Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25766 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17671/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Edilizia Industriale s.r.l., in liquidazione, in persona del

liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ivan

Sarti, del foro di Bologna, e dall’avv. Giovanni Giustiniani, del

foro di Roma, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma

alla via Tacito n. 23;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1093/4/14 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, pronunciata il 27 maggio 2014,

depositata il 4 giugno 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 settembre

2020 dal consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi avverso l’Edilizia Industriale s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore (di seguito la società), per la cassazione della sentenza n. 1093/4/14 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito C.t.r.), pronunciata il 27 maggio 2014, depositata il 4 giugno 2014 e non notificata, che ha accolto l’appello incidentale della società contribuente e rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento di maggiori imposte Irpeg, Irap ed Iva per l’anno 2003, con cui l’amministrazione aveva rideterminato il prezzo di vendita di alcune unità immobiliari, appartenenti a due distinti complessi immobiliari (siti nel comune di Malalbergo e nel comune di Casalecchio di Reno), avendo riscontrato una differenza tra i prezzi dichiarati, i valori OMI, i valori dei mutui contratti per l’acquisto degli immobili e le perizie bancarie ed avendo fissato il prezzo nel valore coincidente a quello indicato nelle perizie relative allo specifico immobile o ad immobile avente le medesime caratteristiche.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., rilevato che, a seguito della modifica normativa dell’anno 2008, il riferimento al valore normale degli immobili, calcolato con l’ausilio dei valori OMI, costituiva una presunzione semplice, atta a fondare l’avviso di accertamento solo se assistita da altri mezzi di prova, riteneva che nel caso in esame l’Ufficio non avesse fatto un riferimento puntuale ai valori minimi e massimi delle categorie catastali adottate.

La C.t.r, inoltre, riteneva che la documentazione bancaria relativa ai mutui e contenente le perizie sul valore degli immobili fosse inutilizzabile, in quanto acquisita illegittimamente senza le necessarie autorizzazioni; infine il giudice di appello affermava che le stime immobiliari della Tecnocasa recavano valori puramente indicativi, senza alcuna valenza probatoria.

La C.t.r. concludeva, quindi, nel senso che non vi erano gli elementi sufficienti a dimostrare il maggior prezzo delle cessioni, rispetto a quello dichiarato, rilevando che non risultavano mutui per importi superiori a quelli indicati in contratto e che era arbitraria la rideterminazione del prezzo di alcuni immobili con riferimento al maggior valore di altri immobili appartenenti al medesimo complesso immobiliare.

Riteneva, comunque, fondata la doglianza della società contribuente relativa alla violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 per l’omessa allegazione dei valori Orni.

3. A seguito del ricorso, la società resiste con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato alla camera di consiglio del 9 settembre 2020.

5. La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe erroneamente ritenuto che l’Ufficio non avesse fatto un riferimento puntuale ai valori minimi e massimi delle categorie catastali adottate, laddove era possibile, dalla lettura dell’avviso di accertamento, ricavare il valore normale in concreto assegnato a ciascun appartamento, essendo indicata l’estensione degli immobili in metri quadrati ed il valore per singolo metro quadro.

Nè la mancata allegazione dei valori Orni rendeva impossibile conoscerne il contenuto essenziale dell’accertamento, in quanto l’onere di allegazione sussiste, L. n. 212 del 2000, ex art. 7, solo per gli atti di cui il contribuente non abbia avuto conoscenza legale o che non siano conoscibili, in quanto pubblicati, come le quotazioni Omi.

Inoltre, la ricorrente deduce che l’onere di allegazione riguarda gli atti che abbiano avuto una diretta incidenza nella determinazione dell’an e del quantum dovuto, circostanza che non è riscontrabile nel caso di specie, in cui l’accertamento del maggior valore non si basa sulla discrepanza con i valori Omi, ma su quella con i valori indicati nelle perizie bancarie, redatte ai fini del mutuo.

Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo la ricorrente, nel caso di specie è incontestato che le perizie bancarie redatte ai fini della concessione dei mutui sono state acquisite presso le banche che hanno concesso i mutui e che l’amministrazione non abbia esibito l’autorizzazione del direttore regionale.

Deve, però, rilevarsi che la normativa citata non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità della documentazione illegittimamente ottenuta, soprattutto ove la stessa integri gli elementi di una presunzione semplice; pertanto le irregolarità o la mancanza dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 7 non determina nel procedimento e nel processo tributario l’inutilizzabilità della documentazione acquisita, ma solo eventuali conseguenze a fini disciplinari.

Con il terzo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, e dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nel caso in esame è pacifico che l’Ufficio abbia rideterminato i ricavi delle cessioni immobiliari, ricostruito sulle perizie redatte per la concessione del mutuo bancario.

Altrettanto pacifico è che il giudice di appello abbia ritenuto che, dal compendio probatorio, emergesse che il valore degli immobili fosse superiore a quello dichiarato negli atti di cessione, ma che non fosse stata raggiunta la prova in ordine al fatto che il prezzo di cessione fosse superiore al prezzo indicato nei rogiti.

Secondo la ricorrente, la C.t.r, esigendo dall’Ufficio la prova piena del corrispettivo effettivamente pagato, pur in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che facevano ritenere che gli immobili avessero un maggior valore di mercato, avrebbe violato la normativa citata in tema di presunzioni e di accertamento presuntivo.

1.2. I motivi sono complessivamente fondati e vanno accolti.

1.3. Preliminarmente, in ordine all’obbligo di allegazione delle quotazioni OMI, deve rilevarsi che le stesse, ove risultanti dal sito Web dell’Agenzia delle entrate, non devono essere necessariamente allegate all’avviso di accertamento che ne faccia menzione, in quanto sono gratuitamente e liberamente consultabili.

Inoltre, risulta pacifico che l’Ufficio abbia determinato il maggior prezzo delle cessioni con riferimento ai valori delle perizie bancarie a corredo dei mutui contratti per l’acquisto degli immobili stessi e che lo scostamento dai valori Orni sia stato assunto dall’amministrazione solo come uno “strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa” (vedi Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015).

Pertanto, non vi era per l’Ufficio l’obbligo di allegazione dei valori Omi, nè tantomeno la necessità di ulteriori specificazioni, rispetto ai dati contenuti nell’avviso di accertamento, che consentivano alla società contribuente di ricavare il “valore normale” riferito a ciascun appartamento, essendo indicata l’estensione in metri quadrati dell’unità immobiliare ed il “valore normale” per singolo metro quadro.

Come è stato osservato, “in tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”), l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 9474 del 12/04/2017).

Anche in tema di accertamento dell’IVA, come si è detto, “la riformulazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, ad opera della L. n. 88 del 2009 (comunitaria 2008), ha eliminato – con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto unionale – la stima basata sul valore normale nelle transazioni immobiliari, sicchè la prova dell’esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili, può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, secondo gli ordinari criteri di accertamento induttivo, che non sono esclusi dall’art. 273 della direttiva 2006/112/Cee, dovendo gli Stati membri assicurare l’integrale riscossione del tributo armonizzato e l’efficacia della lotta contro l’evasione” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9453 del 04/04/2019).

Nella specie è pacifico che gli atti di compravendita oggetto di accertamento sono stati conclusi nell’anno d’imposta 2003, sicchè lo scostamento del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale degli immobili ceduti, non costituisce una presunzione legale (relativa) di percezione di un maggior corrispettivo, ma una presunzione semplice, da valutare unitamente ad altri elementi che ne confermino la gravità, precisione e concordanza (Cass. 28/12/2017, n. 31027).

Il giudice di appello avrebbe, quindi, dovuto valutare se il complesso degli elementi i posti a base dell’accertamento costituissero una sufficiente prova indiziaria in ordine al maggior prezzo della cessione.

Invece, nel caso in esame, il giudice si è limitato a valutare l’entità del mutuo (inferiore al prezzo dichiarato) e le quotazioni Omi, senza esaminare l’ulteriore documentazione bancaria posta a fondamento dell’accertamento, ritenuta inutilizzabile per la mancata esibizione da parte dell’Agenzia dell’autorizzazione all’acquisizione.

Come è stato detto in tema di IVA (ma lo stesso è a dirsi in tema di imposte dirette),”la mancanza dell’autorizzazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7, ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia delle movimentazioni dei conti bancari, non implica, in assenza di previsioni specifiche, l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal c.p.p., dell’inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13353 del 28/05/2018).

Tale principio, enunciato in tema di movimentazioni bancarie, per le quali l’art. 32 citato prevede una presunzione legale di imponibilità delle operazioni ad esse sottese, a maggior ragione è applicabile nel caso di specie, in cui si controverte dell’autorizzazione all’acquisizione dei documenti a corredo della pratica per l’ottenimento del mutuo, cioè ad elementi con valenza probatoria meramente indiziaria.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA