Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25769 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.30/10/2017),  n. 25769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19126-2012 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR

96, presso lo studio dell’avvocato EMILIO MANGANIELLO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9504/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/02/2012 R.G.N. 10649/08.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 9504/2011, la Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da G.V., avverso la pronuncia del Tribunale di Roma del 29.9.2008, con cui, sia pure con diversa motivazione, era stata respinta la domanda volta ad ottenere la dichiarazione della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato, con Poste Italiane spa, dall’1.4.2004 al 30.6.2004, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento e movimentazione carichi presso il polo Corrispondenza Lazio assente nel periodo” con l’ulteriore specificazione, nel documento contrattuale, ove si specificava che il dipendente sarebbe stato inquadrato quale “impiegato, livello professionale E, per lo svolgimento di attività di Addetto CRP Junior”, che l’assunzione avveniva presso il “Polo Corrispondenza (OMISSIS) – CMP (OMISSIS)”, e che il luogo di lavoro nel quale avrebbe dovuto rendere la prestazione era “sito nel (OMISSIS)”;

che avverso tale decisione G.V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati con memoria;

che Poste Italiane spa ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso principale, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto sufficientemente specifiche le ragioni legittimanti la stipulazione del contratto a tempo determinato, come indicate, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione per essere stata affermata, dai giudici di secondo grado, la specificità delle ragioni sostitutive in base alla semplice indicazione, da parte della società, nel contratto di “fare fronte a una temporanea carenza di personale di una determinata categoria in un determinato periodo” senza indicare la specifica categoria e lo specifico periodo (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5); 2) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli artt. 414,416 e 420 c.p.c. dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) per avere ritenuto non contestate le ragioni sostitutive dedotte dalla resistente e, in ogni caso, la violazione e falsa applicazione delle disposizioni sopra riportate e dell’art. 116 cpc per essere stata ritenuta provata la veridicità delle ragioni legittimanti l’apposizione del termine sulla base di un semplice documento e per non essere stato considerato che il lavoratore non aveva sostituito personale dipendente temporaneamente assente; 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss per essere stato violato il criterio della interpretazione letterale e sistematico dell’art. 22 CCNL applicato (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) avendo i giudici di secondo grado ritenuto non applicabile alcun limite percentuale nelle assunzioni riguardando la causale “esigenze sostitutive” ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, n. 7;

che con il ricorso incidentale, da intendersi non condizionato per come è stato prospettato e per le conclusioni ivi formulate, la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. nonchè l’errata e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per essere stata respinta l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso pur in presenza di una inerzia di 4 anni tra la cessazione del rapporto di lavoro e la messa in mora del lavoratore;

che il primo motivo non è fondato essendosi la Corte territoriale, nel valutare la sussistenza della specificità della clausola, attenuta al consolidato orientamento di legittimità secondo cui “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e la immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (cfr. Cass 26.1.2010 n. 1576 e n. 1577 e tra le altre Cass. 1.3.2016 n. 4020);

che tale presupposto è stato ritenuto provato con la produzione del prospetto informatico, prodotto da Poste Italiane spa, da cui emerge che il numero delle giornate di assenza complessiva del personale a tempo indeterminato addetto alla struttura di inserimento dell’odierno ricorrente era superiore a quello delle giornate lavorative del personale assunto a tempo determinato;

che la Corte distrettuale ha precisato che tale prospetto, in sostanza, non era stato contestato alla udienza di discussione successiva alla costituzione della società, nè successivamente nè con l’atto di appello per cui le censure di cui al secondo motivo sono inammissibili in quanto dirette a confutare un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove del giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte;

che anche il terzo motivo non è meritevole di pregio perchè la Corte, con argomentazione logica e corretta giuridicamente, ha ritenuto che l’art. 22 del CCNL 11.7.2003, allorquando fa riferimento alle percentuali massime, non può avere riguardo ai contratti a termine stipulati per esigenze sostitutive per i quali il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 7, lett. b), vigente ratione temporis, escludeva la individuazione di limiti quantitativi per tale tipologia;

che tale limitazione appare del tutto razionale, tenuto conto della intrinseca imprevedibilità della cadenza, della stessa durata, delle assenze legittimanti il ricorso nell’assunzione sostitutiva;

che, stante il rigetto del ricorso principale, va dichiarato inammissibile quello incidentale proposto da Poste Italiane spa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto tendente ad ottenere una diversa motivazione sull’esito di un giudizio che ha già visto la società totalmente vittoriosa;

che la soccombenza reciproca comporta la compensazione tra le parti le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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