Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25771 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. III, 13/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6541-2018 proposto da:

SILVERI SERVICE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CERNAIA,

39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA FONTANA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TEMPIO DI GIOVE n. 21 PRESSO GLI UFFICI DELL’AVVOCATURA COMUNALE,

rappresentata e difesa dell’avvocato FEDERICA GRAGLIA;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 14397/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Silveri Service s.r.l. si opponeva a una cartella di pagamento cui erano sottese violazioni al codice stradale;

il Giudice di pace rigettava la domanda, ritenendo rituale la notifica del presupposto verbale di accertamento, con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui, in particolare, le copie autentiche prodotte dal Comune attestavano che la notificazione in parola era avvenuta presso la sede legale della società ed era stata ricevuta da soggetto che aveva speso la qualità di amministratore unico, sicchè, in difetto di querela di falso, rimaneva irrilevante che sul timbro di ricezione apparisse il nome di altra società e comunque dovendo trarsi la medesima conclusione anche in base agli indici presuntivi dati dalla mancanza di ogni elemento di prova sulla non riconducibilità della sede legale, e del sottoscrittore della relata, alla s.r.l. opponente;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Silveri Service s.r.l. articolando tre motivi;

resiste con controricorso il Comune di Roma.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719, c.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che le copie prodotte dal Comune sarebbero state come tali contestabili e che, inoltre, le contestazioni sarebbero state riferite non alla mera conformità della copia bensì alla sottoscrizione della notificazione, come emergeva anche dal ricorso in appello, tenuto conto, infine, che non sarebbe risultata alcuna delega ad altro soggetto per il ritiro dell’atto in discussione;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 145,148,115,116 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che non era stato richiesto di verificare l’effettuazione della notifica al rappresentante legale della deducente, bensì che la predetta notifica sarebbe stata eseguita a soggetto sociale differente e non delegato al tal fine, sicchè non sarebbe stata in questione la veridicità di quanto riportato dall’agente postale, bensì l’individuazione del soggetto destinatario;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 139,115,116 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la relata era incompleta e in specie carente della identificazione del soggetto sottoscrittore e della sua qualità rispetto alla società consegnataria dell’atto, con conseguente nullità della notificazione;

Rilevato che:

il ricorso è complessivamente inammissibile;

va premesso che risulta intimata l’Agenzia delle Entrate Riscossione, indicata nel controricorso del Comune come la legittimata passiva, senza che la stessa risulti parte del giudizio di merito, come emerge dalla sentenza;

la radicale inammissibilità “parte qua” (su cui cfr., di recente, Cass., 30/12/2019, n. 34641), fa sì che non si ponga il tema della mancata asseverazione autografa della relata di notifica telematica del ricorso alla parte in parola (rilevante alla luce dei principi di Cass., Sez. U., 24/09/2018, n. 22438);

ciò posto – e a prescindere da ogni questione sull’esperibilità dell’appello avverso sentenza qualificata dal primo giudice ai sensi dell’art. 617 c.p.c., erroneamente vista, in tesi, la natura recuperatoria dell’azione (Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080) – il ricorso è innanzi tutto carente (cfr. in particolare alle pagg. 2 e 3) della specifica indicazione dei motivi di opposizione, e poi di quelli di appello (cfr. pag. 5, primo capoverso del ricorso stesso), relativamente ai quali vagliare le ragioni decisorie delle sentenze di merito, e in specie di quella gravata, con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3;

in secondo luogo, per ciò che concerne le censure, da esaminare congiuntamente per connessione, non si indica quando e come siano stati prodotti i documenti che fondano le censure e dove gli stessi siano reperibili per vagliare le critiche mosse, con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

nel giudizio di legittimità, infatti, sono inammissibili, per violazione della ricordata norma, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469), qui, inoltre, assente come emerge dal difetto di ogni indicazione nel ricorso medesimo;

il primo e terzo motivo, peraltro, sarebbero stati inammissibili: il primo perchè non si misura con l’effettiva ragione decisoria, posto che il Tribunale ha parlato di copia “autentica” e non semplice, e posto che non ha affermato la sussistenza di una delega alla ricezione degli atti ma il ricevimento da parte di chi doveva ritenersi amministratore della società destinataria e avente sede nel luogo di notificazione; il terzo perchè si scontra con l’accertamento del giudice di merito che ha rilevato la spendita della qualità di amministratore da riferire, in ragione della complessiva interpretazione della relata, alla società indicata come destinataria e con sede nel luogo della notificazione, dovendo perciò ritenersi recessivo e non dirimente il diverso nome sul timbro apposto in ricezione: peraltro si afferma che non sarebbe stata indicata la qualità del sottoscrittore – invece come visto specificata quale amministratore unico rispetto alla “società consegnataria dell’atto”, senza chiarire quale delle due, la cui diversità si evoca;

può evidenziarsi, infine, che anche riguardo al secondo motivo avrebbe dovuto constatarsi che mirava a mutare l’interpretazione della relata, senza che ciò si potesse tradurre nella violazione delle norme invocate in difetto della possibilità di compiere verifiche sui documenti, dirimenti per apprezzare compiutamente le considerazioni motivazionali del giudice di merito: e questo rilievo corrobora ulteriormente la conclusione d’inammissibilità; spese secondo soccombenza; raddoppio contributo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 500,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie, e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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