Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25770 del 15/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25770 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 21749-2011 proposto da:
ROSSELLI DEL TURCO FILIPPO (RSSFPP49L05D612Q)
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati GROSSI
RICCARDO, NICOLODI ALESSANDRO giusta procura in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
CORSI ANDREA, MASSI SIMONETTA;

– intimati avverso il provvedimento n. R.G. 858/2011 del TRIBUNALE di
FIRENZE, depositato il 23/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

Data pubblicazione: 15/11/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.
CONSIDERATO IN FATTO
Filippo ROSSELLI DEL TURCO ha proposto ricorso per
cassazione, notificato il 5 e 7 settembre 2011 e depositato

giudizio civile (instaurato

dallo stesso ricorrente nei

confronti di Simonetta MASSI) dal Tribunale di Firenze in
tema di spese di giustizia e di liquidazione del compenso
al consulente tecnico di ufficio nel procedimento iscritto
al n. 19330/2005 con la quale è stata solo ridotta la somma
liquidata all’ausiliario del giudice ad integrazione di

altro

compenso già

corrisposto, deducendo, con cinque

motivi, la nullità dell’ordinanza impugnata

per omehSa

motivazione sul fatto controverso, violazione e falsa
applicazione degli artt. 62 e 194 c.p.c., degli artt. 49,
50 e 51 del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 29 del D.M.
30 maggio 2002, dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 4
della legge n. 319 del 1980, 1/2 e 12 del D.M. 30.5.2002,
oltre a violazione dell’art. 55 dello stesso D.P.R. n. 115
del 2002.
Nessuno degli intimati – il medesimo c.t.u., geom. Andrea
Corsi, e la convenuta, Simonetta Massi – si è costituito.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377
c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis
c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2011 n. 21749 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-2-

il 23 settembre 2011, avverso l’ordinanza emessa in sede di

All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato
conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

RITENUTO IN DIRITTO

conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c.
che di seguito si riporta:

“Con la prima censura il

ricorrente deduce che l’omessa motivazione del
provvedimento emerge “a prima vista” avendo il giudice di
merito fondato il parziale accoglimento del proposto
reclamo senza argomentare in alcun modo la decisione e ciò
in contrasto con i principi di diritto in materia di dovere
del giudice di motivare il proprio convincimento.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza pacifica di
questa Corte, in caso di ricorso straordinario proposto ai
sensi dell’art. 111 della Costituzione, il

difetto di

motivazione costituisce violazione di legge sia quando, dal
provvedimento impugnato, emerga la radicale mancanza di
motivazione sia quando la motivazione si riveli
insanabilmente contraddittoria oppure meramente apparente
perché del tutto priva di argomentazioni idonee e ad
esprimere

/a ratio decidendl,

così da determinare la

nullità del provvedimento
impugnato per violazione dell’art. 132 c.p.c. ( Case.
SS.UU. 12 giugno 1999 n. 319; Caos. SS.UU.

Ric. 2011 n. 21749 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-3-

4 agosto 2000 n.

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le

541; Caos. 3 novembre 2008 n. 26426; Caos. 27 settembre
2010 n. 20324).
Nel caso di specie, a quanto è dato comprendere

dal

ricorso, il giudice era chiamato a stabilire se l’ulteriore

connesso ad

attività meramente

chiarimenti) ovvero
attività

SO

integrativa (c. d.

fosse collegabile ad ulteriore

richiesta dal giudice in aggiunta

al

quesiti

originari.
Il Tribunale – senza specificare alcunché – ha optato per
una riduzione della somma liquidata dal giudice istruttore,
in aggiunta a quella riconosciuta con il primo elaborato,
senza chiarire ed anzi prescindendo dalle censure mosse al
provvedimento del primo giudice.
Orbene, da quanto esposto risulta

evidente

che la

motivazione, esauritasi nella sola riduzione del quantum,
senza alcuna argomentazione, non rivela affatto le ragioni
per le quali il Tribunale, abdicando al proprio potere dovere di stabilire quale fosse la norma adatta a regolare,
nella

fattispecie

concreta posta al suo esame, i

contrapporti interessi, abbia fatto discendere la propria
scelta di optare per una riduzione tout court.
La

assoluta carenza di motivazione, Induce a ritenere

fondata la doglianza, assorbiti i restanti motivi di

Ric. 2011 n. 21749 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-4-

compenso preteso dal consulente tecnico di ufficio fosse

ricorso,

vertenti su questioni da decidersi a seguito del

nuovo esame del fatto.if.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di
cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di

va accolto.
Alla fondatezza del ricorso segue la cassazione del
provvedimento impugnata, con rinvio avanti al Tribunale di
Firenze in diverso magistrato, il quale dovrà provvedere a
motivare la liquidazione del compenso all’ausiliario, oltre
a regolare ex art. 385 c.p.c. anche le spese del giudizio
di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per.
oA Tc‹ kvbie_
le spese del giudizio di Cassazione, avantifFirenze i
persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
della Sesta Sezione civile – 2 della Corte di
Cassazione, il 27 settembre 2013.

sorta, sono condivisi dal Collegio, e, pertanto, il ricorso

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