Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25770 del 15/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25770 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: FALASCHI MILENA
ORDINANZA
sul ricorso 21749-2011 proposto da:
ROSSELLI DEL TURCO FILIPPO (RSSFPP49L05D612Q)
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati GROSSI
RICCARDO, NICOLODI ALESSANDRO giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
CORSI ANDREA, MASSI SIMONETTA;
– intimati avverso il provvedimento n. R.G. 858/2011 del TRIBUNALE di
FIRENZE, depositato il 23/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
Data pubblicazione: 15/11/2013
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.
CONSIDERATO IN FATTO
Filippo ROSSELLI DEL TURCO ha proposto ricorso per
cassazione, notificato il 5 e 7 settembre 2011 e depositato
giudizio civile (instaurato
dallo stesso ricorrente nei
confronti di Simonetta MASSI) dal Tribunale di Firenze in
tema di spese di giustizia e di liquidazione del compenso
al consulente tecnico di ufficio nel procedimento iscritto
al n. 19330/2005 con la quale è stata solo ridotta la somma
liquidata all’ausiliario del giudice ad integrazione di
altro
compenso già
corrisposto, deducendo, con cinque
motivi, la nullità dell’ordinanza impugnata
per omehSa
motivazione sul fatto controverso, violazione e falsa
applicazione degli artt. 62 e 194 c.p.c., degli artt. 49,
50 e 51 del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 29 del D.M.
30 maggio 2002, dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 4
della legge n. 319 del 1980, 1/2 e 12 del D.M. 30.5.2002,
oltre a violazione dell’art. 55 dello stesso D.P.R. n. 115
del 2002.
Nessuno degli intimati – il medesimo c.t.u., geom. Andrea
Corsi, e la convenuta, Simonetta Massi – si è costituito.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377
c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis
c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso.
Ric. 2011 n. 21749 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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il 23 settembre 2011, avverso l’ordinanza emessa in sede di
All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato
conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
RITENUTO IN DIRITTO
conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c.
che di seguito si riporta:
“Con la prima censura il
ricorrente deduce che l’omessa motivazione del
provvedimento emerge “a prima vista” avendo il giudice di
merito fondato il parziale accoglimento del proposto
reclamo senza argomentare in alcun modo la decisione e ciò
in contrasto con i principi di diritto in materia di dovere
del giudice di motivare il proprio convincimento.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza pacifica di
questa Corte, in caso di ricorso straordinario proposto ai
sensi dell’art. 111 della Costituzione, il
difetto di
motivazione costituisce violazione di legge sia quando, dal
provvedimento impugnato, emerga la radicale mancanza di
motivazione sia quando la motivazione si riveli
insanabilmente contraddittoria oppure meramente apparente
perché del tutto priva di argomentazioni idonee e ad
esprimere
/a ratio decidendl,
così da determinare la
nullità del provvedimento
impugnato per violazione dell’art. 132 c.p.c. ( Case.
SS.UU. 12 giugno 1999 n. 319; Caos. SS.UU.
Ric. 2011 n. 21749 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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4 agosto 2000 n.
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le
541; Caos. 3 novembre 2008 n. 26426; Caos. 27 settembre
2010 n. 20324).
Nel caso di specie, a quanto è dato comprendere
dal
ricorso, il giudice era chiamato a stabilire se l’ulteriore
connesso ad
attività meramente
chiarimenti) ovvero
attività
SO
integrativa (c. d.
fosse collegabile ad ulteriore
richiesta dal giudice in aggiunta
al
quesiti
originari.
Il Tribunale – senza specificare alcunché – ha optato per
una riduzione della somma liquidata dal giudice istruttore,
in aggiunta a quella riconosciuta con il primo elaborato,
senza chiarire ed anzi prescindendo dalle censure mosse al
provvedimento del primo giudice.
Orbene, da quanto esposto risulta
evidente
che la
motivazione, esauritasi nella sola riduzione del quantum,
senza alcuna argomentazione, non rivela affatto le ragioni
per le quali il Tribunale, abdicando al proprio potere dovere di stabilire quale fosse la norma adatta a regolare,
nella
fattispecie
concreta posta al suo esame, i
contrapporti interessi, abbia fatto discendere la propria
scelta di optare per una riduzione tout court.
La
assoluta carenza di motivazione, Induce a ritenere
fondata la doglianza, assorbiti i restanti motivi di
Ric. 2011 n. 21749 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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compenso preteso dal consulente tecnico di ufficio fosse
ricorso,
vertenti su questioni da decidersi a seguito del
nuovo esame del fatto.if.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di
cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di
va accolto.
Alla fondatezza del ricorso segue la cassazione del
provvedimento impugnata, con rinvio avanti al Tribunale di
Firenze in diverso magistrato, il quale dovrà provvedere a
motivare la liquidazione del compenso all’ausiliario, oltre
a regolare ex art. 385 c.p.c. anche le spese del giudizio
di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per.
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le spese del giudizio di Cassazione, avantifFirenze i
persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
della Sesta Sezione civile – 2 della Corte di
Cassazione, il 27 settembre 2013.
sorta, sono condivisi dal Collegio, e, pertanto, il ricorso