Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25771 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25771
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27789/2007 proposto da:
ITALTRIEST SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo
studio dell’avvocato CAROLEO Francesco, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
ESATRI SPA ora EQUITALIA ESATRI S.P.A. in persona dell’Amministratore
Delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA
DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER Paolo, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VERNA MARIA ROSA,
giusta delega a margine;
COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio
dell’avvocato IZZO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati SURANO MARIA RITA, FRASCHINI ANTONELLA, MERONI RUGGERO,
giusta delega in calce;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 85/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 20/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/11/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Italtriest Spa propone ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 85/36/06, depositata il 20 settembre 2006, con la quale, rigettato l’appello della contribuente contro quella della provinciale, non veniva riconosciuta la sua pretesa di annullamento della cartella di pagamento relativa alla tassa di pubblicità per gli anni 1999 e 2000. In particolare, il giudice di appello affermava che legittimamente gli enti avevano operato col pretendere il tributo in questione, dal momento che gli avvisi di accertamento, regolarmente notificati o comunque già conosciuti dalla contribuente, avente allora una diversa ragione sociale, e cioè Wall System srl, erano ormai divenuti definitivi, mentre l’atto esecutivo non denotava alcun vizio che ne infirmasse la validità, dichiarando perciò assorbita ogni conseguente censura. Il Comune di Milano e la soc. Esatri – Esazione Tributi Spa resistono con separati controricorsi, mentre la contribuente ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR non delibava tutte le questioni relative alla omessa notifica degli accertamenti e alla irregolarità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento e carenza di sottoscrizione.
Il motivo è inammissibile, in quanto risulta formulato in modo generico, posto che non è stato riportato il punto del relativo atto di gravame, in cui la doglianza sarebbe stata prospettata al giudice di appello, nonchè la specificità della medesima.
3. Il secondo, e così pure quelli che vanno dal terzo all’ottavo, e dal decimo all’undicesimo, sono privi del quesito di diritto e della precisa indicazione del fatto controverso, risultando perciò anch’essi inammissibili, posto che è stata impugnata una sentenza di appello pubblicata dopo l’1.3.2006 D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 6.
4. Il nono è assorbito dal primo.
5. Ne discende che il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di autosufficienza e carenza dei quesiti.
6. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore dei controricorrenti, e che liquida per ciascuno in complessivi Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011