Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25770 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24891/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GRANATA Giuseppe, giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

D.M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 148/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 27/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 148/40/06, depositata il 26 giugno 2006, con la quale, dichiarato inammissibile l’appello di D.M.F., rigettato quello principale dell’agenzia delle entrate, e accolto l’altro incidentale di G.G. contro quella di primo grado, osservava che si doveva tenere conto della presenza del fabbricato sulla particella 902 di questi, il quale aveva ceduto il cespite a prezzo piuttosto ridotto dieci anni dopo. G. G. resiste con controricorso, mentre D.M.F. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che, dato atto dell’esistenza del fabbricato anche sul terreno acquistato da G.G. con la particella n. 902, allora non poteva non tenersi conto anche di tale manufatto, non potendo valere al riguardo nessuna variazione del prezzo di vendita successivo, essendo invece determinante il valore di tutto il cespite al momento della compravendita in argomento.

Il motivo è infondato, atteso che per la determinazione del valore finale del compendio immobiliare si deve tenere conto del successivo andamento del mercato rispetto all’atto sottoposto a registrazione, potendo rilevare le vicende successive del bene sull’entità dell’imponibile precedente, giusta anche la precisa disposizione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 2.

3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia omessa motivazione, giacchè il giudice di appello non indicava le ragioni, per le quali riteneva congruo il valore della particella n. 903 ceduta a G. M., pur insistendovi altro fabbricato, nonostante l’espressa doglianza formulata con il ricorso in appello.

La censura va condivisa, posto che il secondo giudice non indicava le ragioni poste a base del suo convincimento relativo alla congruità del valore finale stabilito dalla CTP. 4. Col terzo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione, poichè il giudice di appello non prendeva in considerazione tutti i dati ed elementi indicati nella stima Ute, da cui emergeva chiaramente che la particella 902 ricadeva in zona destinata a servizi generali pubblici a vocazione turistica, con notevole commerciabilità e vicinanza ad arterie di grosso traffico.

La doglianza rimane assorbita dal motivo precedente, anche se – “ad abundantiam” – va condivisa, posto che il giudice di appello non indicava le ragioni per le quali non considerava gli elementi sopra enunciati.

5. Ne discende che il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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