Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25772 del 14/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16374/2015 proposto da:

Z.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 11,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MIRTI DELLA VALLE, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALI DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1154/2012 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI

GOTTO del 28/11/2014, depositato l’01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Giorgio Mirti Della Valle difensore della ricorrente

che si riporta ai motivi scritti;

udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del controricorrente che si

riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 8 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., Z.R. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, per la verifica della propria condizione di invalidità ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno ordinario. Il CTU officiato accertava l’insussistenza delle condizioni sanitarie per la prestazione richiesta e le conclusioni non erano seguite da manifestazione di dissenso in base dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6.

Il Tribunale adito omologava l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del Ctu (negative per l’istante) e condannava parte ricorrente a rifondere all’INPS le spese di lite, ponendo definitivamente a carico della stessa ricorrente le spese dell’accertamento peritale.

Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., la Z. impugna il provvedimento suddetto in base ad unico motivo, cui resiste l’INPS, con controricorso.

La ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, deducendo la nullità del decreto nella parte in cui condanna essa istante a rifondere le spese di causa all’INPS ponendo a suo carico le spese di CTU. Rileva che il giudice ha errato nella regolamentazione delle spese, poichè erano state prodotte regolarmente in giudizio due dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attestanti la situazione reddituale, l’una ai fini dell’esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo e l’altra per l’esenzione dalla condanna al pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi previdenziali ed assistenziali ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Aggiunge che tali dichiarazioni sottoscritte dalla parte risultano allegate all’originale del ricorso introduttivo e che nel ricorso si dava atto delle stesse.

Sulla esperibilità del rimedio proposto, va osservato che avverso il decreto di omologa (che segue appunto automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni), non vi sono rimedi, giacchè questo è espressamente dichiarato “non impugnabile”, quindi non soggetto ad appello, nè al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacchè il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del CTU c’è, ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia “prima” della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni, si chiude, quindi, definitivamente, la fase dell’accertamento sanitario, giacchè le conclusioni del CTU sono ormai definitive.

Il che si spiega considerando che sarebbe evidentemente illogico attribuire qualunque rimedio impugnatorio avverso l’omologa alla parte che, nel momento anteriore ad essa, quando le era concesso di farlo, non ha contestato le conclusioni del CTU su cui la medesima omologa si fonda (cfr. Cass., ord 6, 17.3.2014 n. 6085).

Se, invece, una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito.

Con riguardo alla disciplina del procedimento ex art. 445-bis c.p.c., per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità, è stato ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell’accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile. Diversamente, con riguardo alla statuizione sulle spese in ipotesi di sentenza non appellabile che chiude il procedimento contenzioso instauratosi a seguito del dissenso della parte ricorrente, deve ritenersi che il rimedio non sia quello di cui all’art. 111 c.p.c., che è ammissibile solo con riguardo a provvedimenti che hanno la forma di sentenza e per i quali è espressamente precluso il ricorso ordinario per cassazione e con riguardo ad ogni altro provvedimento emesso in forma diversa da quella della sentenza, purchè incida su diritti soggettivi ed abbia natura decisoria oltre a non essere altrimenti impugnabile.

Il caso all’esame rientra nella prima ipotesi e, pertanto, il rimedio di cui all’art. 111 Cost., è esperibile.

Il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese, e cioè sia sulle spese legali, sia sulle spese di consulenza, ponendole entrambe a carico dell’assistita, risultata non in possesso del requisito sanitario per la pensione ordinaria richiesta, pur trovandosi lo stesso nelle condizioni reddituali per ottenere l’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. (come rilevabile dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta personalmente dalla Z., allegata al ricorso, ivi menzionata e richiamata nella presente sede). Vale ricordare che questa Corte ha avuto modo di affermare che “Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l’interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (Cass. n. 5363/2012). stato, altresì, precisato che l’inciso “nelle conclusioni dell’atto introduttivo” va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicchè deve ritenersi l’efficacia della dichiarazione sostitutiva che, ancorchè materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo” (Cass. sez. 6 Ordinanza n. 16284 del 2011).

Orbene, nel caso in esame, la dichiarazione richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio è idonea perchè risulta sottoscritta dalla Z..

Per costante giurisprudenza, tra le spese al pagamento delle quali, nei predetti giudizi, l’assicurato soccombente non è assoggettato, a meno che la sua pretesa non risulti manifestamente infondata e temeraria, vanno ricomprese quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio (cfr. Cass. 2.5.2000 n. 5489). Non è conforme a diritto, dunque, la statuizione del Tribunale nel punto in cui, senza aver rilevato profili di manifesta infondatezza e temerarietà nella pretesa dell’assicurato, ha posto a suo carico le spese di lite e quelle liquidate al consulente tecnico di ufficio.

Per quanto detto, si propone l’accoglimento del ricorso sia quanto alla statuizione sulle spese di lite sia quanto a quelle di c.t.u., con conseguente cassazione del decreto in parte qua e, poichè non necessitano accertamenti di fatto ulteriori rispetto a quelli già compiuti, si ritiene che la decisione possa essere direttamente adottata da questa Corte, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nel senso che le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e quelle della consulenza tecnica di ufficio, per come liquidate dal Tribunale, vanno poste a carico dell’INPS.

Valuterà il Collegio il valore da attribuire alla circostanza che la c.t.u. stata disposta su richiesta della Z. in sede di accertamento tecnico preventivo e non discrezionalmente dal giudice”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Osserva il Collegio che il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ciò comporta raccoglimento del ricorso della Z., cui consegue la cassazione del decreto di omologa quanto al capo sulle spese. E’ possibile poi la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, nel senso che le spese del procedimento di ATP vanno dichiarate irripetibili e quelle di ctu, nella misura indicata nel decreto vanno poste a carico dell’INPS in via definitiva.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell’INPS e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato quanto alla statuizione sulle spese di lite e di ctu e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le prime ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e pone a carico dell’INPS in maniera definitiva quelle di ctu nella misura indicata nel decreto.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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