Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25767 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.J., elettivamente domiciliato in Roma, via San

Domenico 20, presso lo studio dell’avv. Daniela Di Rocco (fax n.

06/97840032, p.e.c.: daniela.dirocco(at)pecavvocatitivoli.it)

rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Garofalo (fax 080/5244687,

p.e.c. garofalo.luciano(at)avvocatibari.legalmail.it) per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Questura di Bari e Ministero dell’Interno;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di pace di Bari reso all’udienza

dell’11 dicembre 2015 nel procedimento n. R.G. 11416/2015.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 22 agosto 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta.

Rilevato che:

1. L.J., cittadino nigeriano, faceva ingresso in Italia il 7 dicembre 2015, a seguito di operazioni di soccorso in mare. Nei suoi confronti veniva emesso dal Questore di Taranto decreto di trattenimento presso il C.I.E. di Bari.

2. In seguito a impugnazione del decreto il Giudice di Pace di Bari l’11 dicembre 2015, in assenza del signor L., convalidava il provvedimento del Questore di Taranto. Il Giudice di pace dava atto che l’interessato non era presente in udienza “per motivi di salute”.

3. L.J. ricorre per Cassazione per i seguenti motivi di impugnazione:

a) Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4.

b) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Motivazione omessa e/o contraddittoria e lesione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 7.

C) Violazione D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 2, comma 1, lett. a e lett. C, D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10 bis, e art. 8, Direttiva 2013/32/Ue del 26/5/2013.

d) Violazione di legge – Mancata traduzione del provvedimento di respingimento in lingua nota al ricorrente; violazione dell’art. 24 Cost..

Ritenuto che:

4. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il decreto di convalida di trattenimento è stato emesso in violazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, che prevede la partecipazione all’udienza dell’interessato, il quale ne deve essere tempestivamente informato e condotto in udienza. Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha espressamente previsto che al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione debbano essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato (Cass. Civ. sez. 6^-1 ord. n. 12709 del 20 giugno 2016, n. 15279 del 21 luglio 2015, n. 13117 del 15 giugno 2011).

5. La apparenza della motivazione del provvedimento in merito alla mancata partecipazione all’udienza, lamentata con il secondo motivo di ricorso, emerge dal confronto con la giurisprudenza appena citata. Qualora, per altro verso, il giudice avesse ritenuto i motivi di salute talmente gravi da non permettere al ricorrente di comparire in udienza, non avrebbe potuto comunque convalidare il decreto di trattenimento proprio al fine di permettere allo straniero di potersi curare in un luogo adeguato, compatibilmente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 142 del 2007, art. 7, comma 5.

6. E’ altresì astrattamente fondato il richiamo giurisprudenziale operato con la censura, di cui al terzo motivo di ricorso, relativa alla mancata comunicazione di adeguate informazioni sulle modalità attraverso le quali presentare istanza di protezione internazionale (cfr. Cass. Civ. sez. 6^-1 ord. n. 5926 del 25 marzo 2015 secondo cui “qualora vi salano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere – nella specie fondato non già sull’espressa previsione contenuta nell’art. 8 della Direttiva UE 26 giugno 2013, n. 32, non ancora recepita alla data del decreto di respingimento, quanto piuttosto sull’interpretazione conforme alle Direttive Europee in corso di recepimento e costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della CEDU, come a loro volta interpretate dalla Corte sovranazionale – di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì i servizi di interpretariato necessari per agevolare l’accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, dovendo, altresì, il giudice statuire sulla dedotta illegittimità del primo cagionata da siffatta omessa informazione). Tuttavia tale censura, analogamente a quella prospettata con il quarto motivo di ricorso, appare estranea all’oggetto dell’impugnazione che si riferisce esclusivamente al provvedimento di trattenimento nel C.I.E..

7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti.

La Corte, letta la memoria di parte ricorrente che appare condivisibile quanto alla fondatezza e al non assorbimento del terzo e quarto motivo di ricorso, ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e decisione nel merito di annullamento del provvedimento di trattenimento nel C.I.E. Le spese del giudizio di merito e di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto del Giudice di pace e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di trattenimento nel C.I.E. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.200 e delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.100, di cui 100 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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