Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25766 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25766
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9512/2007 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
ITECO SRL in liquidazione in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso
lo studio dell’avvocato MELPIGNANO Sergio, che lo rappresenta e
difende, giusta delega a margine;
– controricorrente –
e contro
G.V.;
– intimato –
avverso la decisione n. 2384/2006 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di
ROMA, depositata il 20/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/11/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria centrale n. 2384/24/06, depositata il 20 marzo 2006, con la quale veniva rigettato il ricorso dell’ufficio del registro contro quella di secondo grado, con cui la sua pretesa circa la maggiore imposta dovuta, in ordine alla riduzione del capitale della società Iteco srl, e al contestuale aumento di esso, non era stata riconosciuta, mentre la contribuente chiedeva che l’atto venisse sottoposto ad imposizione in termine fisso, con il conseguente rimborso di quanto pagato per l’imposta proporzionale. In particolare il giudice di terzo grado affermava che il beneficio invocato andava applicato anche nella specie, in cui i conferimenti erano stati operati prima della delibera assembleare, che stabiliva la riduzione del capitale per il ripianamento e contestuale aumento di esso, contribuente resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Col suindicato motivo i ricorrenti deducono violazione di norme di legge, nonchè vizio di motivazione, in quanto la CTC non considerava che le operazioni di conferimento del denaro e aumento del capitale non erano state contestuali, essendo il primo stato effettuato in epoca anteriore all’adozione della delibera, come riserva.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di imposta di registro, intanto può procedersi alla tassazione del conferimento in denaro da parte dei soci in quanto lo stesso sia irrevocabilmente destinato ad essere acquisito al patrimonio della società sia trasformandosi in capitale sociale, in caso di delibera in tal senso, sia rimanendo a costituire un apporto economico liberamente disponibile per i fini sociali stessi. Solo in tale caso si giustifica l’immediata esazione dell’imposta proporzionale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19, essendosi già irrevocabilmente verificato il fenomeno economico che la giustifica. Quando, invece, l’apporto di denaro è provvisorio ed incerto quanto alla sua destinazione finale perchè la sua stabilità è condizionata al prospettato ma non certo aumento di capitale e nessuna variazione del patrimonio della società può dirsi intervenuta, in quanto l’aumento della disponibilità finanziaria è bilanciato dal debito per la restituzione, quella situazione di aumento di ricchezza disponibile che giustifica la sottoposizione all’imposta non può ritenersi ancora stabilizzata, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 24555 del 26/11/2007).
3. Ne discende che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso, e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011