Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2577 del 02/02/2018


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2018, (ud. 12/12/2017, dep.02/02/2018),  n. 2577

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con istanza del 6-9/10/2014 il condominio ricorrente, richiamando che in data 29/7/2014 era stata restituito per irreperibilità della destinataria avv. B.S., domiciliataria, il plico contenente il ricorso, ha chiesto di essere rimesso in termini al fine di rinnovare la notifica;

con provvedimento in data 3-7/4/2015 il consigliere coordinatore della sezione 6-2 ha dichiarato non luogo a provvedere, ricordando che a far tempo dalla pronuncia di Cass. sez. U n. 17352 del 2009 è fermo il principio per cui, in caso di non perfezionamento di notifica per causa non imputabile, è onere del notificante richiedere la ripresa del procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto (è stata richiamata anche Cass. n. 20830 del 2013), e rimettendo ogni decisione a questo collegio;

Considerato che:

va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non potendo accedersi all’istanza di rimessione in termini;

la notifica non è pervenuta a buon fine in quanto l’avvocato domiciliatario è risultato irreperibile all’indirizzo precedentemente indicato in atti;

al fine di delibare la rilevanza di tale precedente tentativo di notifica e l’istanza di rimessione in termini, va fatto riferimento al recente arresto nomofilattico di Cass. sez. U, n. 14594 del 15/07/2016 (confermativo dei precedenti già richiamati nel provvedimento del consigliere coordinatore) secondo il quale in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine il notificante, ove il buon fine sia mancato per ragioni non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa;

rientrando il lasso temporale entro i limiti di accettabilità indicati, va verificato se sussista l’altra condizione, cioè se il buon fine della notifica sia mancato per ragioni non imputabili al notificante. La stessa sentenza delle sezioni unite, richiamando proprio precedente, distingue a tal fine due ipotesi, a seconda che il difensore eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del tribunale in cui si svolge la controversia. Ciò in quanto nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato è onere della parte interessata a eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorchè eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento. Viene- invece indicata una soluzione diversa per il caso in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario e abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi della legge professionale;

nella fattispecie ora all’esame di questa corte il difensore costituito svolge le funzioni nel circondario, onde non è questione dell’eventuale prevalenza di un’elezione di domicilio effettuata ai sensi della legge forense. Era quindi onere del notificante verificare tempestivamente l’attualità dell’indirizzo indicato in atti. Ne consegue che l’errore sul domicilio è privo della caratteristica della non imputabilità;

dovendo il ricorso essere dichiarato inammissibile, previa conferma del provvedimento del consigliere istruttore circa il non doversi provvedere sull’istanza di rimessione in termini, non vi è luogo per provvedimenti sulle spese stante la mancanza di attività della controparte;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 cit..

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 cit.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 12 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2018

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