Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25766 del 15/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25766 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 11059-2011 proposto da:
PUGLIESE ANTONIO ( PGLNTN49E10L452I) APRICENO
ANNA (PRCNNA52C65L452X) elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato
EPIFANIO VINCENZO, che li rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del ricorso;

– ricorrenticontro
LIBERTINO SALVATORE;

– intimato avverso la sentenza n. 259/2010 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 3/03/2010, depositata il 19/03/2010;

Data pubblicazione: 15/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.
CONSIDERATO IN FATTO

sull’appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Vibo Valentia n. 56/2004 proposto dai Pugliese – Apriceno
nei riguardi del Libertino, nonché su quello incidentale
presentato da quest’ultimo, con sentenza n. 259/2010
(pubblicata il 19 marzo 2010), ha accolto entrambi i
gravami e in totale riforma della decisione di primo
grado, ha ordinato agli appellanti principali di demolire
la sopraelevazione realizzata sull’immobile di proprietà
di Salvatore Libertino, mentre ha rigettato la restante
domanda attorea di risarcimento dei danni.
Avverso la menzionata sentenza (non notificata) ha
proposto ricorso ordinario per cassazione (notificato il 7
aprile 2011 e depositato il 26 aprile successivo) i
menzionati Pugliese e Apriceno denunciando, con due
motivi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 872
c.c., per avere la corte distrettuale espresso valutazioni
ai fini della legittimità della sopraelevazione pur in
mancanza di una concreta lesione o di un pericolo attuale,
nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo, giacché

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La Corte di appello di Catanzaro, pronunciando

l’indagine sulle opere realizzate era stata effettuata in
modo esaustivo dal c.t.u. il quale aveva dichiarato, al
termine della sua lunga relazione, che la costruzione
posta sul solaio di copertura non recava alcun problema

L’intimato Libertino non si è costituito in questa fase.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377
c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis
c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso.
All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato
conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le
conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c.
che di seguito si riporta: “I/ primo ed i/ secondo motivo
del ricorso, logicamente connessi, attenendo entrambi
all’accertamento de//a legittimità della sopraelevazione,
possono essere trattati congiuntamente.
Richiamandó le decisioni di questa corte, in particolare
sent. n. 5024 del 1991 e n. 5823 del 1981, la corte del
merito ha fatto applicazione del principio che vieta la
sopraelevazione qualora le condizioni statiche
dell’edificio non la consentano, interpretando il divieto
nel senso che esso sussiste anche nel caso che le
strutture dell’edificio siano tali che, una volta elevata

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alla statica dell’edificio.

la nuova fabbrica, non consentono di sopportare l’urto

di

forze in movimento quali le sollecitazioni di origine
sismica. Pertanto, se le leggi antisismiche prescrivono
particolari cautele tecniche da adottarsi nella

al fine di accertare od escludere il diritto del
proprietario.
La

fonte del diritto del condomino

di

sopraelevare va

ricercata, quindi, secondo i giudici d’appello, nella
norma codicistica interpretata in collegamento con le
speciali prescrizioni antisismiche, per cui tale

diritto

sorge solo nel momento in cui la stabilità strutturale
dell’edificio in condizioni dl quiete lo consente o, nelle
zone sottoposte a rischio sismico, solo nel momento in cui
la struttura del fabbricato è adeguata al grado di
sismicità della zona e, perciò è pronta a sopportare la
sopraelevazione. Con la conseguenza che la domanda di
demolizione può essere paralizzata solo dalla prova che
non solo la sopraelevazione

ma

anche la struttura

sottostante è adeguata a fronteggiare il rischio sismico;
con la conseguenza che se tale prova non è acquisita,i1
diritto di sopraelevare non può sorgere.

Nel caso di specie la corte territoriale ha ritenuto che
agli atti non fossero acquisiti elementi sufficienti che
potessero seriamente e scientificamente dimostrare la

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sopraelevazione di edifici, di esse si deve tenere conto

antisismica

sicurezza

della

sopraelevazione

e

dell’edificio sottostante.
Era certo, invero, che il fabbricato, ~pure fosse nella
globalità In cattivo stato manutentivo e questa fosse la

era stato reso conforme alle prescrizioni tecniche dettate
dalla legislazione speciale (legge n. 64 del 1974);
risultava dalla CTU che la sopraelevazione non rispettava
la normativa antisismica; era incontroverso che i
ricorrenti

mai

antisismica (con

avevano presentato una progettazione
tutte le relazioni connesse) non solo

dell’opera da realizzare (a poi concretamente eseguita) ma
anche dell’intero edificio; del pari era pacifico che i
predetti mai avevano fatto eseguire una verifica della
struttura complessiva e delle fondazioni del fabbricato.
A

fronte della presunzione

di

pericolosità derivante

dall’inosservanza delle prescrizioni tecniche

dettate

dalla normativa speciale, nulla era stato dedotto

dal

coniugi Pugliese – Apriceno per giungere ad esprimere un
giudizio di non pericolosità dell’opera. Poiché ciò che
conta è che l’edificio sia dotato
coefficiente
direzione,

di

di

un sufficiente

resistenza per fronteggiare, da ogni

tutti gli eventi che prevedibilmente possano

interessare quella determinata zona territoriale,
dotazione da dimostrarsi in concreto con

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tutte /e

vera causa dei danni lamentati dall’originario attore, mai

verifiche che la legge impone inderogabilmente in queste
situazioni, si ritornava, ad avviso dei giudici di
appello, al problema centrale: la mancanza di prova circa
l’idoneità antisismica della struttura, prova non

L’ausiliare d’ufficio aveva ammesso di non avere potuto
esaminare il progetto originario dell’edificio, non
prodotto da alcuna delle parti,

di non avere proceduto

alle verifiche delle fondazioni, della struttura nel suo
complesso e dei singoli elementi che la componevano, per
cui aveva affermato che sarebbe stato indispensabile un
accertamento più approfondito,

di carattere quantitativo,

comportando molteplici saggi nelle diverse

proprietà

individuali e nelle fondazioni, nonchè una verifica
statica assai complessa, essendosi

/imitato,

in buona

sostanza e come dallo stesso affermato, a prendere visione
dall’esterno dell’edificio e della sopraelevazione
(attività

chiaramente inadeguata alla soluzione della

problematica posta dalla legislazione antisismica).
Ebbene, le considerazioni del c.t.u., condotte nell’ambito
di una corretta interpretazione delle norme codicistiche e
speciali in tema di prescrizioni antisismiche

(art.

164

legge n. 64 del 1974) e sorrette da motivazione adeguata,
immune dà vizi logici e pertanto incensurabile in questa
sede di

legittimità,

resistono alle censure mosse dai

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ricavabile neppure dalla CTU.

ricorrenti in punto di assenza di prova delle condizioni
di sopraelevabilità

dell’immobile oggetto di causa,

sicuramente incombente sugli originari convenuti, come si
ricava, in parte motiva, dalle stesse sentenze richiamate

pronunce successive (v. dà ultimo Caso. 30 novembre 2012
n. 21491).
In definitiva, si riconferma che sembrano

emergere le

condizioni per procedere nelle forme di cui all’art.

380

bis c.p.c., ravvisandosi la possibile manifesta
infondatezza del ricorso in questione. ff.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di
cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di
sorta, sono condivisi dal Collegio, e, pertanto, il
ricorso va rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di
cassazione, non costituito l’intimato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 27
settembre 2013.

di questa corte e che hanno trovato conferma anche in

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