo avrebbe riportato e quello della decisione impugnata che avrebbe omesso la pronuncia, per la quale invece si sarebbe dovuto prospettare la doglianza ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sicchè essa risulta perciò inammissibile.

3. Il secondo motivo, concernente violazione di legge e omessa motivazione circa l’avvenuto pagamento dell’imposta, appare anch’esso generico, ed assorbito dal fatto che gli avvisi di accertamento non erano stati tempestivamente impugnati, divenendo in tal modo definitivi.

4. Il quinto motivo, avente carattere preliminare e attinente a violazione di norme di legge nonchè a vizi di motivazione, è infondato, dal momento che esattamente veniva osservato dal giudice di appello che nella specie l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella erano avvenute tempestivamente entro il secondo anno successivo a quello (2001) in cui gli accertamenti erano divenuti definitivi, atteso che in tema di riscossione delle imposte mediante ruolo, la decadenza stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 6 – secondo cui le imposte, la maggiore imposta e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all’intendente di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo – è stata limitata dall’art. 23 di tale D.Lgs. alle sole imposte sui redditi ed all’IVA (con effetto dal 1 luglio 1999), mentre in precedenza si applicava a tutte le imposte indirette indicate dal D.P.R. 28 gennaio 1988, art. 67, come nella specie (Cfr. anche Cass. Ordinanza n. 22065 del 28/10/2010; Sentenza n. 43 5253 del 2007).

5. Il terzo e il quarto motivo rimangono assorbiti.

6. Il sesto motivo concernente violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e D.Lgs. n. 193 del 2001, nonchè omessa motivazione della sentenza impugnata, in quanto la CTR non avrebbe delibato tutte le questioni relative alla irregolarità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento; varie voci duplicate, come pure le sanzioni, e carenza di sottoscrizione, si appalesa infondato, in quanto il giudice di appello rilevava, in punto di fatto, che l’atto esecutivo era regolare sotto tutti gli aspetti, anche formali, essendo stato formato giusta le indicazioni degli avvisi di accertamento.

5. Ne discende che il ricorso va rigettato.

6. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, soltanto relativamente all’ente impositore costituito (Comune di Milano).

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore del controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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