Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25766 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.30/10/2017),  n. 25766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18946-2012 proposto da:

D.F.N., rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELA

TERESA AMATA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134 presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.F.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 991/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 03/10/2011 R.G.N. 806/09;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 991/2011, la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Patti in data 7.5.2008 con la quale era stata respinta la domanda, proposta da D.F.N., volta ad ottenere la declaratoria della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, intercorso con Poste Italiane spa dal 3.11.1997 al 31.12.1997, ai sensi dell’art. 8 CCNL 26.11.1994 integrato dall’accordo del 25.9.97, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”;

che avverso tale decisione D.F.N. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

che Poste Italiane spa ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale illustrato con memoria;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso principale, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 3: in particolare, il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del datore di lavoro sul rispetto della percentuale di assunzione dei lavoratori a termine prevista dal contratto collettivo; si deduce che la Corte distrettuale non aveva valutato la circostanza che Poste Italiane spa si era sottratta all’onere, su di essa incombente, di provare il rispetto dì detta percentuale che costituisce un elemento strutturale della clausola autorizzatoria e come tale sempre valutabile dal giudice; 2) l’erronea applicazione dell’art. 8 CCNL 1994 e/o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 nonchè il difetto e la contraddittorietà della motivazione perchè il contratto di lavoro presentava una evidente discrasia in ordine alle causali poste a base dello stesso (esigenze eccezionali, ed esigenze sostitutive) e la Corte di merito aveva errato nel ritenere che l’assunzione fosse avvenuta nel periodo “giugno – settembre” per cui la disciplina applicabile era quella di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1 con la conseguenza che la clausola era stata illegittimamente apposta; la ricorrente insiste, poi, formulando specifiche richieste, sulle conseguenze ripristinatorie e risarcitorie della nullità del termine;

che, con il ricorso incidentale, la società si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175,1375 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c.) per non essere stata accolta l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, in considerazione del fatto che erano trascorsi circa nove anni tra la scadenza del contratto (31.12.1997) e la messa in mora della società (3.2.2006);

che il primo motivo del ricorso principale è inammissibile: invero, la questione sulla asserita violazione della clausola di contingentamento non è stata posta nel giudizio di primo grado, come si evince dal testo integrale del ricorso riportato nel controricorso della società;

che, pertanto, la detta questione si palesa come nuova, e quindi non proponibile in sede di legittimità, senza che rilevi che la relativa circostanza possa integrare una eventuale nullità rilevabile di ufficio atteso che l’esame di essa comunque comporta accertamenti di fatto e, conseguentemente, incontra il limite della novità della censura innanzi a questa Corte (cfr. in termini Cass. 11.4.2016 n. 7048);

che il secondo motivo è infondato; invero, il decisum della Corte territoriale si fonda su una duplice ratio decidendi: l’una riguardante la legittimità della clausola appositiva del termine, per esigenze eccezionali, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 come indicata nel contratto; l’altra attinente alla ulteriore causale (far fronte alle necessità di espletamento del servizio in concomitanza delle assenze per ferie del personale) come indicata nell’atto di comunicazione dell’assunzione, sempre ai sensi dell’art. 8 citato;

che la prima ratio decidendi, non intaccata dal primo motivo di ricorso, resiste comunque all’impugnazione proposta dal ricorrente con il secondo motivo perchè l’eventuale accoglimento di esso non potrebbe mai condurre alla cassazione della sentenza gravata nella parte in cui correttamente è stata ritenuta legittima l’assunzione per la causale indicata nel contratto;

che la dedotta discrasia, tra contratto e atto di comunicazione dell’assunzione, non ha costituito oggetto di rituale motivo di nullità nel giudizio di primo grado e, quindi, anche essa è una questione nuova non proponibile in sede di legittimità;

che ogni prospettazione sulle conseguenze economiche circa una eventuale declaratoria di illegittimità del termine resta assorbita;

che, stante il rigetto del ricorso principale, va dichiarato inammissibile quello incidentale proposto da Poste Italiane spa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto tendentè ad ottenere una diversa motivazione sull’esito di un giudizio che ha già visto la società totalmente vittoriosa;

che la soccombenza reciproca comporta la compensazione tra le parti le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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