Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25769 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. III, 13/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 08339/2019 proposto da:

I Coralli S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Trionfale n. 5637 presso

lo studio dell’avvocato Battista Domenico, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Spagnoli Fabrizio;

– ricorrente –

contro

Rubner Ingenieurholzbau S.p.a., in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Giosuè Borsi

n. 4 presso lo studio dell’avvocato Scafarelli Federica, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Baur Christoph, e

Walzl Michael;

– controricorrente –

nonchè di:

Banca di credito cooperativo di Pisa e Fornacette S.c.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 112/2018 della CORTE d’APPELLO SEZ.DIST. di

BOLZANO, depositata il 31/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 da Dott. Cristiano Valle, osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) La Rubner Holzbau (ora Rubner Ingenieurholzbau; e così in seguito denominata anche con riferimento alle vicende pregresse rispetto al mutamento di denominazione) S.p.a. propose ricorso per decreto ingiuntivo, per oltre trecentoquarantamila Euro, al Tribunale di Bolzano, nei confronti della I Coralli S.r.l. quale controparte propria garante (con clausola a prima richiesta) di una complessa operazione commerciale, di cessazione di alcune società – non parti in questa causa – dalla partecipazione ad, altra società, la Torrenova S.r.l. proprietaria e gestrice di un villaggio turistico – mediante un contratto di sale and lease back, a fronte del quale la Rubner Ingenieurholzbau S.p.a. aveva chiesto la prestazione di garanzia fideiussoria, costituita dalla I Coralli S.r.l. con clausola a prima richiesta presso la Banca di credito cooperativo di Fornacette S.c.p.a. ed essa stessa si era vincolata nei confronti delle società finanziatrici del leasing.

I.1) Il monitorio venne concesse e le separate opposizioni proposte dalla I Coralli S.r.l. e dalla Banca di Pisa e di Fornacette S.c.p.a., riunite in un unico processo e disattesa, come detto, l’eccezione di incompetenza territoriale, vennero rigettate dal Tribunale di Bolzano.

1.2) La Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, adita dalla debitrice principale e dalla Banca di Pisa e Fornacette S.c.p.a. ha rigettato le impugnazioni, con sentenza n. 00112 del 31/08/2018.

1.3) Avverso la sentenza della Corte territoriale di Trento ha proposto ricorso, con atto affidato a cinque motivi, la I Coralli s.r.l.;

1.4) Resiste con controricorso la Rubner Ingenieurholzbau S.p.a. 1.5) La Banca di credito cooperativo di Pisa e Fornacette S.c.p.a. è rimasta intimata.

1.6) Il P.G. non ha presentato conclusioni.

1.7) Non sono state depositate memorie per l’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) I motivi di ricorso così censurano la sentenza d’appello.

II.1) Il primo motivo deduce violazione delle norme sulla competenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, in relazione gli artt. 19 e 33 c.p.c. ed all’art. 1182 c.c., comma 4, ribadendo l’incompetenza del Tribunale di Bolzano ad emettere il decreto monitorio da cui ha avuto origine la causa di opposizione; e chiede che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Pisa.

11.2) Il secondo mezzo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1369 c.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nella interpretazione delle clausole dell’accordo contrattuale del 19.04.2007, con particolare riferimento alle clausole disciplinanti l’esigibilità della garanzia da parte della Rubner Ingenieurholzbau s.p.a. e la sua durata nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1324,1362,1363, c.c. in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nell’interpretazione della scrittura unilaterale di impegno, rilasciata dalla Rubner Ingenieurholzbau S.p.a. in data 19.04.2007 ed allegata sub a) all’accordo del 19.04.2007, in relazione alle clausole disciplinanti l’esigibilità della garanzia da parte dei due lessor ed all’art. 1, 5 6 e 8 dell’accordo contrattuale del 19/04/2007.

11.3) Il terzo motivo deduce censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.p.c. in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nella interpretazione della missiva della società Release S.p.a. del 23.09.2011; nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 c.c. in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nell’interpretazione dell’espressione “previa risoluzione” di cui alla clausola 2 punto ii) dell’allegato A) all’accordo del 19.04.2007 ed ancora violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 72 quater in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione agli artt. 633 e 634 c.p.c. ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere ritenuto la missiva della società Release S.p.a. del 23/09/2011 prova idonea dell’esigibilità della garanzia prestata dalla Rubner Ingenieurholzbau s.p.a. con la lettera di impegno del 19/04/2007 e conseguentemente della esigibilità della garanzia prestata dalla S.r.l. I Coralli con scrittura privata inter partes denominata “accordo” del 19/04/2017.

11.4) Il quarto mezzo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice dell’appello territoriale omesso di valutare la rilevanza del fatto pacifico e non controverso, rappresentato dal pagamento del prezzo di vendita del compendio immobiliare, in epoca antecedente alla richiesta di escussione della garanzia fideiussoria rilasciata da I Coralli S.r.l. e infine nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omesso esame del quarto motivo dell’atto di appello; il motivo censura, inoltre, la sentenza della Corte territoriale per omessa valutazione di fatti non contestati emersi nel corso del giudizio di merito e consequenziale vizio di ultrapetizione della sentenza e sua nullità e per omesso esame del quarto motivo di impugnazione proposto in appello dalla S.r.l. I Coralli.

11.5) Il quinto, e ultimo, mezzo deduce violazione e falsa applicazione L. 18 giugno 1998, n. 192, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento alla stipula del contratto denominato Accordo del 19/04/2007.

II.1.1) Il primo motivo di ricorso concerne questione di competenza territoriale ed assume che il Tribunale di Bolzano non fosse competente ad emettere il decreto ingiuntivo richiesto dalla (ora) Rubner Ingenieurholzbau S.p.a.

La questione di competenza territoriale è stata disattesa in entrambe le fasi di merito.

II.1.2) Il motivo è infondato.

La ricostruzione operata dai giudici di merito, e in particolare dalla Corte di Appello, dell’unitaria prestazione (di garanzia mediante incameramento di quella a prima richiesta) piena quale era gravata la S.r.l. I Coralli è corretta ove, in ogni caso, pure fosse censurabile in questa sede, stanti i limiti al sindacato di merito posti a questa Corte.

Per la I Coralli S.r.l., già consocia della Rubner Ingenieurholzbau S.p.a., nel caso in oggetto si tratta di obbligazione di pagamento (sebbene avente a oggetto una somma originariamente versata in un conto vincolato in favore della Rubner Ingenieurholzbau S.p.a.) da eseguirsi presso la sede della creditrice, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3, ossia la Rubner Ingenieurholzbau S.p.a., avente sede in (OMISSIS), e, per la banca garante (la Banca di credito cooperativo di Pisa e Fornacette S.c.p.a.) di domicilio eletto come esclusivo nel contratto di garanzia intercorso con la I Coralli S.r.l. (come risulta espressamente dallo stesso ricorso di legittimità).

La prospettata competenza del Tribunale di Pisa, quale città nella quale siede il Tribunale avente, astrattamente, competenza con riferimento alle obbligazioni assunte dalla Banca di credito cooperativo di Pisa e Fornacette S.c.p.A. non può, pertanto, essere ravvisata.

II.1.3) Il primo mezzo di impugnazione è, pertanto, rigettato.

11.2.1) Ai fini del compiuto scrutinio del secondo mezzo d’impugnazione di legittimità deve ribadirsi che dinanzi la Corte di Cassazione è ammessa la deduzione di errori del giudice di merito relativi all’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice del merito si è servito per assolvere la funzione demandatagli, al fine di verificare se sia incorso in errore di diritto o di ragionamento (Cass. n. 28625 del 07/11/2019 e n. 11254 del 10/05/2018 Rv. 648602 – 01, quali espressioni di un orientamento costante).

11.2.2) Ciò posto il motivo è inammissibile e comunque infondato, in quanto la sentenza della Corte territoriale è del tutto logica, sulla base delle previsioni dell’accordo del 19/04/2007, artt. 5 e 6, che risultano in gran parte ivi trascritti per esteso, nella ricostruzione della sequenza tra inadempimento della Torrenova S.r.l. in qualunque momento del quinquennio di validità per l’attivazione della garanzia della Rubner Ingenieurholzbau S.p.a. e ulteriore garanzia (o sub garanzia) delle ex consocie di questa nella Torrenova S.r.l., tra le quali la I Coralli S.r.l.

Il detto mezzo d’impugnazione, inoltre, non deduce specificamente quale criterio interpretativo risulterebbe violato dalla sentenza in scrutinio.

L’interpretazione della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, circa la individuazione del titolo in base al quale era tenuta la Rubner Holzbau S.p.a. quale obbligazione alternativa, a scelta del primo garantito, ossia le società finanziatrici del leasing, e in base al semplice inadempimento della Torrenova s.r.l., con conseguente necessità di adempiere per la Rubner Ingenieurholzbau S.p.a. alternativamente e disgiuntivamente a mezzo del subentro nel leasing o mediante acquisto dell’immobile, senza poter opporre alcuna eccezione ed anche a non contestare la non operatività nel subentro nel leasing, appare del tutto corretta e rispettosa della volontà delle parti contrattuali.

II.3.1) Il terzo mezzo è inammissibile.

Il sindacato di legittimità deve ritenersi, anche in questo caso, limitato al solo controllo dei criteri ermeneutici adottati dal giudice di merito, come già affermato in relazione al secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha del tutto plausibilmente interpretato la lettera del 23/09/2011 quale richiesta di adempimento rivolta dalle società finanziatrici alla Rubner S.p.a. e, conseguentemente, ha ritenuto che il pagamento effettuato da Rubner Ingenieurholzbau S.p.a. a Release S.p.a. in data 02/11/2012 non fosse una scelta libera per la prima società di acquisire la proprietà del villaggio turistico, bensì costituisse modalità di adempimento dell’obbligazione alternativa che poteva essere estinta mediante le due prestazioni dedotte in modo disgiuntivo per l’ipotesi di inadempimento del leasing (subentro nel leasing o acquisto del villaggio).

Altrettanto plausibile, e comunque non risultando congruamente indicato il canone interpretativo violato, è l’interpretazione del termine “risoluzione” come riferito a qualsivoglia modalità di cessazione del rapporto di leasing da parte della Torrenova S.r.l., fino a ricomprendervi la dichiarazione di fallimento della società (intervenuta a seguito del mancato pagamento di alcuni canoni del leasing), in quanto la Corte territoriale ha evidenziato che con riferimento al contratto di leasing venivano utilizzati i termini cessazione e risoluzione e che comunque la Rubner Ingenieurholzbau S.p.a. non poteva opporre, alla stregua del testo contrattuale, alcuna eccezione e non potendosi escludere che il venire meno della vincolatività del contratto per Torrenova S.r.l. potesse essere realizzato con il meccanismo di cui alla L. Fall., art. 72, ossia mediante il subingresso di Rubner Ingenieurholzbau S.p.a. nel leasing rimasto inadempiuto, su proposta delle società finanziatrici al Curatore fallimentare.

Il terzo motivo è, infine, del tutto inammissibile laddove deduce, richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quale violazione di legge processuale il risultato dell’interpretazione degli atti privati.

II.4.1) Il quarto mezzo è, anche esso,- infondato e comunque inammissibile, in quanto il fatto, la cui valutazione è dedotta come omessa, è stato effettivamente considerato; e la Corte di Appello lo dimostra (a pag. 23 della sentenza) affermando che gli assegni circolari erano stati emessi dalla Rubner Ingenieurholzbau S.p.a. il 02/12/2011 a fronte della richiesta di adempimento della garanzia da parte delle finanziatrici del leasing nei confronti della Rubner Ingenieurholzbau S.p.a.

Laddove lamenta il mancato esame del quarto motivo dell’atto di appello della I Coralli S.r.l.; il mezzo è inammissibile, in quanto il motivo non è adeguatamente riprodotto e, in ogni caso, la Corte territoriale ha preso in considerazione il detto motivo di appello, richiamandolo sia alla pag. 25 che nelle pagine 35 e 36, con valutazione complessiva, non specificamente censurata, laddove vi è l’affermazione che l’emissione degli assegni è del dicembre 2011 e quindi successiva alla richiesta di adempimento.

11.5.1) Il quinto e ultimo motivo è infondato. La pronuncia richiamata dalla difesa di I Coralli S.r.l. (Cass. n. 16787 del 23/07/2014) non costituisce espressione di un orientamento costante, ma, anzi, risulta essere rimasta isolata laddove afferma “il divieto di abuso di dipendenza economica di cui alla legge sulla subfornitura costituisce peculiare applicazione di un principio generale che si vorrebbe caratterizzasse l’intero sistema dei rapporti di mercato”: e in ogni caso il principio dell’equità contrattuale e della riconduzione a l’equità sostanziale del regolamento negoziale non è un principio generale dell’ordinamento, fuori dei casi di rescissione o vizio della volontà.

Peraltro, anche con riferimento a detto ultimo motivo d’impugnazione, deve rilevarsi la esaustività della motivazione offerta dalla Corte territoriale, che ha ritenuto che la Rubner Ingenieurholzbau S.p.a. aveva assunto a sua volta obbligazioni di notevole entità, a fronte delle quali l’esposizione patrimoniale a sua volta richiesta alla I Coralli S.r.l. non poteva ritenersi sproporzionata e comunque iniqua (sul punto, circa la necessità di riscontrare in concreto la sproporzione delle prestazioni e la sussistenza di abuso, assai di recente, si veda Cass. n. 01184 del 21/01/2020 Rv. 656876 – 01).

III) Il ricorso della I Coralli S.r.l. è, conclusivamente, rigettato.

IV) Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente.

V) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04).

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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