Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25765 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, (ud. 15/03/2019, dep. 14/10/2019), n.25765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23094-2017 proposto da:

A.L., A.N., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI PESCE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

SEMERARO;

– ricorrenti –

contro

C.M., L.C.;

– intimati –

Nonchè da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI

4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIOVANNI DURANTE;

– ricorrente incidentale –

A.L., A.N., L.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 252/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 28/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – C.M., proprietario di azienda agricola sita in (OMISSIS) alla contrada (OMISSIS), condotta in affitto da A.L. e A.N. in virtù di un contratto del (OMISSIS), scaduto il (OMISSIS) in forza di tempestiva disdetta, convenne in giudizio gli affittuari per sentir dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento (per mancato pagamento del canone di affitto per le annate agrarie dal 2007 al 2011) e, in ogni caso, la cessazione del contratto, con condanna al rilascio del fondo rustico.

1.1. – I convenuti, costituendosi in giudizio, eccepirono l’inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto in quanto cessato de jure alla scadenza, si opposero alla domanda di rilascio del fondo in quanto creditori nei confronti del C. dell’importo di Euro 750.000,00 a titolo di indennità per miglioramenti apportati al fondo e chiesero, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento della differenza risultante dalla compensazione tra gli opposti crediti.

1.2. – Il C. contestò la fondatezza della domanda riconvenzionale e chiese, a sua volta, il risarcimento dei danni provocati dagli affittuari al compendio aziendale.

Intervenne volontariamente in giudizio l’avv. L.C. al fine di sostenere le ragioni della domanda riconvenzionale degli A..

1.3. – L’adito Tribunale di Taranto, sezione specializzata agraria, con sentenza del giugno 2016, dichiarò inammissibile l’intervento del L., dichiarò, inoltre, la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto agrario per morosità, nonchè accolse la domanda riconvenzionale proposta dagli A. e per l’effetto, previa compensazione tra i rispettivi crediti delle parti, condannò il C. al pagamento della somma di Euro 437.620,62, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

2.- Avverso tale decisione proponevano impugnazione principale C.M., nonchè, in via incidentale, gli appellati A.N. e L..

La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, sezione specializzata agraria, decidendo sugli anzidetti gravami con sentenza resa pubblica il 28 luglio 2017, riformava la pronuncia di primo grado e dichiarava: inammissibile la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto proposta dal C.; tenuto il C. stesso al versamento in favore degli A. dell’importo di Euro 153.649,65 per i miglioramenti apportati al fondo rustico; il diritto di quest’ultimi alla ritenzione dell’azienda agricola sino alla corresponsione dell’indennità per miglioramenti; interamente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio.

2.1.- La Corte territoriale, per quel che rileva in questa sede, osservava che: a) era fondato il primo motivo di appello incidentale, dovendo dichiararsi inammissibile la domanda di risoluzione del contratto di affitto in quanto cessato di diritto, per tempestiva disdetta (ossia il (OMISSIS)), in epoca precedente a detta domanda, con conseguente assorbimento dell’appello principale del C., che, in ogni caso, si palesava infondato in quanto “nessuna norma sancisce la perdita del diritto di indennità per miglioramenti in caso di risoluzione del rapporto di affitto per inadempimento”; b) in forza della espletata prova testimoniale vi era “ragionevole certezza” in ordine all’autorizzazione da parte del concedente all’esecuzione di opere concernenti le aziende delle masserie “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, là dove, in riferimento a quest’ultima azienda agricola, andavano riconosciuti anche “i miglioramenti concretati dalle ben rilevanti opere di ristrutturazione effettuate nel fabbricato aziendale… meglio descritti nella puntigliosa e oltremodo completa C.T.U.”; 3) non poteva, invece, dar luogo ad indennità per miglioramenti il valore dei nuovi macchinari inerenti alla molitura delle olive e alla produzione dell’olio in quanto, sulla base dell’accordo intervenuto tra le parti nel 1973, sarebbero rimasti di proprietà degli affittuari, che erano tenuti ad asportarli a proprio spese ove non fossero stati acquistati dal C. (ciò che non era avvenuto); 4) conseguenzialmente andava escluso dall’indennità per miglioramenti anche “il maggior valore dell’apporto derivante dallo sviluppo dell’attività di valorizzazione e vendita dell’olio” (secondo una definizione del c.t.u. “di non agevole interpretazione”), in quanto esso era da “rapportarsi esclusivamente all’istallazione del cennato complesso di macchinari, rimasti nella proprietà degli A. e da asportarsi con il rilascio dei fondi, i quali dunque non fruiscono di alcun effettivo incremento di valore”; 5) l’indennità andava, quindi, determinata in complessivi Euro 153.649,65, previa compensazione con l’importo incontestato di Euro 70.940,15 per canoni non corrisposti; 5) non poteva essere riconosciuta sull’importo a titolo di indennità il maggior danno da rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., comma 3, in quanto “gli importi di cui al C.t.u. sono già sostanzialmente resi in valori attuali” e dunque già inglobati nel conteggio complessivo; 6) “dovendo procedersi a nuovo riparto delle spese di lite – con assorbimento del 6 motivo d’appello incidentale, peraltro infondato attesa la reciproca soccombenza delle parti nel primo grado – e considerata l’evidente complessiva soccombenza parziale di entrambe”, le spese dei due gradi di giudizio andavano interamente compensate.

3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorrono A.L. e A.N. affidando le sorti dell’impugnazione a quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso C.M., che ha anche proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato L.C..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – E’ logicamente prioritario l’esame dei primi due motivi del ricorso incidentale del C., vertenti sulle questioni della mancata declaratoria di risoluzione del contratto di affitto agrario e sul diritto all’indennità per miglioramenti del fondo rustico riconosciuto agli A..

1.1. – Con il primo mezzo del ricorso incidentale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1453,1455 e 1458 c.c., L. n. 203 del 1982, art. 5,D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11,artt. 40 e 104 c.p.c. e art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, per aver la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento degli affittuari e, per l’effetto, ritenuto assorbito e comunque infondato il motivo di gravame relativo alla non debenza delle indennità per miglioramenti proprio per essere avvenuta la risoluzione del contratto stesso.

1.1.1. – Il motivo è infondato.

E’ pacifico (ed è lo stesso C. a dedurlo in ricorso) che il contratto di affitto agrario inter partes sia cessato per scadenza, a seguito di rituale disdetta, in data (OMISSIS) e che il ricorso giudiziale da esso proposto (con cui chiedeva anche la risoluzione per inadempimento di detto contratto) sia del 17 febbraio 2012, dunque successivo alla cessazione contrattuale.

Trova, quindi, applicazione il principio – enunciato da Cass. n. 20408/2015 (e non contrastato dal precedente citato nel ricorso incidentale – Cass. n. 25740/2015 – in quanto relativo a fattispecie non di scadenza contrattuale, ma di restituzione di immobile intervenuta, segnatamente, nel corso del giudizio di risoluzione) – per cui, nei contratti di durata, l’azione di risoluzione non è proponibile se la scadenza contrattuale, convenzionale o legale, sia già intervenuta, non potendosi provocare la cessazione di un rapporto già cessato.

Invero, poichè nei contratti di durata l’oggetto della tutela richiesta con l’azione di risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. è quello della determinazione della cessazione del contratto con una pronuncia costitutiva i cui effetti retroagiscono al momento della proposizione della domanda e, dunque, concretandosi in una statuizione che elimina la vigenza del contratto a partire da quel momento, è palese che, ove il contrato sia già scaduto in forza della previsione contrattuale o della legge, la domanda di risoluzione non è proponibile perchè postula la tutela di un diritto potestativo privo di presupposto oggettivo, atteso che non si può provocare la cessazione del contatto, per essere esso già cessato.

Peraltro, ove sia ancora sub iudice la domanda intesa ad ottenere la declaratoria della cessazione del contratto già verificatasi, la domanda di risoluzione è ancora proponibile in quanto condizionata all’esito negativo del giudizio di accertamento.

Nella specie, il C. (come risulta dalla sentenza impugnata e dalle deduzioni dello stesso ricorrente) non ha riproposto in appello la domanda di cessazione del contratto per scadenza, essendosi così concentrato il giudizio di gravame sulla sola domanda di risoluzione per inadempimento, rimanendo comunque fatto incontestato che il contratto di affitto agrario fosse già cessato per scadenza alla data del (OMISSIS), così come era fatto incontestato (cfr. sentenza di appello, p. 13) l’esistenza del credito del C. per mancato pagamento dei canoni di affitto agrario dal 2007 al 2011.

Inoltre, in base a quanto dedotto dallo stesso ricorrente incidentale (pp. 11/13 del ricorso), il motivo di appello principale correlato alla dec l.ria di risoluzione per inadempimento pronunciata dal primo giudice si incentrava esclusivamente sulle ragioni di accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti di riconoscimento dell’indennità per miglioramenti del fondo rustico.

Di qui, l’insussistenza di un diverso interesse, in capo al C., ad impugnare la sentenza della Corte territoriale se non per quello già fatto valere con l’appello.

Ma di qui, anche, l’inconsistenza in iure della pretesa sostanziale sottostante al predetto interesse ad impugnare (ove si fosse, in ipotesi, confermata in appello la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento dichiarata dal primo giudice), poichè – come da orientamento di questa Corte, risalente, ma immutato, nè fatto oggetto di puntuali critiche da parte del ricorrente incidentale – la pronuncia di risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico ha natura costitutiva e, quindi, efficacia ex nunc per quanto concerne lo scioglimento del rapporto, gli obblighi delle reciproche restituzioni e le relative conseguenze, senza coinvolgere le prestazioni già eseguite ed i loro effetti; conseguentemente, coincidendo il momento dello scioglimento del rapporto con quello del passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione, non ne deriva il venir meno del diritto dell’ex affittuario all’indennità per i miglioramenti eseguiti sul fondo sino a tale data, ai sensi della L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 15, comma 2, (Cass. n. 4059/1985, Cass. n. 8486/1990; cfr. già, in analoga prospettiva, Cass. n. 1815/1976).

1.2. – Con il secondo mezzo del ricorso incidentale è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2722 e 2725 c.c., L. n. 11 del 1971, artt. 11 e 14 (applicabile ratione temporis), L. n. 203 del 1982, art. 16 e art. 116 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto i miglioramenti regolarmente autorizzati dal concedente, nonostante mancasse la necessaria prova scritta (invio di raccomandata da parte dell’affittuario al concedente L. n. 11 del 1971, ex art. 14) e avendo attribuito valore a tal fine alle dichiarazioni testimoniale, peraltro generiche e inadeguate a dimostrare l’esistenza di un’autorizzazione all’esecuzione di miglioramenti sul fondo rustico.

1.2.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

E’ infondato là dove censura il riconoscimento dell’indennità per miglioramenti “in assenza di prova scritta”, di cui alla L. n. 11 del 1971, art. 14 in quanto contrasta con il principio consolidato (cui si è attenuto il giudice di appello) per cui l’esistenza del consenso, anteriore rispetto alla realizzazione delle opere, da parte del concedente è condizione legittimante il diritto all’indennizzo riconosciuto all’affittuario – che questi è tenuto a provare con ogni mezzo – alternativa a quella che richiede l’osservanza delle procedure di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 11 e 14 (tra le tante, Cass. n. 6452/1998, Cass. n. 8072/2002, Cass. n. 14810/2004, Cass. n. 17772/2005, Cass. n. 19789/2011).

E’ inammissibile là dove denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), giacchè il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito (nella specie, le critiche investono, per l’appunto, la valutazione delle deposizioni testimoniali) non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892/2016; Cass., S.U., n. 16598/2016).

2. – Va, quindi, scrutinato il primo motivo del ricorso principale degli A..

2.1. – Con il primo mezzo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, artt. 16 e 17, della L. n. 11 del 1971, artt. 10,15 e 16, artt. 1321 e 1362 c.c.; nonchè dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso e/o insufficiente esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”, per aver la Corte territoriale erroneamente disconosciuto il diritto all’indennità per i miglioramenti apportati al frantoio oleare, omettendo, tra l’altro, di spiegare il perchè, oltre all’installazione dei macchinari, gli altri fatti/interventi – dimostrati nel corso dell’istruttoria – avvenuti su tale unità produttiva non possano qualificarsi e costituire miglioramenti.

In particolare, i ricorrenti deducono, anzitutto (profilo di censura sub 1.a), che il maggior valore/miglioramento conseguito dal frantoio non sia conseguito unicamente dall’istallazione degli anzidetti macchinari che, in base all’accordo del 1973, sarebbero tornati nella loro proprietà, ma che esso sia dato anche dallo sviluppo dell’attività di trasformazione, valorizzazione e vendita del prodotto olio, costituente il c.d. avviamento commerciale.

Inoltre, nel ricorso si sostiene (profilo di censura sub 1.b) che non si sarebbe tenuto conto di quanto provato in giudizio circa l’inagibilità complessiva dei “locali della masseria (OMISSIS) dove vivevano gli affittuari ed era situato il frantoio”.

2.1.1. – Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

Anzitutto, quanto al profilo della censura sub 1.a), le critiche investono il convincimento del giudice di appello formatosi essenzialmente in base all’interpretazione dell’accordo inter partes del 1973, per cui i nuovi macchinari per la molitura delle olive e la produzione dell’olio sarebbero rimasti di proprietà degli affittuari (ciò che la stessa Corte territoriale ha riscontrato all’esito del giudizio di secondo grado), con la conseguenza che non poteva aversi un miglioramento per “il maggior valore dell’apporto derivante dallo sviluppo dell’attività di valorizzazione e vendita dell’olio” perchè da “rapportarsi esclusivamente all’istallazione del cennato complesso di macchinari”, che essendo di proprietà degli A. e da asportarsi con il rilascio dei fondi, non potevano arrecare ai fondi stessi “alcun effettivo incremento di valore”.

Si tratta, dunque, di valutazione inerente alla quaestio facti operata in armonia con la nozione, rilevante giuridicamente, di miglioramento come incremento di produttività o di valore del fondo, senza alterarne la destinazione economica, che viene attinta da censure le quali sono ben lungi dall’evidenziare effettivi errores in iudicando, prospettando, invece, una diversa e alternativa lettura delle risultanze probatorie e, quanto alla portata dell’accordo del 1973, venendo criticato il risultato interpretativo in sè, come tale insindacabile in questa sede, essendo inammissibile ogni critica concernente la ricostruzione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (tra le tante, Cass. n. 2465/2015).

Nè i ricorrenti veicolano doglianze coerenti con il paradigma di cui al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ossia di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, mancando la puntuale indicazione del “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e del “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua “decisività”, là dove, poi, l’omesso esame di elementi istruttori (nella specie, le risultanze della c.t.u. e le deposizioni testimoniali) non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., S.U., n. 8053/2014).

Quanto, poi al profilo di censura sub 1.b), le doglianze, oltre a non essere riconducibili al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non colgono appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, là dove essa (cfr. sintesi al p. 2.1.-b, del “Ritenuto che”) riconosce l’indennità per i miglioramenti consistiti nelle rilevanti opere di ristrutturazione del fabbricato aziendale, quale statuizione la cui portata non trova specifica e diretta critica.

Nè la memoria successivamente depositata – là dove non inammissibile per essere non solo illustrativa, ma anche integrativa e/o emendativa delle originarie censure – fornisce argomenti atti a scalfire i rilievi che precedono.

3. – Occorre ora esaminare il terzo motivo del ricorso incidentale del C..

3.1. – Con il terzo motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione riconvenzionale relativa ai danni accertati in altro giudizio da compensarsi con gli eventuali indennizzi spettanti per i miglioramenti agli affittuari.

3.1.1. – Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente ma non dà affatto contezza (attraverso una censura proposta secondo le regole del codice di rito – e, anzitutto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c. – al fine di consentire a questa Corte di esaminare direttamente gli atti processuali, in ragione della natura del vizio dedotto: Cass., S.U., n. 8077/2012) di quale sia stata in primo grado la portata della sentenza del Tribunale sulla proposta eccezione riconvenzionale e, soprattutto, se in secondo grado abbia dedotto apposito motivo di gravame su una eventuale reiezione (espressa o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza) di detta eccezione ovvero, nel caso in cui quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di primo grado, se l’abbia riproposta in modo espresso (tra le altre, Cass. n. 10406/2018, Cass. n. 24658/2017, Cass. n. 4388/2016).

E tale onere non è affatto assolto da quanto evidenziato in ricorso (pp. 21/23) in ordine alle critiche veicolate dal C. in appello alla c.t.u., per aver il consulente d’ufficio “dedicato” al quinto quesito postogli (relativo ai danni opposti in compensazione dal C.) unicamente “tre righe”.

4. – Possono, infine, scrutinarsi i restanti motivi del ricorso principale degli A..

4.1. – Con il secondo mezzo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11, comma 9, nonchè dell’art. 429 c.p.c., per aver la Corte territoriale errato nel non riconoscere il maggior danno da rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del contratto ovvero, in subordine, dalla data (30 settembre 2014) di deposito della relazione peritale fino al soddisfo.

4.1.1. – Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

Con esso non viene affatto investita da specifica e congruente critica la statuizione della Corte territoriale che ha respinto il (quarto) motivo di gravame incidentale proposto dagli A. non già perchè non fosse dovuta in iure la rivalutazione monetaria sull’indennità per miglioramenti, ma perchè ha ritenuto che la stessa fosse stata già riconosciuta, quale maggior danno, nella liquidazione dell’indennità effettuata “in valori attuali”. Sicchè, il motivo in esame non fa che riproporre, in modo inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, la doglianza veicolata in secondo grado, senza investire di idonea critica la sentenza di appello che sul quel motivo ha deciso (Cass. n. 17330/2015, Cass. n. 22478/2018).

Quanto, poi, al profilo dedotto in subordine, i ricorrenti non danno contezza di aver dedotto già in sede di gravame la questione di un’eventuale decorrenza della rivalutazione monetaria dalla data di deposito della c.t.u., quale onere che era necessario assolvere in quanto nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (tra le molte, Cass. n. 1474/2007).

4.2. – Con il terzo mezzo del ricorso principale è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte errato nel compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio sul presupposto di una reciproca soccombenza nel primo grado, nonchè dell’evidente complessiva soccombenza parziale di entrambe le parti.

I ricorrenti, in particolare, lamentano che nel caso di specie non si configuri una soccombenza reciproca, risultando essi i vincitori sostanziali per essere stata accolta sia la loro eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto proposta da parte avversa, sia la loro domanda di riconoscimento della indennità per i miglioramenti apportati all’azienda, essendo stato soltanto ridotto l’importo richiesto con la domanda iniziale del giudizio.

4.3. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (“se dovesse configurarsi sul punto una omessa pronunzia”) nullità sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver la Corte territoriale provveduto, alla luce dell’accoglimento totale delle ragioni di essi A., a condannare il C., soccombente, al pagamento delle spese della c.t.u. ovvero, in subordine (ove ritenuta la parziale soccombenza di essi A.), di porre il rimborso delle spese della c.t.u. “anche – e per la maggior parte – a carico” del C..

4.4. – Il terzo e quarto motivo, da scrutinarsi congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

La Corte territoriale, nel ritenere di dover procedere “a nuovo riparto delle spese di lite – con assorbimento del 6 motivo d’appello incidentale, peraltro infondato attesa la reciproca soccombenza delle parti nel primo grado – e considerata l’evidente complessiva soccombenza parziale di entrambe”, ha statuito sulle spese di lite in conformità ai seguenti e consolidati principi di diritto: a) il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata (come nel caso di specie), deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (tra le altre, Cass. n. 11423/2016, Cass. n. 9064/2018); b) la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. n. 3438/2016; ciò che, nella specie, è avvenuto in relazione alla domanda riguardante l’indennità per miglioramenti, accolta in termini sensibilmente ridotti rispetto alla originaria richiesta).

Inoltre, è inammissibile l’ulteriore censura – svolta, segnatamente, con il quarto motivo – di omessa pronuncia sulle spese di c.t.u., siccome già poste interamente carico degli stessi A. nel corso del giudizio di primo grado, adducendosi che dette spese, “in accoglimento del VI motivo di appello incidentale”, sarebbero dovute gravare sul C. in tutto o in parte.

Posto che la Corte territoriale ha ritenuto assorbito l’anzidetto motivo di appello incidentale (pur reputandolo comunque infondato in base alla “reciproca soccombenza”), dovendo provvedere, a seguito delle riforma della sentenza di primo grado, ad una liquidazione in base all’esito complessivo della lite, i ricorrenti avrebbero dovuto dare intelligibile contezza del contenuto specifico del VI motivo di gravame incidentale, altresì fornendone idonea localizzazione processuale, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (tra le molte, Cass. n. 17049/2015), così da dimostrare che con esso si intendeva censurare proprio la statuizione sulle spese di c.t.u., resa, con decreto, dal Tribunale. In carenza di una siffatta puntale prospettazione (nel ricorso si rinviene solo a p. 5 la deduzione sul contenuto del “sesto motivo”, ivi deducendosi unicamente che la sentenza di primo grado era stata censurata per violazione dell’art. 91 c.p.c., poichè “sul presupposto della ritenuta soccombenza reciproca, aveva compensato interamente le spese di causa”), la questione, implicante anche accertamenti di fatto (sull’effettivo contenuto del decreto di liquidazione delle spese di c.t.u.), risulta proposta per la prima volta solo in questa sede di legittimità e, come tale, è inammissibile.

5. – Entrambi i ricorsi, principale e incidentale, vanno, dunque, rigettati e, stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità devono essere interamente compensate tra le parti.

La controversia, in materia agraria, è esente dal contributo unificato e, conseguentemente, al suo raddoppio come disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. n. 6227/2016).

P.Q.M.

rigetta entrambi i ricorsi, principale e incidentale; compensa interamente le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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