Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25767 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 14/10/2019), n.25767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25996-2017 proposto da:

B.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GABRIELE ROMEO FONTANA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente incidentale –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4024/2017 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 07/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale condizionato;

udito l’Avvocato VERDIANA FEDELI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 4024/17, del 7 aprile 2017, del Tribunale di Milano, che – accogliendo il gravame esperito dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza n. 1117/14, del Giudice di pace di Milano – ha accolto l’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal predetto Ministero avverso il decreto che gli ingiungeva di pagare, all’odierno ricorrente, l’importo di Euro 2.712,15 (oltre agli interessi legali, pari a Euro 462,26, maturati al 10 dicembre 2012, nonchè alle spese del procedimento monitorio), a titolo di indennità forfettaria ai sensi della L. 21 novembre 1991, n. 374, art. 11, comma 3, per il periodo di sospensione dei termini processuali, per le annualità dal 2001 al 2009.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver conseguito, in forza del credito sopra meglio indicato, provvedimento monitorio, avverso il quale il Ministero della Giustizia proponeva opposizione, a norma dell’art. 645 c.p.c..

L’opponente, in particolare, deduceva – in via preliminare l’intervenuta prescrizione del credito azionato, relativamente alle annualità antecedenti al quinquennio anteriore alla notificazione del ricorso ex art. 633 c.p.c., nonchè, subordinatamente, la non debenza dell’indennità, giacchè la stessa non risulterebbe dovuta (a chi, come il B., svolge attività di giudice di pace) nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, salvo che per le attività eventualmente svolte durante il turno espletato per provvedere alle attività urgenti dell’Ufficio.

Rigettata l’opposizione dall’adito Giudice di pace, il Tribunale meneghino, su gravame del soccombente Ministero, viceversa, l’accoglieva, ritenendo – in dichiarata applicazione del principio della ragione più liquida – che l’indennità non fosse dovuta, in difetto di prova, da parte dell’odierno ricorrente, circa il fatto di avere svolto turni di presenza in ufficio nei periodi feriali relativi alle annualità sopra meglio identificate.

3. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione il B., sulla base – come detto – di un unico motivo.

3.1. In particolare, esso deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – violazione della L. n. 374 del 1991, art. 11, comma 3.

Si contesta l’interpretazione che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della propria decisione, in quanto basata esclusivamente sulla nota ministeriale del 16 gennaio 2002, n. 66 (peraltro priva di qualsiasi efficacia normativa esterna), secondo cui l’indennità risulterebbe dovuta, per espressa previsione normativa, solo in relazione a ciascun mese di “effettivo servizio”.

Si tratterebbe di un’ermeneusi erronea, visto che non terrebbe conto dell’intenzione del legislatore, il quale ha assegnato alla indennità in questione una finalità di rimborso spese per l’attività di formazione e aggiornamento e per l’espletamento dei compiti dell’Istituto, ovvero per una serie di incombenti che ciascun giudice di pace è tenuto ad espletare anche durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

Si assume, in definitiva, che l’indennità in questione costituirebbe una sorta di fondo spese per l’acquisto di testi, partecipazione a corsi di formazione ovvero per la consultazione di banche-dati, nonchè, più in generale, per l’espletamento dei servizi di Istituto. A conforto di tale diversa interpretazione il ricorrente richiama la circolare ministeriale del 15 marzo 2006, che riconosce l’indennità in questione ai giudici di pace sul presupposto che i medesimi non svolgono il loro lavoro esclusivamente in udienza o attraverso l’espressione di provvedimenti, ma, per l’appunto, anche attraverso il compimento delle attività individuate dalla norma.

D’altra parte, si rileva che, se legislatore avesse effettivamente voluto correlare il diritto all’indennità all’effettivo espletamento del servizio, si sarebbe espressamente pronunciato in tal senso.

4. Il Ministero della Giustizia ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto, nonchè svolgendo ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo.

Sottolinea, al riguardo, come la giurisprudenza di questa Corte abbia più volte evidenziato le peculiarità che caratterizzano il trattamento economico previsto per i giudici di pace rispetto ai magistrati togati.

Con il motivo di ricorso incidentale, inoltre, ripropone la questione – rimasta assorbita dalla decisione del Tribunale – relativa alla prescrizione del diritto azionato, ritenendo che la richiesta, rivolta il 9 giugno 2009 dal B. al Coordinatore dell’Ufficio dei Giudice di pace di appartenenza, di volergli liquidare l’indennità “de qua”, non costituisca atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

5. La ricorrente principale ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c., insistendo nelle proprie argomentazioni e per contrastare il ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso principale va rigettato.

6.1. Nello scrutinare l’unico motivo in cui esso si articola, occorre muovere dalla constatazione della peculiarità della figura del magistrato onorario in genere, all’interno dell’ordine giudiziario.

Questa Corte, infatti, ha da tempo osservato che – “pur non potendo sussistere dubbi sul fatto che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari e che di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera che quelli onorari (v. gli artt. 102,104 e 105 Cost.)” – non è casuale la circostanza che, già prima dell’entrata in vigore della Carta Fondamentale del 1948, il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4, distinguesse “in due diversi commi le due categorie di magistrati ordinari, stabilendo nel comma 1 che l’ordine giudiziario “è costituito” dai magistrati cd. togati e nel secondo che “appartengono all’ordine giudiziario” anche gli altri magistrati cd. onorari” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 9 novembre 1998, n. 11272, Rv. 521313-01).

Tale differenza di fondo è, del resto, un riflesso della non omogeneità tra la figura del funzionario onorario e quella del pubblico dipendente (qual è, invece, il magistrato togato), “perchè la prima si rinviene ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell’impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico-discrezionale); l’inserimento strutturale del dipendente nell’apparato organizzativo della P.A. (rispetto all’inserimento meramente funzionale del funzionario onorario); lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressochè esclusivamente dall’atto di conferimento dell’incarico e dalla natura dello stesso); la diversità concerne anche la durata, che è tendenzialmente indeterminata nel rapporto di pubblico impiego, a fronte della normale temporaneità dell’incarico onorario” (così, tra le tante, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 5 febbraio 2001, n. 1622, Rv. 543657-01; per un’applicazione recente si veda anche, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 31 maggio 2017, n. 13721, Rv. 644368-02).

6.2. Tali differenze, sia quanto alla collocazione ordinamentale che alla natura del rapporto cui dà vita l’esercizio delle funzioni, si riflettono pure sul piano dei compensi, “perchè quello del giudice togato ha carattere retributivo in quanto inserito in un rapporto sinallagmatico, mentre quello percepito dal funzionario onorario ha carattere indennitario e di ristoro delle spese”; non casualmente, pertanto, “i magistrati onorari non sono mai stati contemplati nelle leggi riguardanti il trattamento economico di quelli togati, ma hanno sempre ricevuto il trattamento appositamente previsto dagli specifici provvedimenti istitutivi, e precisamente la L. 18 maggio 1974, n. 217, in relazione ai vice pretori onorari; la L. 22 luglio 1997, n. 276 (art. 8), in relazione al trattamento dei giudici onorari aggregati (che si compendia in una somma fissa ed un’altra variabile in relazione al numero delle sentenze ovvero dei verbali di conciliazione); la L. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 8 in relazione ai giudici onorari addetti al tribunale ordinario, la quale ha previsto che “al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario”” (così, nuovamente, Cass. Sez. Lav., sent. n. 1622 del 2001, cit.).

In questa stessa logica si iscrive la previsione di cui alla L. 21 novembre 1991, n. 374, art. 11, comma 3, secondo cui “è dovuta un’indennità di Euro 258,30 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l’attività di formazione, aggiornamento e per l’espletamento dei servizi generali di istituto”.

Orbene, se è vero che la norma “de qua” – come afferma la già citata circolare ministeriale del 15 marzo 2006 – riconosce tale indennità “sul presupposto che i giudici di pace, al pari di quanto avviene per i magistrati ordinari, svolgono il loro lavoro non esclusivamente in udienza o attraverso l’emissione di provvedimenti, ma anche attraverso il compimento delle predette attività, che al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie sono prodromiche o comunque funzionali”, resta nondimeno inteso (secondo quanto ribadisce, del resto, la medesima circolare) che il solo “limite posto dall’art. 11, comma 3 è dato dall’effettivo servizio svolto”. Di conseguenza, sempre la citata circolare precisa che con, “quest’ultima espressione, la legge intende evitare soltanto che l’indennità venga corrisposta al giudice di pace in due ipotesi: o quando questi, pur investito formalmente della carica, non sia ancora chiamato ad esercitarla in concreto” (ciò che ai fini dell’esame qui condotto non interessa) “o quando sia assente dal servizio per qualsiasi causa regolarmente comunicata al giudice di pace coordinatore”.

6.3. Ciò premesso, non possono esservi dubbi sul fatto che tra le “assenze” regolarmente comunicate al giudice di pace coordinatore vi siano anche quelle originate dalla necessità, per i magistrati appartenenti all’Ufficio dal medesimo coordinato, di fruire – durante il periodo di sospensione feriale dei termini di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 – di un periodo di riposo.

Difatti, come evidenzia anche la sentenza impugnata, la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sui giudici di pace prot. P15880/2002 del 1 agosto 2002, Capo XI, in tema di assenze dal servizio dei giudici di pace, pur stabilendo che il “congedo ordinario, il congedo straordinario e la concessione di aspettativa non sono usufruibili dai giudici di pace” (trattandosi “di istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili anche ai magistrati ordinari solo in forza dell’art. 276 Ord. giud.”), rimette “alla previsione tabellare la programmazione organizzativa che consenta ai giudici di pace di fruire di un periodo di “esenzione dal lavoro” secondo un ordine di turnazione durante la sospensione dei termini processuali”.

Di conseguenza, con riferimento al periodo di sospensione feriale dei termini, l’attività di effettivo servizio, in relazione al quale l’indennità risulta dovuta, non può che identificarsi in quella in cui il singolo magistrato onorario sia chiamato – sulla base dei provvedimenti di turnazione, adottati dal coordinatore dell’Ufficio, che individui, per ciascun appartenente ad esso, i periodi di astensione e di persistente svolgimento delle attività – a provvedere alla trattazione di quegli affari penali e civili che, a norma del R.D. n. 12 del 1941, artt. 91 e 92, sono sottratti all’applicazione della disciplina recata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.

Corretta è, pertanto, la decisione – qui impugnata – del Tribunale di Milano che ha respinto la pretesa di pagamento dell’odierno ricorrente, e ciò proprio sul rilievo che costui non avesse “fornito prova alcuna della propria presenza nella turnazione riferita al periodo feriale degli anni di servizio per cui è causa”.

Infine, non inutile risulta, qui, rammentare che l’esegesi proposta dalla sentenza impugnata ha ricevuto, di recente, conferma dalla delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura del 14 giugno 2017.

Nel rispondere, tra gli altri quesiti concernenti le indennità di cui alla legge in esame, a quello relativo al “se nel periodo feriale al giudice di pace deve essere liquidata l’indennità forfettaria mensile di Euro 258,23 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l’attività di formazione, aggiornamento e per l’espletamento dei servizi generali di istituto, L. n. 374 del 1991, ex art. 11, comma 3, qualora il giudice di pace sia stato presente in Ufficio per tutte le udienze tabellarmente previste ed approvate dal CSM”, ha affermato come, ai fini suddetti, “occorra verificare le effettive esigenze di servizio che imponevano al giudice la presenza in ufficio anche in periodo feriale nonchè l’effettiva e documentata presenza”.

6.4. Quale ultima notazione, infine, va rilevato che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza del 6 settembre 2018, in C-472/17, ha dichiarato “irricevibile” l’istanza di rinvio pregiudiziale proposta dal Giudice di pace de L’Aquila, nell’ambito di un giudizio di contenuto sostanzialmente analogo a quello presente – volta a stabilire l’assimilabilità dell’attività di servizio del giudice di pace a quella del “lavoratore a tempo determinato”, di cui, in combinato disposto, agli artt. 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alla clausola 2 dell’accordo contenuto nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 del Consiglio, ed infine all’art. 31, paragrafo 2, della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea.

La declaratoria di irricevibilità è stata motivata sul rilievo che compito della CUGE “è quello di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche”, qual è stato ritenuto quello sollecitato dal Giudice di pace aquilano, avendo lo stesso manifestato dubbi in ordine alla propria competenza a decidere il giudizio nell’ambito del quale era stato operato il rinvio pregiudiziale.

7. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dal rigetto di quello principale.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente principale e liquidate come da dispositivo.

9. A carico del ricorrente principale sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato, condannando B.A. a rifondere al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.00,00, più spese prenotate a debito, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA