Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2577 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 04/02/2020), n.2577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34812-2018 proposto da:

B.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO STADERINI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3020/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’AQUINO

FILIPPO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento di maggiori redditi, redatto con metodo sintetico per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, relativo all’anno di imposta 2008, come somma della quota di spese per incrementi patrimoniali e del valore derivante dal possesso di beni;

che la CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza del 9 maggio 2018, ha accolto l’appello, ritenendo che il contribuente non abbia assolto all’onere della prova contraria;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo, l’Ufficio intimato si costituisce con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

che appare opportuno acquisire i fascicoli del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per acquisizione dei fascicoli del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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