Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25771 del 15/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25771 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 21853-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
PRAINO PEPPINO;

– intimato avverso la sentenza n. 1619/2010 del TRIBUNALE di CATANZARO
del 21/11/2005, depositata 11 30/11/2007
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

-13

Data pubblicazione: 15/11/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.
CONSIDERATO IN FATTO
Con sentenza n. 1619 del 2010 (depositata il 10 agosto
2010) il Tribunale di Catanzaro respingeva l’appello

Peppino PRAINO avverso la sentenza n. 4073/2007 del Giudice
di pace di Belvedere Marittimo, che aveva accolto
l’opposizione proposta ex art. 22 legge n. 689/1981
dall’appellato avverso il verbale di accertamento (n.
3262500612 del 19.11.2004) redatto dai Carabinieri di
Diamante per violazione dell’art. 7/1-14 del C.d.S..
Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per
cassazione (notificato il 20.9.2011 e depositato il
28.9.2011) nei riguardi della predetta sentenza formulando
un unico motivo, con il quale ha lamentato la violazione e
falsa applicazione degli artt. 39 e 77/7 del C.d.S..
L’intimato PRAINO non si è costituito in questa fase.
Nominato, a norma dell’art. 377 c.p.c., il consigliere
relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis
c.p.c. del seguente tenore: “Con l’unica censura
(violazione degli artt. 39 e 77/7 C.d.S.) l’Amministrazione
ricorrente lamenta che il giudice del gravame abbia
ritenuto determinante la irregolarità del segnale di
divieto per esimere l’opponente, quale utente della strada,
dall’obbligo di rispettarne la prescrizione.

Ric. 2011 n. 21853 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti di

Per consolidato orientamento di questa Corte, cui si
ritiene di dare continuità, in mancanza di una disposizione
specifica che stabilisca le conseguenze della mancata
osservanza da parte dell’Amministrazione locale delle

stradali (artt. 45 e 77 reg. att. esec. C.d.S.), non
determina l’illegittimità del segnale, e l’omissione delle
indicazioni formali dalle norme contemplate non esima
l’utente della strada dall’obbligo di rispettare la
prescrizione espressa dal segnale, giacché quelle
indicazioni hanno, più semplicemente, lo scopo di
consentire agli organi della pubblica amministrazione di
controllare la regolarità della fabbricazione e della
collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da
soggetti che siano privi del relativo potere o che lo
abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne
fissano le modalità di esercizio (cfr. Cass. 18 maggio 2000
n. 6474; 29 marzo 2006 n. 7125; Cass. 31 luglio 2007 n.
16884; Cass. 20 maggio 2010 n. 12431).
Alla luce di ciò consegue che il giudice del gravame non ha
fatto buon governo del principio sopra esposto.
In definitiva, sembrano emergere le condizioni per
procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.,
ravvisandosi la possibile manifesta fondatezza dell’unico
motivo di ricorso.”.

Ric. 2011 n. 21853 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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disposizioni invocate per l’installazione dei segnali

All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato
conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
RITENUTO IN DIRITTO
Il Collegio condivide le conclusioni della relazione ma

sotto un diverso profilo.
Invero per costante orientamento di questa Corte,
evidenziato già con la decisione n. 7888 del 1995, anche
nel vigore del precedente codice della strada,
l’obbligatorietà della prescrizione contenuta in un segnale
stradale di divieto di sosta in zona determinata
provvedimento finalizzato più che alla tutela della
sicurezza della circolazione dei veicoli, alla salvaguardia
di altri interessi pubblici, quali l’ambiente, la quiete
pubblica, i beni architettonici ed altro – deve ritenersi
condizionata

alla

legittimità

provvedimento

del

amministrativo che l’ha imposta, sebbene su tale
legittimità non incida l’eventuale mancanza delle
indicazioni che vanno riportate sulla parte posteriore del
segnale ai sensi dell’art. 77 reg. C.d.S.. La citata norma
regolamentare impone, infatti, che sia indicato sul retro
del segnale l’ente o l’amministrazione proprietaria della
strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il
segnale,

l’anno

di

fabbricazione

e

il

numero

dell’autorizzazione concessa dal Ministero alla ditta
stessa, nonché – per i segnali di prescrizione che

Ric. 2011 n. 21853 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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Nut

interessano ai nostri fini – gli estremi dell’ordinanza di
apposizione (v. Cass. 31 luglio 2007 n. 16884).
Ne consegue che il Tribunale adito avrebbe potuto ritenere
sussistente la violazione solo se fosse stata data la prova

emesso l’ingiunzione – della legittimità dell’apposizione
del cartello.
Il precetto da rispettare, difatti, è quello contenuto nel
provvedimento che disciplina la circolazione:
il cartello stradale invece costituisce solo il mezzo con
il quale si porta a conoscenza del pubblico l’avvenuta
emanazione di quel provvedimento. Non era quindi,
sufficiente, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice
del merito, la mera esistenza del cartello stradale, ma
occorreva invece la prova che questo fosse stato apposto
legittimamente, e cioè in base ad un legittimo
provvedimento dell’organo competente a disciplinare, in
quella zona, la circolazione.’ .
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata e la
causa va rinviata ad altro giudice, il quale accerterà dandone specifica motivazione – se l’Amministrazione, sulla
quale grava il relativo onere probatorio, abbia in sede di
opposizione ed in presenza di contestazione della
violazione dell’art. 7, comma 1 lett. d)
del codice della strada (per avere il trasgressore sostato

Ric. 2011 n. 21853 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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– della quale era onerata l’Amministrazione che aveva

in zona riservata a specifici autoveicoli) dimostrato la
legittimità dell’imposizione di cui al cartello, producendo
il provvedimento sulla base del quale è stato apposto
dall’autorità competente a disciplinare nella zona la

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese per
questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di
Catanzaro in persona di diverso magistrato, anche per le
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione civile – 2 della Corte di Cassazione, il 27
settembre 2013.

circolazione.

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