Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25766 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. I, 22/09/2021, (ud. 14/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15017/2019 proposto da:

N.V., rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Novelli

giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2021 dal cons. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con Decreto del 28-3-19 e comunicato il 29-3-19 il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso di N.V., cittadino del Ghana, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile e in ogni caso di natura privata la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per timore di subire un grave danno da parte di alcune persone che erano state truffate dal suo ex datore di lavoro. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Ghana, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, (esame dei fatti e delle circostanze, violazione della cooperazione istruttoria), del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (protezione sussidiaria), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (criteri applicabili all’esame delle domande) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (protezione umanitaria). Con il primo motivo il ricorrente si duole del giudizio non credibilità della vicenda personale narrata, deduce che i Giudici di merito hanno minimizzato il contesto generale di violazione dei diritti umani e non hanno adempiuto correttamente il dovere di cooperazione istruttoria. Con il secondo motivo, nel censurare la statuizione di diniego della protezione sussidiaria, rimarca di non aver ottenuto alcuna protezione dallo Stato e dalle forze di polizia, notoriamente poco efficienti, oltre che violente e scorrette, e rimarca che, avendo prestato lavoro in un’attività risultata illecita, avrebbe potuto essere accusato di una condotta penalmente punibile e che era anche verosimile che egli fosse cercato con finalità punitive dai giocatori del lotto, privati delle loro vincite. Richiama la giurisprudenza di questa Corte e il rapporto di Amnesty international 2017-2018, da cui risulta che l’accesso alla giustizia è limitato. Rileva di essere emigrato in Libia nel 2016, ove aveva trovato un lavoro stabile, deduce che molto probabilmente si sarebbe fermato in Libia se non fosse sopravvenuta la guerra e si duole della mancata istruttoria in ordine alle condizioni del suddetto Paese di transito. Con il terzo motivo deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, per non avere il Tribunale acquisito informazioni aggiornate sulla situazione del Ghana e della Libia. Con il quarto motivo si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, evidenziando che in caso di rimpatrio si troverebbe in estrema difficoltà economica e sociale. Deduce di trovarsi in una condizione di vulnerabilità in ragione della sua vicenda personale, della grave situazione del sistema giudiziario del suo Paese, del suo vissuto in Libia, delle continue e gravi violazioni dei diritti umani perpetrate in Ghana.

2. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili perché difettano di specificità, non si confrontano con il percorso argomentativo di cui al decreto impugnato e sollecitano un riesame di merito.

2.1. Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, in particolare del dovere di cooperazione istruttoria, attraverso riferimenti alle violazioni di diritti umani e richiamo alle disposizioni che assume disattese, tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto alla vicenda personale e alle ragioni di fuga dal suo Paese, difforme da quella accertata nel giudizio di merito, senza specificamente confutare le ragioni della decisione, incentrate non sulla credibilità, ma sulla natura privata del pericolo paventato (pag. n. 2 del decreto- minacce dai privati truffati dal suo datore di lavoro) e sulla possibilità per il richiedente di ottenere la protezione dello Stato in base alle informazioni reperite dalle fonti di conoscenza citate nel decreto.

Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, l’irrilevanza delle vicende personali narrate ai fini delle misure di protezione richieste, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. cit., art. 14, lett. a) e lett. b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018; Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

2.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018).

Nel caso di specie, il Tribunale, in base alle fonti di conoscenza (pag. 2, 3 e 4), ha escluso la sussistenza di una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. A fronte di tale accertamento fattuale, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non è stato ritualmente denunciato dal ricorrente, il quale del tutto genericamente richiama altre fonti, senza esporne compiutamente il contenuto ai fini che qui interessano e senza dedurre di averle indicate in primo grado (Cass. n. 899/2021).

2.3. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, afferma genericamente di essere soggetto vulnerabile, senza dedurre di aver allegato nei giudizi di merito elementi concreti ed individualizzanti di rilevanza o fatti specifici, quali il radicamento nel territorio nazionale, che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019). Nel decreto impugnato non vi è menzione delle vicende vissute in Libia dal ricorrente, che le richiama genericamente senza precisare quando, come e dove nel giudizio di merito abbia allegato le relative circostanze (Cass. n. 16347/2018), difettando, così, la censura anche di autosufficienza.

3. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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