Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25768 del 15/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25768 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 17184-2011 proposto da:
CAPUTI ANNA MARIA (CPTNMR67H57F2840) elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA GALERIA 17, presso lo studio
dell’avvocato MATTE() CARABELLESE, rappresentata e difesa
dall’avvocato DE PINTO VINCENZO giusta procura speciale in
calce al ricorso;

Data pubblicazione: 15/11/2013

– ricorrente contro
COMUNE DI BARI;

-intimato avverso la sentenza n. 770/2011 del TRIBUNALE di BARI
dell’1/03/2011, depositata il 23/03/2011;

iv)x

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

CONSIDERATO IN FATTO

il Tribunale di Bari accoglieva l’appello proposto dal
Comune di Bari nei confronti di Anna Maria CAPUTI avverso
la sentenza n. 5195/2007 del Giudice di pace di Bari, che
aveva accolto l’opposizione proposta ex art. 22

legge n.

689/1981 dall’appellata avverso l’ordinanza-ingiunzione del
Comune di Bari del 10.5.2006 relativa al verbale di
accertamento n. 572395/2006 per violazione dell’art. 7 del
Codice della Strada redatto dalla Polizia Municipale di
Bari, con annullamento dell’accertamento, e per l’effetto
respingeva l’opposizione.
La CAPUTI ha proposto ricorso per cassazione (notificato il
15.6.2011 e depositato il 23.6.2011) nei riguardi della
predetta sentenza formulando due motivi, con i quali ha
lamentato la violazione o falsa applicazione dell’art. 8
della legge n. 890 del 1982 e delle norme disciplinanti la
notifica a mezzo posta in relazione all’art. 201 C.d.S. per
non avere il giudice del gravame ritenuto la irritualità
della notifica del verbale di accertamento della violazione
commessa, con conseguente tardività della stessa avvenuta a

Ric. 2011 n. 17184 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-2-

Con sentenza n. 770 del 2011 (depositata il 23 marzo 2011)

mezzo posta oltre i 150 giorni, nonché omessa motivazione
sulla medesima circostanza.
L’amministrazione intimata non si è costituita in questa
fase.

c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis
c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso.
All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato
conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le
conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c.
che di seguito si riporta: “La ricorrente, lamentando con i
due motivi la violazione e la falsa applicazione dell’art.
149 c.p.c.

in relazione all’art. 8 legge n. 890/1982 e

dell’art. 201 C.d.S., oltre ad omessa motivazione sullo
stesso fatto, deduce che la notifica del verbale di
accertamento della violazione contestata si è perfezionato
solo il 2.1.2007, nel momento in cui è stato materialmente
ritirato,

mancante dei requisiti fondamentali di cui

all’art. 8 legge cit., e dunque oltre il centocinquantesímo
giorno dalla sua commissione segnalata al 10.5.2006, per
cui

stante l’eccezione di

dall’opponente

tardività

sollevata

avrebbe dovuto essere dichiarata la

nullità dell’infrazione. Di converso, il giudice del

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-3-

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377

gravame ha statuito la tempestività della notificazione con
riferimento all’art. 201 C.d.S..
La doglianza, come complessivamente formulata, appare
infondata.

del 2003, art. 4, conv. con modificazioni dalla legge n.
214 del 2003 (ratione temporis applicabile), dispone che
qualora la violazione alle norma relative alla circolazione
non possa essere immediatamente contestata, 11 verbale, con
gli estremi precisi e dettagliati della violazione (con la
indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata, ove necessario), deve essere
notificato, entro centocinquanta giorni (oggi novanta
giorni) dall’accertamento al trasgressore.
Occorre, altresì, osservare che, come questa corte ha più
volte affermato, in tema di

notificazione delle

contestazioni delle infrazioni alle norma del codice della
strada,

al

sensi dell’art. 201 di quest’ultimo, è

sufficiente che entro il termine di legge (150 giorni dal
fatto) sia tentata la notificazione nel confronti del
destinatario risultante dai registri, dovendosi assumere il
momento della conoscenza del mancato perfezionamento della
notificazione quale elemento che impone la necessità

di

svolgere ulteriori accertamenti anche in ordine
all’identificazione dell’effettivo trasgressore, al quale

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L’art. 201 C.d.S., coma 1, come modificato dal D.L. n. 151

la violazione può essere contestata nel termine pieno di
centocinquanta giorni (da ultimo, Caos. 10 gennaio 2007 n.
254).
Tale essendo il quadro

normativo di

riferimento,

tempestività della notifica della contestazione In
questione, si rileva che per la legge 20 novembre 1982, n.
890, art. 8, coma 4, nel prescrivere che “.l’agente postale
rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla
porta d’ingresso oppure mediante immissione nella cassetta
della corrispondenza”, è sufficiente – come correttamente
affermato dal tribunale nella sentenza impugnata – che
/’atto

contenuto nel piego depositato presso l’ufficio

postale per impossibilità di consegnarlo al destinatario
(per sua momentanea assenza, o per rifiuto delle persone
abilitate a riceverlo, ovvero per loro mancanza, assenza o
inidoneità) si ha comunque per eseguita, per il
destinatario, “decorsi dieci giorni dalla data del
deposito”, come del resto stabilito anche dal (successivo

procedendo all’esame del caso nell’accertare la

rispetto alle date che vengono in rilievo) del D.L. n. 35
del 2005, art. 2, coma 4, convertito in L. n. 80 del 2005.
L’affermazione non costituisce oggetto
contestazione da

parte

di

specifica

della ricorrente, la quale in

sostanza si duole che non sia stato inviato un secondo
avviso. Né un tale obbligo emerge dalla successiva

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-5-

t\P

prescrizione, per cui “di tutte /e formalità eseguite e del
deposito, nonché dei motivi che 11 hanno determinati, è
fatta menzione sull’avviso di ricevimento che,

datato

e

sottoscritto dall’agente postale, è unito al piego”.

l’indicazione del motivo della mancata consegna

(nella

specie per assenza del destinatario) e con la menzione
dell’eseguita formalità del rilascio dell’avviso. Del
resto, il ricorrente non avanza contestazioni, in concreto,
circa l’effettività del rilascio dell’avviso.
Né consegue che l’interpretazione del giudice del merito,
secondo cui è nella sostanza sufficiente che entro il
termine di legge sia tentata la notificazione nei confronti
del destinatario risultante dai registri, dovendosi
assumere il momento della conoscenza del mancato
perfezionamento della notificazione quale elemento che
impone la necessità di svolgere ulteriori accertamenti
anche

in

ordine alla identificazione dell’effettivo

trasgressore, al quale la violazione può essere contestata
nel termine pieno di centocinquanta giorni, non risulta
dunque affetta dal denunciato vizio di violazione e falsa
applicazione

di

norme

di diritto

ovvero di

difetto di

motivazione per essere stato il verbale di accertamento del
18.5.2006 inviato ex

art. 149

termine di 120 giorni).

Ric. 2011 n. 17184 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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c.p.c. il 16.9.2006 (nel

L’obbligo di legge risulta pertanto soddisfatto con

In conclusione, sembrano sussistere le condizioni

per

procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.,
ravvisandosi la manifesta infondatezza del ricorso.”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di

sorta, sono condivisi dal Collegio, e, pertanto, il
ricorso va rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di
cassazione, non costituita l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 27
settembre 2013.

cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di

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