Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25765 del 15/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25765 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione
correzione di errore
materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

VALKOVIC Jolanda (VLK JND 35H62 Z118K), rappresentata e
difesa, per procura notarile in atti, dall’Avvocato Nicola
Staniscia, presso lo studio del quale in Roma, via
Crescenzio n. 20, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro

tempore;
– intimato –

per correzione di errore materiale occorso nella sentenza
della Corte di cassazione 22 febbraio 2013, n. 4614.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;

Data pubblicazione: 15/11/2013

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, il quale nulla
ha osservato in ordine alla relazione ex art. 380-bis cod.
proc. civ.

ai sensi della

legge

24 marzo 2001, n. 89, la Corte di

cassazione, con sentenza depositata in data 22 febbraio
2013, n. 4614, ha, in motivazione, così argomentato:
«1. – Deve essere esaminato per primo, per ragioni di
priorità logica, il secondo motivo del ricorso, con il
quale si deduce violazione o falsa applicazione degli artt.
154, 184-bis, 204 e 294 cod. proc. civ.. Secondo la
ricorrente, la mancata tempestiva istanza di proroga
avrebbe determinato la decadenza dell’Avvocatura dal
diritto di far assumere la prova che era stata delegata,
decadenza, peraltro, tempestivamente eccepita. Avrebbe,
inoltre, errato la Corte di merito nell’accogliere una
presunta istanza dell’Avvocatura dello Stato di rimessione
in termini stante la sua incolpevolezza nella decadenza,
laddove la predetta istanza non era mai stata avanzata.
2. – La censura è fondata.
2.1. – Come già chiarito da questa Corte, il termine
fissato dal giudice istruttore per l’assunzione dei mezzi
di prova fuori della circoscrizione del tribunale (art.203
cod. proc. civ.) ha carattere ordinatorio, sicché la

Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazione

relativa istanza di proroga (da rivolgersi all’autorità
delegante, ex art. 203, u.c., c.p.c., richiamato, in tema
di rogatorie ad autorità estere o consolari, dal successivo
art. 204, u.c.) deve essere presentata prima della scadenza

rito, con la conseguenza che l’istanza presentata
successivamente alla sua scadenza comporta la decadenza
della parte dal diritto di far assumere la prova delegata,
e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la
prova medesima (v. Cass., sent. n. 4877 del 2005).
2.2. – Ne consegue che, essendo stato, nella specie, il
termine per il completamento della rogatoria,
originariamente fissato al 30 aprile 2009, prorogato di
ufficio, al momento della esecuzione della prova, espletata
il 24 maggio 2010, l’Avvocatura dello Stato era già
decaduta dall’assunzione della stessa, non avendo
tempestivamente proposto istanza di proroga di detto
termine.
3. – Resta assorbito dall’accoglimento della predetta
censura l’esame del primo mezzo, con il quale si lamentava
violazione o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., art.
112 cod. proc. civ., L. n. 367 del 2001 e art. 726 cod.
proc. civ. per la asserita illegittimità della
utilizzazione,

nella

decisione

impugnata,

delle

dichiarazioni rese in sede di interpello al fine di

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del termine stesso, giusta disposto dell’art. 154 codice di

accertare

la

nullità

della

procura

in

quanto

presuntivamente non rilasciata in Italia.
4. – Con il terzo motivo del ricorso si lamenta violazione
o falsa applicazione dell’art. 221 cod. proc. civ.. Avrebbe

ordine alla querela di falso quale unico strumento idoneo a
confutare la validità della sottoscrizione della procura ad
litem, in quanto detta sottoscrizione era stata autenticata
dal procuratore che ne aveva in tal modo certificato
l’autografia e la data di apposizione. Pertanto, solo
l’esito del giudizio di querela di falso avrebbe consentito
la declaratoria di inammissibilità della domanda di equa
riparazione.
5. – La censura è infondata. Invero, la questione sollevata
dall’Avvocatura dello Stato in relazione alla quale era
stata disposta la rogatoria – dalla quale essa è risultata,
poi, decaduta, per quanto chiarito sub 2.2. e 2.3., con
conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni ivi
contenute – non concerneva la veridicità della procura, ma
solo la mancata indicazione del luogo di rilascio della
stessa.
6. – Conclusivamente, deve essere accolto il secondo motivo
del ricorso, assorbito il primo, rigettato il terzo. Il
decreto impugnato va cassato in relazione al motivo accolto
e la causa rinviata ad un diverso giudice – che viene

errato la Corte di merito nel respingere la eccezione in

designato nella Corte d’appello di Perugia in diversa
composizione, cui è demandato altresì il regolamento delle
spese del giudizio che riesaminerà la controversia
tenendo conto della intervenuta decadenza dell’Avvocatura

consistente nell’interrogatorio formale della ricorrente,
nel luogo di residenza della stessa, in ordine alla
circostanza relativa al luogo di rilascio della procura nel
giudizio di equa riparazione di cui si tratta»;
che a questo punto della motivazione risulta inserito
il seguente paragrafo:
«4. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese del presente
giudizio, non essendo stata svolta alcuna attività
difensiva dal Ministero intimato», seguito dal seguente
dispositivo: «P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso»;
che in relazione a questa decisione la ricorrente ha
proposto istanza di correzione di errore materiale,
chiedendo che dal testo della sentenza venga espunto il
paragrafo collocato dopo il paragrafo

“6”

e la

conseguente statuizione di rigetto del ricorso;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.

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dello Stato dalla assunzione della prova delegata

civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato

che deve preliminarmente rilevarsi che

l’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale non è

la segretaria fatto presente lo stato di detenzione del
difensore domiciliatario Avvocato Staniscia;
che in tale situazione, assimilabile a quella che si
verifica allorquando in sede di notifica dell’avviso di
fissazione dell’udienza emerge il decesso dell’unico
difensore della parte ricorrente o controricorrente, si
dovrebbe procedere al rinvio della causa a nuovo ruolo con
avviso alla parte della necessità di munirsi di altro
difensore (Cass., S.U., n. 477 del 2008);
che tuttavia il Collegio ritiene che, avendo il
relatore formulato una proposta di decisione nel senso
dell’accoglimento integrale delle richieste della parte
istante, per evidenti ragioni di economia processuale e di
ragionevole durata del processo, si possa procedere
all’esame nel merito della istanza di correzione, tanto più
che, attesa la natura del presente procedimento di
correzione, non è neanche prevista una decisione sulle
spese del procedimento (Cass., S.U., n. 9438 del 2002),
sicché non è neanche configurabile sotto questo profilo un

6

stato notificato al difensore della parte istante, avendo

interesse della parte alla partecipazione alla odierna
udienza camerale;
che, venendo quindi al merito della istanza di
correzione, il relatore designato ha formulato la seguente

«[ (m) ] L’istanza è fondata e merita accoglimento.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “il
contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una
sentenza della Corte di cassazione (nella specie, di
rigetto del ricorso) e pronuncia adottata in motivazione
(nella specie, di fondatezza di una delle censure
dell’impugnazione proposta), non incidendo sull’idoneità
del provvedimento, considerato complessivamente nella
totalità delle sue componenti testuali, a rendere
conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non
integra un vizio attinente alla portata concettuale e
sostanziale della decisione, bensì un errore materiale,
correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc.
civ.,

trattandosi di ovviare ad un difetto di

corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua
ocuil

materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu

dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo
un’inammissibile

attività

di

specificazione

o

di

interpretazione della sentenza di legittimità” (Cass. n.
15321 del 2012).

proposta di decisione:

Ed è proprio questa la situazione ricorrente nella specie.
La statuizione di rigetto del ricorso contenuta nel
dispositivo della sentenza n. 4614 del 2013, infatti, è del
tutto avulsa dal contenuto espresso nella motivazione della

coerente sintesi riportata al punto “6”, prima ricordato,
che la Corte ha inteso accogliere il secondo motivo del
ricorso, assorbito il primo, e rigettare il terzo,
cassando, per l’effetto, il decreto impugnato e rinviando
alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione il
nuovo esame della domanda alla luce delle indicazioni ivi
esplicitate.
Risulta quindi chiaramente che la sentenza n. 4614 del 2013
di questa Corte è affetta da un mero errore materiale,
consistente in un refuso, e cioè nell’inserimento nel corpo
della motivazione in diritto e nel dispositivo di una
sintesi conclusiva (punto “4” successivo al punto “6”) e di
una statuizione (rigetto del ricorso) eccentrici rispetto
al contenuto della coerente motivazione prima riportata.
A tale errore materiale deve porsi riparo attraverso la
procedura di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ., sicché
nella sentenza n. 4614 del 2013 deve essere apportata la
seguente correzione: ove è scritto, alla fine della
motivazione in diritto e nel dispositivo:

“4.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’è

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(

sentenza, dalla quale emerge chiaramente, nella efficace e

luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio,
non essendo stata svolta alcuna attività difensiva dal
Ministero intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.”,
deve leggersi: “P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo

decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
di appello di Perugia, in diversa composizione”»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione,
alla quale del resto non sono state rivolte critiche di
sorta;
che in accoglimento della istanza, deve quindi
procedersi ad apportare alla sentenza n. 4614 del 2013 di
questa Corte la seguente correzione di errore materiale:
ove è scritto, alla fine della motivazione in diritto e nel
dispositivo: “4. – Conclusivamente, il ricorso deve essere
rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese del
presente giudizio, non essendo stata svolta alcuna attività
difensiva dal Ministero intimato. P.Q.M. La Corte rigetta
il ricorso.”, deve leggersi: “P.Q.M. La Corte accoglie il
secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; rigetta il
terzo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa
composizione”»;

di ricorso, assorbito il primo; rigetta il terzo; cassa il

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
procedimento (Cass., S.U., n. 9438 del 2002).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nella sentenza n. 4614 del

di errore materiale: ove è scritto, alla fine della
motivazione in diritto e nel dispositivo: “4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’è
luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio,
non essendo stata svolta alcuna attività difensiva dal
Ministero intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.”,
deve leggersi: “P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo
di ricorso, assorbito il primo; rigetta il terzo; cassa il
decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
di appello di Perugia, in diversa composizione”». Dispone
che la correzione venga annotata sull’originale della
sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 16 luglio 2013.

2013 di questa Corte sia apportata la seguente correzione

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