Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25768 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.T., elettivamente domiciliato in Roma, via Rovereto 7,

presso lo studio dell’avv. Alessandro Vitale, rappresentato e difeso

dall’avv. Vito Zumbo (p.e.c. avv.vitozumbo.pec.giuffre.it, fax n.

(OMISSIS)) per mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Prefettura della Provincia di Messina;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Messina, emessa il 7

gennaio 2016 e depositata l’11 gennaio 2016, n. R.G. 5452/2015.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 22 agosto 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Rilevato che:

1. Il Giudice di pace di Messina, con provvedimento del 7/11 gennaio 2016 ha respinto l’opposizione proposta da S.T. avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di Messina il 16 novembre 2015 e del decreto di trattenimento presso il C.I.E. di Crotone emesso dal Questore della Provincia di Messina nella stessa data. Ha ritenuto il Giudice di Pace che la lunga permanenza in Italia dell’opponente e le sue dichiarazioni rilasciate a pubblico ufficiale circa la sua conoscenza della lingua italiana escludono che il provvedimento impugnato sia viziato per mancata traduzione nella lingua madre o in altra lingua veicolare.

2. S.T. propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi di impugnazione: a) violazione o falsa applicazione di legge e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 171 c.p.c.. Il ricorrente rileva che il giudice di pace pur dichiarando la contumacia della Prefettura di Messina non ha espunto dal fascicolo di ufficio gli atti difensivi trasmessi dalla parte resistente; b) omessa pronuncia su un motivo di opposizione (art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione di legge ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13. Il ricorrente rileva che il decreto di espulsione e trattenimento presso il C.I.E. sono stati tradotti in lingua francese per l’impossibilità di reperire un interprete della lingua conosciuta da S.T..

3. Non svolge difese la Prefettura di Messina.

Ritenuto che:

1. Il ricorso è fondato sia sotto il profilo della irrituale acquisizione di documentazione di atti trasmessi dalla Questura di Messina. Sia sotto il profilo della inidoneità della traduzione in lingua francese a supplire la mancata traduzione nella lingua araba conosciuta dal ricorrente (cfr Cass. Civ. sez. 6-1 ord. n. 14733 del 14 luglio 2015 e n. 18749 del 23 settembre 2015 secondo cui è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta).

2. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e decisione nel merito di annullamento del decreto di espulsione nonchè condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza del giudice di pace e decidendo nel merito annulla il decreto di espulsione. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi 1.200 Euro e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.100 di cui 100 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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