Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2577 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5351/2016 proposto da:

C.R., C.A., CH.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA S. TELESFORO 10, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO BUZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato

FRANCESCO MANDARANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA-SAI S.P.A. ASSICURAZIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 116/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

emessa il 25/11/2014 e depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato in primo luogo che non è accoglibile l’istanza di rinvio a nuovo ruolo proposta dal difensore dei ricorrenti per altro suo impegno, considerata la sua possibilità di farsi sostituire per esso;

rilevato che il consigliere relatore, esaminati gli atti, ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione seguente:

” C.A., Ch.An. e C.R., in proprio e quali eredi di S.M., propongono ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che ha rigettato totalmente il loro appello avverso sentenza del Tribunale di Prato n. 33/2012 – che aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria di C.A., Ch.An. e S.M. per il decesso a seguito di sinistro stradale di C.M., loro congiunta – e ha accolto parzialmente l’appello proposto da C.R. avverso sentenza del Tribunale di Firenze n. 2692/2011 – che aveva accolto parzialmente la sua domanda risarcitoria per lo stesso evento dannoso.

Nessuno degli intimati si è costituito.

Il ricorso, articolato in due motivi, può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c..

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la corte territoriale condannato gli appellanti a rifondere alla controparte costituita Fondiaria-Sai i cinque sesti delle spese del secondo grado, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado impugnata per la compensazione delle spese di lite.

Il motivo appare proposto in modo confuso, fondendo oggetti diversi: da un lato viene censurata la sentenza impugnata per non avere accolto doglianze d’appello attinenti alla parziale compensazione delle spese operata dai giudici di prime cure; dall’altro si censura proprio la corte territoriale per avere parzialmente compensato le spese di lite del secondo grado. Una simile commistione, a tacer d’altro – come per esempio la conformazione del vizio motivazionale secondo il dettato previgente e qui non applicabile dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″ priva di specificità il motivo e lo rende inammissibile.

Il secondo motivo, ancora presentato quanto al vizio motivazionale secondo il dettato previgente di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oltre che come violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli artt. 2043, 2059, 1223, 1226 c.c. e art. 432 c.p.c., svolge in realtà una critica direttamente fattuale in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale jure proprio dei congiunti di C.M., ed è pertanto inammissibile”;

ritenuto che detta relazione è condivisibile e che la memoria dei ricorrenti non ha apportato elementi idonei a contrastarne il contenuto, riproponendo in sostanza le argomentazioni già confutate dalla relazione;

ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la presente motivazione semplificata, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali, non essendosi costituiti gli intimati;

ritenuto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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