Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25767 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. I, 22/09/2021, (ud. 14/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12322/2020 proposto da:

U.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Nanula Valentina

giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 312/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2021 dal cons. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 312/2020 pubblicata l’11/3/2020 la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello proposto da U.M., alias O.K.M., cittadino del Togo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della corrispondente domanda da parte della Commissione Territoriale. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese, recandosi prima in Niger e poi in Libia, perché aveva intrattenuto un rapporto sessuale con la moglie di un poliziotto, rimasta incinta, il poliziotto li aveva scoperti e lo cercava per vendicarsi. La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione del Togo, descritta nella sentenza impugnata, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i motivi primo e secondo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, per non avere la Corte di merito assolto all’obbligo di cooperazione istruttoria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Lamenta la mancata consultazione delle fonti internazionali che richiama e la carenza di motivazione sugli elementi fondanti la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed anche della lett. b) del citato articolo. Lamenta l’omessa acquisizione di informazioni d’ufficio e l’omesso approfondimento della situazione di violenza indiscriminata e di insicurezza nel suo Paese, in base a fonti internazionali, sulle condizioni generali del Togo, nonché in relazione alle strutture penitenziarie, alle condotte tenute dalla polizia nei confronti degli arrestati ed anche per il dilagare di fenomeni di stampo corruttivo delle forze locali di sicurezza, alle limitazioni dei diritti civili, agli episodi di criminalità e di terrorismo e con riferimento ai rischi che corrono coloro che, come il ricorrente, in caso di rimpatrio hanno fondato timore per la propria incolumità.Deduce che la natura privata della vicenda personale, ossia la provenienza delle minacce di morte da parte di un soggetto privato, non esclude il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Con il terzo motivo si duole del diniego della protezione umanitaria, per non avere la Corte di merito preso in considerazione il fatto che egli ha un lavoro (contratto di apprendistato di due anni) ed è regolarmente retribuito. Richiama la pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, nonché numerose pronunce di merito e deduce che la Corte di merito non ha effettuato il bilanciamento tra la sua situazione in Italia e quella in cui si troverebbe in caso di rimpatrio, per la privazione di diritti umani fondamentali, in particolare alla dignità e sicurezza di vita.

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

3.1. Le censure espresse con i primi due motivi difettano di specificità e sollecitano una rivisitazione del merito.

La vicenda personale allegata dal richiedente a cagione della sua fuga è stata ritenuta, con motivazione adeguata, non credibile dalla Corte d’appello, che ha reputato vaga e contraddittoria la narrazione, non avendo il ricorrente ricevuto nessuna minaccia dal marito della donna con cui aveva una relazione e non avendo egli chiesto protezione alle autorità dello Stato. Le censure si risolvono in una generica doglianza di violazione del dovere di cooperazione istruttoria, nonché nell’affermazione, altrettanto generica, che il racconto del vissuto fosse lineare e coerente, senza puntuali e concrete argomentazioni a supporto dell’assunto, nonché senza spiegare in che modo egli avrebbe potuto meglio chiarire e specificare le circostanze dedotte.

Il ricorrente non si confronta con le ragioni della decisione sulla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. c), anche con riferimento alla sua permanenza in Libia, ritenuta priva di rilevanza, motivatamente, dalla Corte d’appello. Infatti, il ricorrente, nel dolersi del mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi, si limita a riportare in ricorso notizie (detenzioni ed arresti arbitrari, inefficienza del sistema giudiziario, violazioni gravi di diritti umani) che si riferiscono a situazioni non rilevanti ai sensi del citato art. 14, lett. c), ossia alla “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Inoltre, secondo il costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l’accertamento di quella situazione, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018), e nella specie il suddetto vizio non è stato ritualmente denunciato, per quanto si è detto.

3.2. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, afferma genericamente di essere soggetto vulnerabile e di essere integrato in Italia, senza dedurre di aver allegato nei giudizi di merito elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).

Difetta di autosufficienza la doglianza circa l’omessa valutazione dell’integrazione lavorativa e sociale del ricorrente in Italia, atteso che detta questione non è menzionata nella sentenza impugnata e il ricorrente non deduce di avere allegato quei fatti (assunzione con contratto di apprendistato della durata di due anni come da documento che allega al ricorso) nel giudizio di appello (Cass. n. 16347/2018).

La produzione della documentazione di lavoro allegata al ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non rientrando in alcuna delle ipotesi previste da detta norma.

4. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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