Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25768 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. I, 22/09/2021, (ud. 14/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19066/2019 proposto da:

U.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Teofilo

Folengo, 49 presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4244/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2021 dal cons. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con Decreto n. 4244 del 2019 depositato il 16-5-2019 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso di U.E., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in base ai fatti narrati dal cittadino, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese per sfuggire alle minacce della setta di cui faceva parte suo padre e che voleva reclutarlo. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica della Nigeria e della zona dell’Edo State e Delta State, descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 20-1-2021 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1. Con ordinanza interlocutoria emessa all’esito dell’adunanza del 20-1-2021 è stata disposta la trattazione della causa all’adunanza in camera di consiglio del 14 maggio 2021 ore 10, onde verificare, mediante l’esame del fascicolo d’ufficio, se fosse stata fissata dal Tribunale l’udienza di comparizione delle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Nelle more del giudizio è intervenuto atto di rinuncia al ricorso, depositato in data 8-3-2021, da parte del difensore del ricorrente, giusta procura speciale allegata, che conferisce anche la facoltà di rinuncia.

Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1).

Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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