Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25770 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.30/10/2017),  n. 25770

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13197-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)), in

persona del Commissario Straordinario e come tale, legale

rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.)

S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n.

29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo,

rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati,

CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

ENEL ENERGIA S.P.A., società con unico socio soggetta a direzione e

coordinamento di ENEL S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona

dell’avvocato MARIA PAOLA QUAGLIA in virtù dei poteri conferiti con

procura per atto notarile, elettivamente domiciliato in ROMA, Luigi

Giuseppe FARAVELLI n.22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO

SILVESTRI;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10516/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/2/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/9/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– l’I.N.P.S. (anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A.) ricorre per Cassazione con unico motivo avverso la sentenza n. 10516/2013 della Corte d’appello di Roma che ha respinto l’impugnazione proposta dall’Istituto contro la pronuncia del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato non dovuto il credito di cui alla cartella esattoriale opposta da Enel Energia S.p.A. (società sorta a seguito del D.Lgs. n. 79 del 1999 di liberalizzazione del settore elettrico) con la quale era stato richiesto il pagamento di contributi aziende per la complessiva somma di Euro 126.077,10 e tra questi di contributi per maternità. Per quanto di interesse nel presente giudizio, la Corte capitolina ha ritenuto, con riferimento all’obbligo della società opponente, appartenente al gruppo Enel S.p.A., che la L. n. 138 del 1943, art. 6 che esonera l’I.N.P.S. dal pagamento dell’indennità di malattia quando il datore di lavoro è tenuto, in base a contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante la malattia del dipendente, fosse applicabile anche all’indennità di maternità, con la conseguente insussistenza dell’obbligo di versamento della relativa contribuzione all’I.N.P.S. medesimo;

– resiste Enel Energia S.p.A.;

– Equitalia Sud S.p.A. è rimasta intimata;

– la controricorrente ha depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico articolato motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 1, conv. in L. n. 133 del 2008, del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22, comma 2 e art. 79, della L. n. 143 del 1938, art. 6 e del D.P.R. n. 145 del 1965, art. 1, comma 1. Sostiene che, contrariamente all’assunto della sentenza impugnata, alle imprese derivate dalla trasformazione dell’Enel vada applicata la disciplina generale del contributo per maternità prevista per i datori di lavoro privati rinvenibile nel D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 79 norma che non contiene alcun riferimento alla L. n. 143 del 1938, art. 6 interpretato autenticamente dal D.L. n. 113 del 2008, art. 20 conv. con modif. nella L. n. 133 del 2008. Rileva che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22 non contiene alcun rinvio alla disciplina della L. n. 143 del 1938, art. 6 limitandosi a specificare che l’indennità di maternità deve essere erogata con gli stessi criteri previsti per l’indennità di malattia. Assume che, in conseguenza, alle medesime imprese non è applicabile il regime derogatorio e speciale di cui al citato art. 20. Sostiene, in ogni caso, che, ai sensi della L. n. 218 del 1990, art. 3, comma 1, cui fa rinvio il D.L. n. 198 del 1993, art. 2, comma 5, conv. con modif. nella L. n. 292 del 1993, ai dipendenti delle società derivanti dalla trasformazione di Enti pubblici quale era l’Enel le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge sono applicabili solo fino al rinnovo del c.c.n.l. di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, circostanza, questa, neppure allegata;

– la controricorrente evidenzia che il D.P.R. n. 145 del 1965, art. 1 ha imposto all’Enel di corrispondere al proprio personale dipendente, direttamente ed a proprio carico, il trattamento economico per le lavoratrici madri e che l’Enel non aveva versato i contributi corrispondenti all’I.N.P.S. in quanto la L. n. 1204 del 1971, art. 21ha previsto l’obbligo di versamento di un contributo da parte dei datori di lavoro finalizzato alla copertura dei trattamenti previdenziali erogati dagli Enti preposti alla tutela della maternità. Il meccanismo è rimasto invariato con la L. n. 41 del 1986, art. 31, comma 4, e lo stesso Istituto ricorrente ha confermato la non debenza della contribuzione di maternità con la propria circolare n. 3109 dell’8 febbraio 1986, affermando che il contributo di maternità non è dovuto per le categorie per le quali non è prevista l’erogazione della relativa indennità a carico dell’Ente previdenziale. Secondo la controricorrente, l’applicabilità della disciplina prevista per l’Enel deriverebbe dalla salvezza dei diritti quesiti ad opera del D.L. n. 333 del 1992, art. 18 conv. in L. n. 359 del 1992 che ha richiamato la L. n. 218 del 1990, art. 3, comma 2. L’insussistenza dell’obbligo contributivo sarebbe, inoltre, resa evidente dal D.L. n. 112 del 2008, art. 20 conv. in L. n. 133 del 2008 che, per le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzati e a capitale misto, prevede tale obbligo solo a decorrere dal 1 gennaio 2009;

– il ricorso è fondato alla luce della recente decisione di questa Corte n. 15394/2017;

– in tale pronuncia, con compiutezza argomentativa e dopo una analitica disamina della normativa rilevante, è stato in sintesi affermato che: – il D.P.R. n. 145 del 1965, art. 1 deve ritenersi norma ormai priva di efficacia diretta perchè legata necessariamente all’esistenza dell’ente pubblico economico denominato Ente Nazionale per l’Energia Elettrica; – il contesto normativo delle S.p.A. sorte a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico è del tutto differente da quello precedente; – l’erogazione della prestazione di maternità alle dipendenti da parte delle S.p.A. è, dunque, avvenuta per effetto di previsioni contrattuali collettive e non già perchè imposta dal D.P.R. n. 145 del 1965; – va, allora, richiamato il diverso principio che informa la materia degli obblighi contributivi delle società partecipate da enti pubblici in base al quale nessuna deroga all’ordinaria obbligatorietà del versamento dei contributi previdenziali può discendere dalla origine di tali soggetti ovvero dalla partecipazione pur maggioritaria da parte dell’ente pubblico, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato; – l’esonero dal pagamento dei contributi di maternità non può trarsi, avuto riguardo al periodo oggetto di causa, dal disposto del D.L. n. 198 del 1993, art. 2, comma 5 conv. con modif. in L. n. 292 del 1993, che ha richiamato della L. n. 218 del 1990, l’art. 3, comma 2, stante la portata transitoria della norma, esaurita alla data del primo rinnovo contrattuale successivo alla Legge del 1992, e la riferibilità della prevista salvezza alle sole posizioni soggettive individuali già acquisite al patrimonio del prestatore sotto il profilo economico ed alle sole correlate posizioni della datrice di lavoro; – è erronea l’interpretazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 20 conv. in L. n. 133 del 2008 sostenuta dalla sentenza impugnata al fine di ritenere implicitamente inclusa nell’ambito della norma interpretativa, oltre alla contribuzione per malattia, anche l’indennità di maternità, sussistendo una differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento; – le società derivanti dal processo di trasformazione dell’Enel sono obbligate al pagamento della contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore all’1.1.2009;

– la controricorrente non prospetta argomenti nuovi che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui, nella loro più ampia esposizione, richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio offrendo, altresì, adeguata risposta a tutte le questioni specificamente sollevate in sede di memoria;

– da tanto consegue che, condivisa la proposta, il ricorso deve essere accolto; richiamato quanto evidenziato ai punti 26 e 27 della citata Cass. n. n. 15394/2017, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può affermarsi nel merito la sussistenza dell’obbligo della controricorrente di versare i contributi di maternità richiesti dall’I.N.P.S. nelle cartelle oggetto di opposizione;

– la novità della questione, solo di recente affrontata e risolta in sede di legittimità ed il parziale accoglimento dell’originaria opposizione giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuti i contributi per maternità pretesi nella cartella di pagamento oggetto di opposizione; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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