Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25772 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29659/2008 proposto da:

ITALTRIEST SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo

studio dell’avvocato CAROLEO Francesco, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

ESATRI SPA, COMUNE DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 100/2007 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 19/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Italtriest Spa. propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 100/10/07, depositata il 19 ottobre 2007, con la quale, accolto parzialmente l’appello della contribuente contro quella della provinciale, veniva riconosciuta solo in parte la sua pretesa di annullamento delle cartelle di pagamento della tassa di pubblicità per gli anni 1999 e 2000. In particolare il giudice di appello affermava che legittimamente gli enti avevano operato col pretendere il tributo in questione, ancorchè in misura ridotta, dal momento che gli avvisi di accertamento, regolarmente notificati o comunque già conosciuti dalla società stessa, erano ormai divenuti definitivi, mentre la Italtriest non aveva fornito la prova dei maggiori pagamenti assunti, nè gli atti esecutivi denotavano alcun vizio che ne infirmasse la validità, dichiarando perciò assorbita ogni conseguente censura. Il Comune di Milano e la soc. Esatri – Esazione Tributi Spa non si sono costituiti, mentre la contribuente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 . Col primo motivo la ricorrente deduce omessa e/o contraddittoria motivazione, in quanto la CTR non considerava che tutti i pagamenti si riferivano agli impianti di pubblicità relativi alle cartelle, mentre l’ente impositore non aveva fornito la prova che essi fossero altri.

Il motivo non è autosufficiente, giacchè non vi è stato specificato in quale punto dell’appello, che non è stato peraltro riportato, la relativa doglianza sarebbe stata prospettata.

3. Il secondo motivo è inammissibile, perchè privo del quesito di diritto.

4. Il terzo, il quarto e il quinto motrvi sono inammissibili, perchè formulati come omessa motivazione, anzichè come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c..

5. Il sesto motivo, che concerne interessi e sanzioni, è assorbito, trattandosi di censura attinente agli accessori della somma residua dovuta per tassa.

6. Il settimo motivo è infondato, dal momento che l’iscrizione a ruolo era stata effettuata il secondo anno rispetto a quello relativo alla definitività del tributo, mentre le cartelle erano state emesse poco dopo, come evidenziato dalla CTR. 7. Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta violazione di norme di legge e omessa motivazione, poichè il giudice di appello non avrebbe considerato che gli avvisi di accertamento non erano stati notificati regolarmente.

La censura è inammissibile, trattandosi di più vizi, non seguiti da altrettanti quesiti, sicchè la delibazione ne appare poco comprensibile.

8. Il nono motivo è inammissibile, posto che è stato formulato come omessa motivazione e non invece mancanza di pronuncia ex art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, in ordine ai vizi delle cartelle.

9. Ne discende che il ricorso va rigettato per mancanza di autosufficienza e vizi dei quesiti, non formulati con l’indicazione di chiari principi di diritto, cui il giudice di appello non si sarebbe attenuto, ed infondatezza del settimo.

10. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione degl’intimati.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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