Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25769 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15474/2007 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato CONTESTABILE

Giovanni, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 41Q PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 32/2006 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 06/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.F. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Veneto n. 32/08/06, depositata il 6 aprile 2006, con la quale, accolto l’appello dell’agenzia delle entrate contro quella di primo grado, non veniva riconosciuta la pretesa della contribuente circa il rimborso dell’Irap pagata per gli anni 1998-00, quale dottore commercialista. In particolare il giudice di appello affermava che era dato riscontrare un’attività autonoma svolta con organizzazione nel caso in specie, senza che la contribuente avesse fornito la prova del suo assunto, secondo cui questa sarebbe stata carente. L’agenzia delle entrate non si è costituita, mentre C. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, nonchè vizio di ultrapetizione in quanto la CTR, mentre in un primo momento affermava che anche il libero professionista può operare senza un’adeguata organizzazione, invece successivamente riteneva che l’appellata non avesse fornito prova in tal senso, e ciò in mancanza di idonea doglianza sul punto da parte dell’appellante agenzia, violando in tal modo il principio devolutivo. A tal fine poi formulava il quesito nel senso che il giudice sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, pronunciando al riguardo.

Il motivo è inammissibile, in quanto è enunciato senza la specifica indicazione della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, od inoltre il quesito appare formulato in modo tautologico e non alternativo al principio di diritto espresso dal giudice del gravame. Infatti, com’è noto, il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie, e quindi in alternativa rispetto al principio applicato con la decisione impugnata (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 26020 del 30/10/2008).

3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, e vizi di motivazione, giacchè la CTR non considerava che la contribuente aveva indicato la mancanza di organizzazione nell’espletamento della professione, con la specificazione dei costi, comprese le spese di aggiornamento e convegni nelle relative voci della dichiarazione del reddito.

La censura non ha pregio, atteso che il giudice di appello rilevava esattamente che l’appellante non aveva fornito alcuna prova dei suoi assunti, senza che ciò comportasse l’inversione del relativo onere.

Invero in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di dottore commercialista è esclusa dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 12108 del 26/05/2009, Sent. n. 3673 del 2007). Invece non risulta che C. avesse fornito prova in tal senso nel caso in specie.

4. Ne discende che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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