Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25769 del 15/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25769 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 18976-2011 proposto da:
DOMENICHINI SIMONA DMNSMN70S45E463 elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ROMEO R. PEREIRA 208, presso lo
studio dell’avvocato NUZZO GIUSEPPE, rappresentata e difeso dagli
avvocati ARPESELLA ALBERTO, FERRO ALFONSO giusta delega
a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI VEZZANO LIGURE 00109960112, in persona del
Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso lo studio
dell’avvocato ESPOSITO ANTONIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato BARBONI DAVIDE giusta delibera della Giunta

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i

.

Data pubblicazione: 15/11/2013

Comunale n. 99 del 12/09/2011 e giusta procura a margine del
controricorso;
– COlitt011 .COffellte –

avverso la sentenza n. 298/2011 del TRIBUNALE di LA SPEZIA,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
udito l’Avvocato Esposito Antonio difensore del controricorrente che
condivide la relazione;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che
aderisce alla relazione.
CONSIDERATO IN FATTO
Con sentenza n. 298 del 2011 (depositata 1’8 marzo 2011) il
Tribunale della Spezia respingeva l’appello proposto da
Simona DOMENICHINIX nei confronti del Comune di Vezzano
Ligure avverso la sentenza n. 48/2010 del Giudice di pace
della Spezia, confermando il rigetto dell’opposizione
proposta ex art. 22 legge n. 689/1981 dalla appellante
avverso il verbale di accertamento (n. 12/20091V del

depositata 1’08/03/2011;

5.1.2009) redatto dal Comando di Polizia Municipale del
Comune di Vezzano Ligure, relativo alla violazione
dell’art. 142/8 del C.d.S..
La DOMENICHINI ha proposto ricorso per cassazione
(notificato il 6.7.2011 e depositato il 15.7.2011) nei
riguardi della predetta sentenza formulando sette distinti
motivi.

Ric. 2011 n. 18976 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-2-

(wd

Con il primo motivo ha censurato la decisione impugnata per
assunta violazione e falsa applicazione dell’art. 142/6 bis
C.d.S. e dell’art. 2 D.M. Trasporti 15.8.2007, nonché
dell’art. 104/2 Reg. C.d.S.(D.P.R. 16.12.1992 n. 495),

motivazione.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art.
142/6 bis C.d.S. anche per omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione.
Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell’art.
45/1 C.d.S., dell’art. 45/8 C.d.S., dell’art. 77/5 C.d.S.,
dell’art. 77/7 C.d.S. e dell’art. 183 Reg. C.d.S..
Con il quarto motivo (per mero errore materiale indicato
nuovamente come terzo) ha dedotto la erronea applicazione
degli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981.
Con il quinto, il sesto ed il settimo (per mero errore
materiale riportata la stessa numerazione 6) motivo viene
denunciata la erronea e contraddittoria motivazione
prospettata sotto profili diversi della vicenda.
L’intimato Comune si è costituito in questa fase con
controricorso.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377
c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis
c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ric. 2011 n. 18976 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-3-

oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria

All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato
conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le

che di seguito si riporta:

“Deve preliminarmente essere

esaminata l’eccezione sollevata dall’Amministrazione locale
nel controricorso di inammissibilità del ricorso proposto
dalla DOMENI CHINI per mancato rilascio della procura
speciale. L’eccezione è infondata, atteso che la procura
risulta apposta a margine dello stesso ricorso e pertanto
deve ritenersi valida e speciale, riferendosi comunque al
processo cui accede (da ultimo v. Cass. 15 novembre 2011 n.
23777).
Passando all’esame del ricorso, con la prima censura
la ricorrente lamenta che la postazione di controllo per il
rilevamento della velocità non fosse stata adeguatamente
segnalata, nonostante il Regolamento del C.d.S. prescriva
che i segnali di divieto e di obbligo debbano essere
ripetuti dopo ogni intersezione: il giudice del gravame
avrebbe risolto la censura nel senso che avendo l’operante
deciso di collocarsi a pochi metri dal segnale per lo
svolgimento della sua

attività,

ne aveva verificato

preventivamente la corretta collocazione.

In realtà tra 1/

segnale ed il rilevamento intercorreva una distanza di

Ric. 2011 n. 18976 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c.

circa 430

mt.,

circostanza sulla quale il giudice di

secondo grado non aveva neanche ritenuto di

ammettere le

prove, non ripetuto alcun segnale nonostante vi fosse una
intersezione.

C.d.S., anche quale vizio di motivazione, con riferimento
alla visibilità delle postazioni di controllo.
Le censure – che per la loro stretta connessione vanno
trattate congiuntamente – appaiono prive di pregio.
Premesso che – quanto alla contestazione di cui alla pagina
12 del ricorso punto d) – per giurisprudenza

di

questa

Corte (Case. 12833/07; Casa. 7419/09), pur affermandosi la
necessità ai fini della validità del verbale di
contestazione della presenza della segnaletica di
preventiva informazione degli automobilisti

in

transito,

non esige tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto
~minatoria di nullità, indicata nel processo verbale,
sicchè quando la relativa ottemperanza sia stata comunque
accertata o ammessa la mancanza di una espressa menzione
dell’esistenza dei cartelli premonitori nel verbale di
contestazione non ne inficia la validità, manifestamente
infondate sono le censure contenute nei restanti punti a),
b), c) ed e), considerato che l’art. 2 del D.M. 15 agosto
2007 (G.U. n. 195 del 23.8.2007) non fissa una distanza
minima per la collocazione del segnali stradali e dei

Ric. 2011 n. 18976 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-5-

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 142

dispositivi

di

segnalazione luminosi,

ma

espressamente

prevede che devono essere installati con adeguato anticipo
rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della
velocità e in modo da garantirne il tempestivo
in relazione alla velocità locale

predominante. Prosegue la disposizione stabilendo che ‘la
distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di
rilevamento della velocità deve essere valutata in
relazione allo stato del luoghi’. Ed è in quest’ottica che
deve essere interpretata anche la successiva parte della
norma nel fare riferimento alle intersezioni stradali.
Ciò corrisponde a quanto opina il giudice di appello,
laddove ha affermato che la brevissima distanza tra
l’intersezione e la postazione rendeva inutile la
ripetizione, soprattutto tenendo conto della provenienza
della ricorrente, dalla medesima strada ove era collocata
la segnalazione e non già da quella collaterale (via
Ebanueli), per cui aveva incontrato il cartello posto poco
prima dell’incrocio segnalante la successiva presenza
dell’autovelox.

In siffatto contesto era, dunque,

sufficiente accertare l’esistenza
premonitore sulla

strada

di

Un

cartello

percorsa, necessario a

verificarne, in coerenza alle finalità perseguite dalla
disposizione di cui all’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n.
121, convertito in L. 1 agosto 2002, n. 168, che

Ric. 2011 n. 18976 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-6-

avvistamento,

l’avvertimento

potesse ritenersi

effettivo

(come poi

confermato del D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza
specifica ed a congrua distanza in relazione alla suddetta
intersezione e alla successiva postazione fissa di

Del resto dalle prove testimoniali assunte, in particolare
dalle dichiarazioni del vigile Ahrcobello, riportate nello
stesso ricorso, risulta che il segnale si trovava a circa
300 mt., per cui appare dimostrata la condizione di
legittimità della pretesa sanzionatoria.
Eguali considerazioni debbono essere svolte con riferimento
alla visibilità della postazione, di cui è fatto puntuale
riferimento nel verbale di contestazione.
Ed conseguenza il. superamento del /imiti di velocità deve
ritenersi provato sulla base della verbalizzazione e del
rilievi delle apparecchiature previste dall’art. 142
C.d.S., comma 6, facendo prova il verbale in questione fino
a querela di falso della effettuazione del rilievi stessi,
fermo restando peraltro che le risultanze di questi rilievi
valgono fino a prova contraria, che può essere data
dall’opponente attraverso la dimostrazione, in base a
concrete circostanze di fatto, prova che nel caso in specie
la DOMENI CHINI sul punto non ha neanche offerto di fornire
(cfr anche Casa. n. 8896 del 1997 e Sezioni Unite n. 2952
del 1998).

Ric. 2011 n. 18976 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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rilevazione della velocità.

Con il terzo motivo (violazione dell’art. 45/1 C.d.S.,
dell’art.

45/8 C.d.S., dell’art.

77/5

C.d.S.,

dell’art.

77/7 C.d.S. e dell’art. 183 Reg. C.d.S.) la ricorrente
lamenta la mancanza dei presupposti di legalità del segnali

Anche a detta censura non può essere dato ingresso.
Per consolidato orientamento

di

questa Corte, cui si

ritiene di dare continuità, in mancanza di una disposizione
specifica che stabilisca le conseguenze della mancata
osservanza da parte dell’Amministrazione locale delle
disposizioni invocate per l’installazione dei segnali
stradali

(arte. 45 e

77 reg. att. esec. C.d.S.), non

determina l’illegittimità del segnale, e l’omissione delle
indicazioni formali dalle norme contemplate non esima
l’utente della

strada

dall’obbligo

di rispettare

la

prescrizione espressa dal segnale, giacché quelle
indicazioni hanno, più semplicemente, lo scopo di
consentire agli organi della pubblica amministrazione di
controllare la regolarità della fabbricazione e della

stradali installati dal Comune di Vezzano Ligure.

collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da
soggetti che siano privi del relativo potere o che lo
abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne
fissano le modalità di esercizio (cfr. Cass. 18 maggio 2000
n. 6474).

Ric. 2011 n. 18976 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-8-

(vi»

Il quarto motivo sottopone censure di carattere
procedurale con riferimento a violazione degli artt.

22 e

23 legge n. 689/1981.
In primo luogo non è chiaro se la ricorrente voglia dedurre

giudice del gravame ha respinto la doglianza per la scarsa
chiarezza dell’accertamento richiesto, ovvero una diversa e
nuova valutazione circa la individuazione del soggetto su
cui incombe l’onere della prova e l’assolvimento relativo.
In entrambe le ipotesi si tratta di censura inammissibile:
del primo assunto, per non avere colto la ratio decidendi
della sentenza impugnata circa l’affermazione di non
intelligibilità della critica; della seconda per la
assoluta genericità della doglianza, in quanto traducendosi
in un error in procedendo, non espone lo specifico e
concreto pregiudizio subito per effetto di detta omissione,
e perciò non consente di ricondurre il censurato vizio
processuale alla violazione dei principi del giusto
processo.
Con i motivi cinque, sei e sette la ricorrente lamenta
vizio di motivazione su distinte circostanze (convincimento
del giudice

di

appello circa la posizione del vigile

rilevatore, caratteristiche del veicolo utilizzato dalla
Polizia Municipale e posizione dell’Autovelox) che prima
che infondati, vanno

Ric. 2011 n. 18976 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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ritenuti

inammissibili perché

il vizio di cui all’ultimo motivo dell’appello, laddove il

involgenti valutazioni di fatto, non consentite in sede di
legittimità.
In definitiva, sembrano emergere le condizioni per
procedere nelle forma di cui all’art. 380 bis c.p.c.,

del ricorso.”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di
cui sopra sono condivisi dal Collegio, non risultando in
alcun modo contrastati dalle ulteriori considerazioni
svolte da parte ricorrente nella memoria ex art. 378
c.p.c., con la quale si deduce che una attenta lettura
dell’art. 2 D.M.T. 15.8.2007 avrebbe dovuto indurre a
ritenere necessaria la ripetizione del segnale di divieto
della velocità dopo l’intersezione, giacchà non tiene conto
che l’osservanza dei limiti di velocità è posto, quale
divieto di carattere assoluto, dall’art. 104 C.d.S., mentre
la ratio della preventiva informazione sottesa alla
previsione dell’art. 2 D.M.T. 15.8.2007, nella quale si
rinviene l’obbligo di trasparenza gravante sulla P.A. (il
cui potere sanzionatorio in materia di circolazione
stradale non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa
ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in un logica
patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela
della sicurezza stradale e di riduzione dei costi
economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico

Ric. 2011 n. 18976 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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ravvisandosi la possibile manifesta infondatezza del motivi

veicolare, nonché di fluidità delle circolazione: così
Cass. 17 novembre 2006 n. 24526) comporta che l’operato
dell’Amministrazione deve essere valutato in relazione allo
stato dei luoghi, fornendo la disposizione indicazioni di

con la conseguenza che nella vicenda che ci occupa,
pacifico che la segnalazione di divieto era posta sulla via
Provinciale, percorsa dalla ricorrente, risulta irrilevante
la mancata ripetizione della premonizione dopo
l’intersezione con via Emanueli per gli automobilisti che
proseguivano il transito sulla prima via.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
In considerazione della peculiarità della questione, si
ritiene sussistere giusti motivi per dichiarare interamente
compensate fra le parti le spese del giudizio di
Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese
del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Rama, nella camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 27
settembre 2013.

massima sulla condotta che la stessa è tenuta ad osservare,

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