Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25767 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.30/10/2017),  n. 25767

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19067-2012 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO

20-C, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALESSIO D’ONOFRIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MESSINA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134 presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1122/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/06/2011 R.G.N. 1518/07.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 1122/2011, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia del 10.11.2006, emessa dal Tribunale di Marsala, con cui era stata respinta la domanda, proposta da P.F., volta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto intercorso con Poste Italiane spa, dal 18.4.2005 al 16.7.2005, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, per “ragioni di carattere sostitutivo, in particolare per la sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei allo svolgimento delle attività e delle mansioni di portalettere per il periodo dal 13.4.2005 al 13.7.2005 presso l’Ufficio postale di (OMISSIS), come risulta da certificazione medica agli atti di questa società”;

che avverso tale decisione P.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

che Poste Italiane spa ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè, nel contratto scritto consegnato al lavoratore, le ragioni sostitutive erano espressamente riferite al periodo 18.4.2005 / 16.7.2005 e non a quello effettivo (13.4.2005 – 9.7.2005) per il quale realmente sussistevano tali esigenze, con una carenza, pertanto, di causale per il lasso temporale dal 10.7.2005 al 16.7.2005 non rilevata dalla Corte distrettuale e da riferire alla necessità di sopperire a carenze di personale a carattere stabile e duraturo e non alla sostituzione di lavoratori assenti; 2) la omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto controverso e decisivo, per avere la Corte distrettuale ritenuta legittima l’assunzione a termine, per le ragioni indicate, in un ufficio relativamente piccolo e perchè, nel corso del giudizio, era stata dimostrata la lunga assenza di un portalettere infortunato in forza a detto ufficio;

che il primo motivo è inammissibile sia per violazione del principio di autosufficienza, in quanto non è stato specificato il “quando” ed il “come” la questione sulla difformità del periodo riguardante la sussistenza delle ragioni sostitutive (nel contratto e nella lettera di assunzione) fosse stata sottoposta ai giudici del merito, sia perchè sulla genericità della clausola la Corte di merito aveva precisato, nella gravata sentenza, che non vi era stata impugnazione, con relativo passaggio in giudicato sul punto della pronuncia di primo grado;

che il secondo motivo è, invece, infondato perchè la Corte di merito, con valutazione adeguata, logicamente congrua e corretta dal punto di vista giuridico, ha sottolineato che presso l’ufficio di destinazione del P. vi era una lavoratrice (portalettere) assente per infortunio e che, sussistendo la esigenza sostitutiva, era insindacabile la scelta imprenditoriale di fare ricorso al contratto a termine ovvero ad altra soluzione, sotto il profilo della convenienza e dell’opportunità, con il solo limite della esistenza degli obblighi nascenti da disposizioni imperative;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che, al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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