Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25767 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21927/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION, sede secondaria di Milano,

rappresentata e difesa dall’avv. Paola Lumini e dall’avv. Luigi

Cardascia, con domicilio eletto in Roma, in via Po, n. 28, presso lo

studio dell’avv. Attilio Pelosi.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 24, n. 1101/2016, pronunciata il 09/02/2016,

depositata il 26/02/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 settembre

2020 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la filiale di Milano di Bank of America National Association impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale del capoluogo lombardo, il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso (datata 25/01/2010) delle somme versate a titolo di sanzioni per il ritardato pagamento dell’acconto IRAP, per il 2006, dovuto all’incertezza circa la deducibilità o meno (negli anni 2005 e 2006) delle perdite su crediti riprese a tassazione negli anni 2002 e 2003, deducibilità che poi era stata affermata dalla Cassazione (sentenza 04/04/2012, n. 5403), il che, secondo la tesi della contribuente, comportava che non fossero dovute le relative sanzioni;

il giudice di primo grado (sentenza n. 11185/2014) accolse il ricorso con una pronuncia che, appellata dall’Agenzia, nel contraddittorio della società, è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, la quale ha premesso che è pacifico in causa, perchè la questione è coperta da giudicato esterno, che l’imposta versata in ritardo dalla Banca non fosse dovuto, sicchè il thema decidendum attiene al se la contribuente, essendosi avvalsa della definizione agevolata delle sanzioni, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, abbia titolo o meno al rimborso, richiesto nelle forme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38;

la C.T.R. ha riconosciuto tale diritto in considerazione del fatto che, nella specie, si tratta della riscossione da parte dell’Amministrazione finanziaria di somme a seguito di controllo automatizzato e dell’invio della comunicazione d’irregolarità, ragione per cui non opera la preclusione prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, che postula un formale accertamento che, se non impugnato, diviene definitivo. Nel caso in esame, invece, il versamento spontaneo della sanzione in conseguenza della ricezione dell’avviso bonario (che testualmente, a giudizio della C.T.R. “non vale a porre le basi formali di una controversia”), diversamente dalla successiva cartella, non preclude la contestazione dell’addebito;

l’Agenzia ricorre con un unico motivo per la cassazione di questa sentenza;

la società resiste con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo del ricorso (“1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17, del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 34 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″), l’Agenzia censura l’errore di diritto commesso dalla Commissione regionale che non ha riconosciuto che nel caso in cui, in base ai risultati del c.d. controllo automatico, il contribuente riceva la comunicazione d’irregolarità (c.d. avviso bonario) con la richiesta di pagamento di somme dovute esclusivamente a titolo di sanzioni e si avvalga della facoltà del pagamento agevolato, in misura ridotta, delle sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997 art. 2, comma 2, gli è poi preclusa la facoltà di ripetere ciò che ha versato, con conseguente inammissibilità della relativa istanza, salvo il caso di errori formali, essenziali e riconoscibili;

1.1. Il motivo è fondato.

la sentenza impugnata si è discostata dai seguenti principi di diritto, enunciati da questa Sezione tributaria, ai quali va data continuità:

(a) in materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il versamento della somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile, effettuato del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 17, comma 2, definisce irrevocabilmente ogni questione inerente all’aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all’Amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato. (Cass. 27/10/2017, n. 25577; 15/05/2019, n. 12916, conf.: n. 18740/2015);

(b) in tema di condono fiscale, il contribuente (…) che abbia versato somme a titolo di sanzioni irrogate per il mancato versamento di ritenute operate dal sostituto di imposta in misura ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, ed all’esito della c.d. comunicazione di irregolarità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non può richiederne il rimborso, perchè in tal modo si verificherebbe un’inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge.” (Cass. 15/11/2017, n. 27067);

2. ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

3. il recente consolidarsi dell’indirizzo di legittimità da cui dipende la soluzione della controversia giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese dell’intero giudizio.

PQM

accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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