Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2577 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in Roma, piazza del

Caprettari n. 1, presso lo studio degli avv.ti Ripa di Meana Virginia

e Giuseppe Pizzonia, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 63^, n. 321, depositata il 14 aprile

2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

udito, per la controricorrente, l’avv. Giuseppe Pizzonia;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dr.

IANNELLI Domenico, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

l’accoglimento del ricorso.

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che la contribuente propose ricorso avverso avviso di liquidazione di imposte (suppletive) di registro, ipotecaria e catastale in relazione al conferimento alla Società Mirabilis s.r.l., come da verbale di assemblea straordinaria registrato il 4.8.2003, d’immobili gravati da mutuo ipotecario accollato dalla conferitaria;

che l’Agenzia, in ciò contrastata dalla contribuente, aveva ritenuto indebita la deduzione del valore del mutuo ipotecario dagli imponibili delle imposte sopra indicate, poichè, in relazione all’imposta di registro, difettava l’ineludibile requisito della deducibilità costituito dalla prova della specifica inerenza della passività (e, cioè, del mutuo) agli immobili trasferiti; mentre in relazione alle imposte ipotecaria e catastale, la base imponibile andava calcolata con esclusivo riferimento il valore venale degli immobili, essendo del tutto irrilevanti eventuali passività da cui gli stessi fossero gravati;

– che l’adita commissione tributaria ha accolto il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia dalla commissione regionale;

– che la decisione di appello è, in particolare, così motivata: “Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50 (Atti ed operazioni concernenti società …) per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di società commerciali ecc., …, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alla società. Sicchè nella fattispecie astratta la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore dell’immobile conferito meno l’accollo da parte della conferitaria delle passività e degli oneri. Pertanto come risulta dal verbale di assemblea straordinaria vi è un conferimento di immobili con l’accollo da parte della società conferitaria e quindi vengono rispettate le condizioni di determinazione dell’imponibile”;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, censurando la decisione impugnata, sul piano della violazione e di legge e su quello del vizio di motivazione, per non aver considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, sono deducibili dall’imponibile delle imposte di registro solo le passività e gli oneri che siano comprovatamene inerenti agli immobili trasferiti nonchè, sul piano della violazione di legge, per non aver considerato che la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale va calcolata con esclusivo riferimento il valore venale degli immobili, del tutto indipendentemente da quello delle passività da cui gli stessi fossero gravati;

che la contribuente ha resistito con controricorso, prospettando, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso;

osservato:

che il ricorso è ammissibile posto che le decisioni dei gradi di merito non rivelano la ricorrenza dell’evocato giudicato interno sulla definitività di precedente avviso di liquidazione, (l’esistenza del quale avviso non risulta, del resto, nemmeno menzionata in sede di originaria impugnazione dell’avviso oggetto del presente giudizio, con ovvie ricadute sul piano dell’ammissibilità del rilievo in prospettiva di novità della doglianza);

osservato, inoltre:

– che il ricorso è manifestamente fondato.

– che occorre, invero, rilevare, che, questa Corte ha reiteratamente affermato: a) che in tema di imposta di registro, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, dagli stessi sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri che siano inerenti al bene o diritto trasferito (v. Cass. 14540/08, 16768/02, 536/01); b) che, nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, l’attribuzione, prescritta dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2 e 10, dello stesso valore assegnato ai fini dell’imposta di registro va intesa senza prescindere dalla diversità di oggetto propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, essendo dovute le imposte ipotecarie e catastali, a differenza dell’imposta di registro, in ordine a formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile nel caso di conferimenti immobiliari in società va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati, restando preclusa la detrazione dal valore degli immobili degli oneri e delle passività, come il mutuo garantito da ipoteca gravante sull’immobile conferito, accollato alla conferitaria, senza che possa pertanto trovare applicazione lo specifico criterio indicato, per l’imposta di registro, dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, comma 3, (cfr., Cass. 9858/08, 14047/06, 2074/04, 10486 /03, 15046/02);

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto, manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1 ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna della contribuente, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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