Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25765 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9215/2007 proposto da:

L.G., P.P., P.G.,

VALEDIL DI LONIGRO GIUSEPPE & C. SAS in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE

DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA,

rappresentati e difesi dagli avvocati MARTINO FRANCESCO, MAIONE

FRANCESCO, giusta procura speciale del Dr. B.R. VICE

CONSOLE D’ITALLIA in funzione di notaio in CARABOBO (Venezuela), rep.

n. 694/06 in data 09/11/2006 per P.G., giusta procura

speciale del Dr. B.R. VICE CONSOLE D’ITALIA in funzione

di Notaio in CARABOBO (Venezuela), rep. n. 69/06 del 09/11/2006 per

P.P., giusta delega in calce per VALEDIL e L.;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICO DI BARI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 23/2006 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 10/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Valedil di Lonigro Giuseppe & C. sas., L. G., in proprio e nella qualità, P.G. e P. propongono ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia n. 23/08/06, depositata il 10 maggio 2006, con la quale, accolto l’appello dell’agenzia delle entrate contro quella di primo grado, l’avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro, Invim ed accessori, per la compravendita di un vasto terreno, esteso circa un ettaro, veniva riconosciuto legittimo. In particolare il giudice di appello affermava che l’atto impositivo era regolare sotto il profilo della motivazione, e che la pretesa fiscale sostanzialmente era fondata, anche se tuttavia andava ridotta nella misura. Si trattava di terreno sito in zona edificabile ad espansione, il cui valore finale era stato elevato dall’ufficio.

L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione di norme di legge, in quanto la CTR ometteva di pronunciare, o comunque riteneva che l’atto impositivo fosse congruamente motivato, nonostante che ne fosse stata denunziata la carente motivazione, per non esservi stato riportato il contenuto della stima e degli atti addotti come parametro di valutazione, nè questi erano stati allegati.

Il motivo è infondato, posto che in tema d’imposta di registro, la validità dell’avviso di accertamento è subordinata all’enunciazione del “petitum” dell’Amministrazione finanziaria ed all’indicazione delle relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere. A tal fine, deve ritenersi adeguala la mera descrizione del terreno, con la trascrizione delle caratteristiche urbanistiche quali risultano dal certificato di destinazione allegato all’atto di compravendita e con l’affermazione di aver tenuto conto dell’ubicazione; della caratteristica urbanistica del fondo, nonchè della stima eseguita dall’UTE mediante sopralluogo, come nella specie (Cfr. anche Sentenze n. 21515 del 07/11/2005, n. 12162 del 2005).

3. Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione di norme di legge in relazione alla mancata allegazione degli atti su cui l’atto impositivo si basava.

Tale censura rimane assorbita dal primo motivo, anche se tuttavia appare opportuno osservare che comunque è infondata, in quanto nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato, ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino neccessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 6914 del 25/03/2011, n. 1906 del 2008).

4. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione di norme di legge, poichè la CTR considerava preminenti rispetto agli elementi forniti da loro quelli invece indicati dall’agenzia con riferimento anche al regolamento edilizio del Comune di Valenzano. Si tratta all’evidenza di una doglianza inammissibile, atteso che mira ad offrire una differente valutazione del materiale probatorio acquisito dal giudice di merito, il quale si era riportato alla valutazione del cespite effettuata dal Comune di Valenzano in base al nuovo regolamento adottato per l’Ici, giusta anche le facoltà attribuite all’ente impositore.

5. Col quarto, quinto e sesto motivi i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in relazione alla delibera dei Comune di Valenzano, concernente l’Ici, e considerata come elemento di riscontro del maggiore valore attribuito al terreno.

Essi appaiono infondati, in quanto la valutazione è conforme ai principi fissati dalla L. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, che stabilisce i criteri di valutazione non solo per l’amministrazione ma anche per le parti e per i giudici.

6. Col settimo motivo i ricorrenti lamentano vizio di motivazione nella parte conclusiva della sentenza in cui si determina il valore finale dell’Ici.

La censura non ha pregio, atteso che il giudice di appello condivideva i criteri seguiti dall’ufficio per ridurre il valore finale Invim, determinato in base alla delibera del Comune di Valenzano, tenendo conto dell’indice di svalutazione, 1,273, intervenuta tra il 31/12/1992 e la data della delibera e dell’incremento di valore dei terreni nel medesimo periodo, stimato del 12%. Quanto poi al valore ai fini del registro, esso veniva determinato moltiplicando i mq. 9918 per quello unitario a mq.

stabilito in delibera per i terreni in C4 in L. 67.500, e traducendoli quindi in Euro 35.750 con un arrotondamento di 9 Euro, ammissibile in tema di valutazione.

7. Quindi in rapporto alle corrette valutazioni giuridiche della CTR, le doglianze dei ricorrenti non riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame, onde queste vanno condivise, con il conseguente rigetto del ricorso.

Quanto alle spese del giudizio, esso seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 3.100,00 (tremilacento/00), di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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