Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2577 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Luigi – Presidente –

Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16540/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

– controricorrente incidentale –

contro

Zena Cave s.cons.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Taranto, con

studio in Catania, via Adebaran n. 21, giusta procura speciale a

margine del controricorso

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 170/34/10, depositata il 26

aprile 2010. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del

12 settembre 2018 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

che

1. con sentenza n. 170/34/10 del 26/04/2010 la CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 17/01/07 della CTP di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Zena Cave s.cons.r.l. avverso la cartella di pagamento riguardante IRPEG ed ILOR relative agli anni d’imposta 1991 e 1992;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) la cartella di pagamento veniva emessa a seguito del mancato pagamento di tributi dichiarati e non versati; b) la CTP accoglieva il ricorso proposto dalla società contribuente; c) l’Agenzia delle entrate proponeva impugnazione davanti alla CTR;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) “l’Ufficio aveva il diritto di usufruire della sospensione dei termini derivanti dal SISMA del 1990”; b) in ogni caso, la Zena Cave s.cons.r.l. aveva, nel merito, “documentato i versamenti effettuati per le imposte di cui trattasi (…) anche in applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 “; c) la soccombenza nei due gradi di giudizio giustificava la condanna dell’Ufficio alle spese di entrambi i gradi;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. la società contribuente resisteva con controricorso e proponeva, ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo, depositando, altresì, memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che

1. vanno pregiudizialmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente;

1.1. si sostiene, in primo luogo, la tardività del ricorso, notificato in data 28/09/2011 e, pertanto, essendo già decorso, dalla data di deposito della sentenza di appello del 26/04/2010, il termine lungo per l’impugnazione; si assume, in secondo luogo, che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al domicilio eletto in primo grado, anche in caso di mancata costituzione in appello della società contribuente;

1.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione” (Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016);

è stato, altresì, evidenziato che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notifica torio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass. S.U. n. 14594 del 15/07/2016);

1.3. ciò premesso, è pacifico che la sentenza della CTR non sia stata notificata e che la società contribuente non si sia costituita in appello; pertanto, in applicazione dell’art. 330 c.p.c., il ricorso è stato tempestivamente passato per la notifica in data 13/06/2011 (il termine lungo scadeva, infatti, il 22/06/2011, tenuto conto del periodo feriale), notifica legittimamente effettuata presso la sede della società risultante dalla stessa sentenza di secondo grado;

1.4. peraltro, la notifica non è andata a buon fine in ragione del trasferimento della sede della Zena Cave s.cons.r.l., sicchè la ricorrente aveva l’onere di riattivare il procedimento notificatorio entro trenta giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle risultanze negative della prima notifica, termine pari alla metà di quello previsto per impugnare e di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, così come stabilito dalla citata Cass. S.U. n. 14594 del 2016;

1.5. nella specie, la ricorrente non indica (neppure con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.) quando ha avuto conoscenza della cartolina a.r. che reca la dizione “trasferito” fin dal 20/06/2011; ne consegue che il termine di trenta giorni per la riattivazione del procedimento notificatorio non può che calcolarsi da quella data, con conseguente inammissibilità del ricorso: la successiva notifica del 23/09/2011 è, infatti, avvenuta ben oltre il termine di trenta giorni decorrente dal 20/06/2011 e la ricorrente non ha addotto l’esistenza di circostanze eccezionali;

2. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

2.1. sussistono, in ogni caso, giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, tenuto conto che la decisione si fonda sull’orientamento inaugurato da Cass. S.U. n. 14594 del 2016, pronunciata successivamente alla notificazione del ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ed interamente compensate

tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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